Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

Riferimenti a connessione diretta rispetto alla libertà d’associazione così come inserita nel problema della multi-level governance europea (riferimenti costituzionali e giurisprudenziali)

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Art. 2 TUE
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
— promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire
a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio
senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di
un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità
dalle disposizioni del presente trattato,
— affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una
politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di
difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni
dell'articolo 17,
— rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante
l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione,
— conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia
assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto
concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità
e la lotta contro quest'ultima,
— mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura
si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente
trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato,
alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito
all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 5 TUE
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti
esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei
trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti
recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.

Art. 6 TUE

1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi
generali del diritto comunitario.
3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare
a compimento le sue politiche.
[in collegamneto con l’art. 7 TUE]

Art. 5 TCE

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

art. 191 TCE
I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento

art. 11 CEDU
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

art. 12 Carta di Nizza
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

art. 11 Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (con Ris. 22 novembre 1989)
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Sent. del 12 novembre 1969 caso Stauder CGCE
caso 11/70 Internationale Handelsgesellscahft del 17 dicembre 1970
caso 4/73 Nold del 14 maggio 1974
Sent. 44/79 caso Hauer del 13 dicembre 1979
Sentenza-Maastricht della Corte Costituzionale tedesca
Sent. 22 marzo 1990 CGCE, caso Le Pen (conclusione Jacobs) [causa C-201/89]
Sent. 15 dicembre 1995, caso Bosman (conclusione Lenz) [causa C-415/93]
Sent. 13 agosto 1981, caso Young, James e Webster [serie A/44]
Sent. 23 aprile 1992, caso Castell [serie A/236]
Sent. 23 settembre 1994, caso Jersild [serie A/298]
Sent. 30 gennaio 1998, caso Partito comunista unificato di Turchia
Sent. 10 luglio 1998, caso Sidiropoulos
Dec. Comm.ne X vs. Italia 1976
Dec. Comm.ne A vs. Belgio 1961
Dec. Comm.ne X vs. Svizzera 1980
Caso Sigurjonsson vs. Islanda 1981

ambito OIL:

Convenzione n. 11 concernente il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli (Ginevra, 12 novembre 1921)
Article 1
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to secure to all those engaged in agriculture the same rights of association and combination as to industrial workers, and to repeal any statutory or other provisions restricting such rights in the case of those engaged in agriculture.]

Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (S. Francisco, 9 luglio 1948)
I. – LIBERTÀ SINDACALE
Articolo 1
Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a dare esecuzione alle disposizioni seguenti.
Articolo 2
I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di queste organizzazioni, alla sola condizione di osservare gli statuti di queste ultime.
Articolo 3
1. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la propria gestione e la propria attività, e di formulare il proprio programma di azione.
2. Le autorità pubbliche devono astenersi da ogni intervento tale da limitare questo diritto o da ostacolarne l’esercizio legale.
Articolo 4
Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro non sono soggette a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.
Articolo 5
Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni così come di divenirne membri, e ogni organizzazione, federazione o confederazione ha il diritto di divenire membro di organizzazioni internazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo 6
Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 di cui sopra si applicano alle federazioni ed alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo 7
L’acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinato a condizioni tali da limitare l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 di cui sopra.
Articolo 8
1. Nell’esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le rispettive organizzazioni sono obbligati, come le altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità.
2. La legislazione nazionale non dovrà ledere né essere applicata in modo da ledere le garanzie previste dalla presente convenzione.
Articolo 9
1. La legislazione nazionale dovrà determinare in quale misura le garanzie previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate ed alla polizia.
2. In conformità ai principi stabiliti dal paragrafo 89 dell’articolo 19 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica della presente convenzione da parte di uno Stato membro non pregiudicherà in alcun modo le leggi, sentenze, consuetudini o accordi già esistenti che concedano ai membri delle forze armate e della polizia garanzie previste dalla presente convenzione.
Articolo 10
Nella presente convenzione, il termine « organizzazione » significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Convenzione n. 135 concernente i rappresentanti dei lavoratori (Ginevra, 21 giugno 1971)
Articolo 1
I rappresentanti dei lavoratori nell’azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purché, agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore ;
Articolo 2
1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell’azienda devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni.
2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche, del sistema di relazioni professionali predominante nel paese, sia delle esigenze, dell’importanza e delle possibilità dell’azienda. interessata.
3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell’azienda interessata.
Articolo 3
Ai fini della presente convenzione, i termini « rappresentanti dei lavoratori » indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano :
rappresentanti sindacali, cioè rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati ;
oppure rappresentanti eletti, cioè rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell’azienda in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attività riconosciute, nei paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.

