Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Peter Haberle

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L’interpretazione dei diritti fondamentali. Garanzie sul contenuto essenziale interne allo Stato

·        le realizzazioni di uno Stato costituzionale cooperativo che attui appieno le libertà fondamentali spetta al legislatore, ma in funzione positiva del contenuto essenziale, è in mano al giudice costituzionale e allo studioso del diritto costituzionale; soprattutto in quegli ambiti frammentari che devono essere ricomposti dalla CGCE e dalla CorteEDU verso uno standard europeo dei diritti fondamentali [anche quando manchi una garanzia costituzionale come l’art. 19 comma 2 GG]
·        va seguita una politica dei diritti fondamentali, sempre seguendo una dottrina della costituzione cultural-costituzionale rispetto all’espreienza concreta di ogni Stato e non astrattamente
·        se le nuove costtuzioni fossero “protette” come la GG, con riserve di legge graduate in relazione ai singoli diritti fondamentali, non apparirebbe necessaria – come invece lo è – una barriera per una regolazione generale dei limiti delle libertà fondamentali
·        ciò è particolarmente importante se le nuovre cocstituzioni vengono dopo forme di Stato autoritarie, come i Lander 1945, il GG 1949, il Portogallo 1974, il Botswana 1977
·        le garanzie del contenuto essenziale sono il contrappeso di tutte le clausole generali sui limiti delle libertà fondamentali (ad es. interesse pubblico” nel Progetto di Costituzione Svizzera 1977), perché individuano il momento assoluto del contenuto (che talvolta, invece, al giurisprudenza non centra)

·        se ci fosse una regolarizzazione specifica sarebbe meno urgente una garanzia del contenuto essenziale (anche se è consigliabile) come quando c’è una cultura matura dei diritti fondamentali
·        le garanzie di contenuto costituzionale sono tipiche di determinati stadi temporali nel processo di crescita della costituzione: una volta fissate – di solito con significato costitutivo – possono poi assestarsi ad un momento dichiarativo (tramite una revisione totale o parziale, abbandonando la loro funzione nel corso del tempo) [inoltre il problema va considerato relativamente al luogo, al tempo ed alla cultura della costituzione]
·        anche quando sarebeb passato il momento costitutivo, tali garanzie possono comunque assumere una funzione di riserva, poiché nuovi problemi riguardanti i diritti fondamentali possono presentarsi nel corso del tempo; ciò riguarda una sensibilità educativa, che quanto più è alta a livello costituzione e di opinine pubblica, tanto meno rende necessarie tali clausole di garanzia [anche se non si possono non considerare ricadute!]
·        non appena quella “protezione” divenisse certa nella giurisprudenza potrebbe anche disattualizzarsi così come è avvenuto nella GG; altrimenti - come in Svizzera capitolo 1 art. 23 comma 1 revisione 1977, o in Austria – è opportuno fissarla in sede di revisione costituzionale
·        sono molti i gradi di svilupo delle garanzie costituzionali dei diritti, in un continuum storico di apmliamento:
a)     si va dalle antiche clausole di vincolo art. 1 comma 3 GG
b)     alle moderne clausole di criterio art. 71 Costituzione di Danzica 1920-21 (“i diritti fondamentali e i doveri fondamentali sono criterio e limite per la legislazione, l’amministrazione della giustizia e l’amministrazione nello Stato”): il concetto di criterio è più forte di quello di vincolo
c)      le ancora più moderne clausole di realizzazione (effettiva) come art. 9 comma 2 Costituzione Spagna e art. 24 Progetto di Costituzione Svizzera 1977(“i diritti fondamentali devono acquistare effettivo valore in tutta la legislazione, specie nelle disposizioni organizzatorie e processuali”)
·        l’inserzione dei diritti fondamentali sociali e culturali – come art. 9 comma 2 Costituzione Spagna ultima parte – e lo sviluppo dell’aseptto corporativo fanno parte di questo processo di crescita, anche se ciò è elaborato a piccoli passi fino ad essere da dichiarative a costitutive
·        le garanzie del contenuto essenziale sono sulla buona strada per essere patrimonio comune sia che ci sia un riconoscimento testuale costituzionale o pretoriano dottrinario, poiché è affare di tutti, dai cittadini all’opinione pubblica
·        la garanzia del contenuto essenziale deve essere spiegata innanzitutto dal momento assoluto (2), ma non deve fermarsi ad esso: deve arrivare a quelli relativi (3); e il punto di partenza – laddove mancasse – deve essere quello pretoriano dottrinale e giurisprudenziale (1) [in gongi fase è previsto il passaggio dal momento costitutivo a quello dichiarativo]

Garanzie del contenuto essenziale pattizie o legislative nel diritto europeo e nei trattai internazionali

·        a causa del differente standard dei diritti fondamentali, le garanzie sul contenuto essenziale di tali diritti è consigliabile anche in comunità vicine (europee) o nei trattati regionali (come la CEDU): le culture dei diritti fondamentali si devono avvicinare, e le garanzie codificare; tra l’altro in tali ambiti essa apparirebbe anche come una clausola di omogeneità di diritti fondamentali (sempre con lo stesso lento continuum costitutivo-dichiarativo)
·        e sarebbe bene che ciò si affermasse anche in via pretoria
·        nell’ambito Trattati sui diritti dell’uomo dell’ONU, c’è da considerare il forte divario Est-Ovest/Nord-Sud con specifiche differenze culturali, tanto che perciò ne risulta diverso anche il contenuto essenziale dei diritti: va fatto il possibile per propagare questi diritti su scala mondiale e perciò tendezialmente anche per la propagazione di tali garanzie (nel campo internazionale il campo d’indagine ultimo resta comunque agli organi giudiziali per i diritti dell’uomo)

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