Ambito UE

Art. 29 Regolamento interno del Parlamento europeo (versione consolidata al 19 febbraio 1997)
1.   I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.
Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è costituito in conformità al Regolamento.
2.   Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quinto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di diciannove deputati.
3.   Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.
4.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.
5.   La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

98/733/GAI: azione comune del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del TUE, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri UE (GUCE n. L 351 del 29 dicembre 1998, p. 1)
Articolo 1
Ai fini della presente azione comune, per organizzazione criminale si intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità.

Riferimenti a non diretta connessione rispetto alla libertà d’associazione così come inserita nel problema della multi-level governance europea, ma assimilabili ad essa per completezza:

artt. 1 e 3 TUE (coerenza e solidarietà fra Stati membri, coerenza e continuità delle azioni svolte)

art. 10 TCE (obblighi reciproci di reale collaborazione fra gli Stati)
art. 22 TCE (completamento dei diritti previsti dal Trattato)
art. 151 TCE (tutela della molteplicità intra-interstatuale delle culture)
art. 203 TCE (prevaricazione della volontà statuale)

art. I.9 progetto di Costituzione UE (collegamento CEDU-libertà fondamentali)
art. II-111 pr. Cost. UE (ridimensionamento delle cotituzioni nazionali rispetto alla CEDU)

artt. 8 par. 2 e 15 CEDU (deroghe alla CEDU)
art. 17 CEDU (rispetto della democraticità della società)

art. 51 Carta di Nizza (principio di sussidarietà)

art. 2 Cost. Italiana e art. 2 GG (accezione estensiva della libertà come sviluppo della personalità umana)

Sent. CGCE 11/70 Internationale Handelsgesellscahft del 17 dicembre 1970 (tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri)
Sent. CGCE 4/73 Nold del 14 maggio 1974 (i diritti previsti nei Tr. internazionali non possono non essere considerati nel diritto comunitario)
Sent. CGCE 44/79 caso Hauer del 13 dicembre 1979 (coordinamento tra i diritti fondamentali e il raggiungimento degli obiettivi comunitari)
Caso Martines vs. parlamento europeo 2001 – Trib. 1o grado (il parlamento europeo è libero di decidere o meno se costituire un gruppo parlamentare anche fuori dall'idea delle famiglie politiche internazionali esistenti)
Sent. Le Comte-Van Leuven-De Meyer vs. Belgio 1981 (prevenzione dell'abuso art. 11 CEDU in corporazioni)
Sent. Soering vs. UK 1989 (la CEDU è uno strumento vivente)
Sent. CC del 13 aprile 1989 n. 232 relativa al caso Fragd SpA c. Ministero delle Finanze, riferendosi alla legge 1203/1957 (la CC dichiara di voler aderire completamente all'ordinamento comunitario)
Sent. CC 19/1962 (libertà come pietre angolari della partecipazione democratica)
Sent. CC 21 aprile 1989 n. 232 (possibile asimmetria dei diritti nazionali rispetto ai diritti comunitari)
Sent. 12 ottobre 1993 CC tedesca (affinchè l'UE funzioni a dovere, il ruolo fondamentale deve rimanere in mano ai parlamenti nazionali)

parere n. 1/1991 CGCE (la CGCE riconosce i Tr. CE come una vera e propria costituzione)



OIL
Convenzione n. 11 concernente il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli (Ginevra, 12 novembre 1921
Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto soindacale (S. Francisco, 9 luglio 1948)
Convenzione n. 135 concernente i rappresentanti dei lavoratori (Ginevra, 21 giugno 1971)

UE
Art. 29 Regolamento interno del Parlamento europeo (versione consolidata al 19 febbraio 1997)
98/733/GAI: azione comune del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del TUE, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri UE (GUCE n. L 351 del 29 dicembre 1998, p. 1)

Giurisprudenza
Sent. 22 marzo 1990, caso Le Pen (conclusione Jacobs) [causa C-201/89] - Nessuna disposizione del regolamento del Parlamento europeo autorizza un gruppo politico ad agire in nome del Pralamento nei confronti di altre istituzioni o terzi. Nessuna norma di diritto comunitario prevede che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al Parlamento europeo in quanto istituzione delle Comunità. Ne consegue che la diffusione, da parte di un gruppo politico, di una pubblicazione reputata diffamatoria non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale delle Comunità.
Sent. 15 dicembre 1995, caso Bosman (conclusione Lenz) [causa C-415/93] – Il principio della libertà d’associazioen, come garantito dall’art. 11 CEDU, e scaturente dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dal preambolo dell’Atto unico europeo  e dall’art. F n. 2 del TUE, sono oggetto di tutela nell’ordinamento giuridico comunitario. Tuttavia, non si può ritenere che norme emanate da associazioni sportve e capaci di ostacolare l alibera circolazione degli sportivi professionisti siano necessarie per garantire alle dette associazioni, alle società calcistiche o ai calciatori l’esercizio di tale libertà o ne costituiscano una necessaria conseguenza.

Giurisprudenza CEDU
Sent. 13 agosto 1981, caso Young, James e Webster [serie A/44] – l’art. 11 CEDU, malgrado il suo ruolo autonomo e la specificità della sua sfera di applicazione, può essere preso in considerazione anche alla luce degli artt. 9 e 10. la protezione delle opinioni personali offerta da tali articoli sotto forma di libertà di coscienza e libertà di espressione rientra tra gli obiettivi della garanzia della libertà di associazione da parte dell’art. 11.
Sent. 23 aprile 1992, caso Castell [serie A/236]
Sent. 23 settembre 1994, caso Jersild [serie A/298]
Sent. 30 gennaio 1998, caso Partito comunista unificato di Turchia
Le eccezioni previste dall’art. 11 CEDU richiedono, riguardo ai partiti politici, una interpretazione restrittiva, poiché resistrizioni alla loro libertà di associrasi possono essere imposte solo in base a ragioni convincenti e imperative. Per stabilire in un simile caso l’esistenza di una necessità ai sensi dell’art. 11.2, gli Stati contraenti dispongono solo di un ristretto margine di discrezionalità, che è accompagnato da un rigoroso controllo europeo, anche sulle leggi e relativamente all’indipendenza della magistratura. La Corte ha già rilevato la necessità di un tale controllo a proposito della condannadi un parlamentare per ingiuria; a maggiore ragione un simile controllo si impone quando si tratta dello sciogliemnto di tutto un partito politico e del divieto impsto a tutti ai suoi responsabili di esercitare in futro qualsiasi attività similare. La Corte non ha il compito di sostituirsi alle giurisdizioni interne competenti, ma non si deve nemmeno limitare a ricercare solo la buona fede e/o la ragionevolezza dello Stato convenuto: bisogna che consideri anche “la proporzione allo scopo legittimo perseguito”, e se i motivi invocati dalle autorità nazionali siano “pertinenti e sufficienti”.
Sent. 30 gennaio 1998, caso Partito comunista unificato di Turchia - La possibilità per i citadini di costituire una persona morale per agire collettivamente costituisce uno degli aspetti più importanti del diritto alla libertà d’associazione. Il modo in cui la legislazione nazionale consacra tale libertà e la sua applicazione da parte delle autorità nella pratica, attestano lo stato della democrazia nel paese di cui si tratta. Di conseguenza, le eccezioni previste all’art. 11 richiedono un’interpretazione restrittiva, poiché solo ragioni convicenti e imperative possono giustificarle.
Sent. 10 luglio 1998, caso Sidiropoulos – Invocare la consapevoleza di appartenere ad una minoranza e la preservazione e lo sviluppo della cultura di una minoranza non può essere considerato una minaccia per la «società democraticac. Allo stesso modo, la presenza di taluni fondatori di un gruppo politico che rappresenta detta minoranza alla riunione di Copenaghen della CSCE del 9 giugno 1990 non potrebbe essere considerato un attentato alla sicurezza nazionale. L’integrità territoriale, la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico non minacciano il funzionamento di un’associazione il cui scopo è favorire la cultura di una regione; l’esistenza di minoranze e di culture diverse in un paese costituisce un fatto storico che una »società democratica» dovrebbe tollerare, proteggere e sostenere secondo i principi di diritto internazionale.

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