Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

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L'associazionismo come strumento per una multi-level governance

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Per una comprensione del concetto di multi-level governance

È aprioristicamente innegabile che, ad oggi, le regole del gioco non si fermino alla democrazia procedurale, fondata sul principio di maggioranza, al contrario, sono collocate all’interno di un continuum di convivenza organizzata-terreni comuni-autocomprensione sistemica in una unità collettiva luhmannianamente intesa, sottendendo anche la funzione integrativa smendiana. I cataloghi dei diritti costituzionali non sono monodimensionali ma presentano, piuttosto, virtualità di equilibrio e contemperamento, infatti le Costituzioni si spostano dal fulcro del principio di legalità al fulcro di garanzie dei diritti, tanto che il legislatore è una unità problematica perché risulta un compromesso fra coalizioni-interessi diversi all’interno di policrazie dove l’elemento principale è il confronto; anche per questo Costantino Mortati – contro uno stato di legislazione – voleva un nesso garanzie/rigidità costituzionale, cogliendo il problema garanzia-diritti posti dal legislatore come una meta-garanzia rigida del pluralismo.

Governance e Government

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Le innovazioni introdotte dal concetto di governance, come una particolare metodica per  controllare e comprendere meglio il processo di presa decisionale collettiva, rendono la stessa ben distinta dal concetto di government. Di per sé non esclude l’allocazione autoritativa di valori attraverso il controllo gerarchico, ma è considerata più ampia, includendo la diffusione dei centri di autorità, la ricerca di soluzioni in condizioni di non delimitazione, o la partecipazione di attori non statali nell’allocazione dei valori.
L’innovazione introdotta dall’Unione Europea, come specifica espressione di governance without government, ed in particolare come forma di multi-level governance (Marks and Hooghe, 1999) o di network governance(Kohler-Koch, 1999), fanno sì che l’U.E. stessa sia considerata un caso speciale  ed il più avanzato modello di governance che abbia mai limitato la sovranità degli Stati, attraverso l’integrazione, fino ad un livello mai visto prima nella storia contemporanea. Impone limitazioni alla sovranità degli Stati membri, ed acquisisce funzioni quasi-statali senza poter esser pienamente considerata uno Stato.
La novità sta nel tentativo dell’U.E. di applicare nuovi approcci di gestione dei problemi politici nel sistema europeo di multi-livello, salvaguardando però il più possibile l’autonomia nazionale e cercando di favorire l’impianto di processi bottom-up nelle politiche regolatorie.
Il termine governance ha intrapreso la sua carriera terminologica in campo economico, da dove è poi stato ripreso nell’ambito della Scienza Politica, descrivendo una prospettiva innovativa di political decision making: si tratta, dunque, di un nuovo modo di governare, differente dal modello gerarchico, in cui le autorità statali esercitavano il loro controllo sovrano sulla popolazione ed i gruppi che componevano la società civile (Mayntz, 2003, p.1).
Governance si sostanzia in un insieme di norme, come attività intenzionali e finalizzate della collettività, che sostengono i meccanismi disegnati per assicurare la sicurezza, la prosperità, la coerenza,la stabilità e la continuità di uno Stato, di un ordinamento. (Rosenau, 2001, p.171).

Il principio di sussidarieta' nel diritto nazionale ed internazionale e l'integrazione europea: dal diritto alla societa'

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Caretti Paolo, De Siervo Ugo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 2002, p. 87
Principio di sussidarietà art. 5 Tr. Maastricht dell’Ue, funzione di freno all’ampliamento dell’area degli interventi comunitari, a tutela delle competenze degli Stati membri
Tr. Amstram 1997 con ulteriore valorizzazione della cittadinanza europea rispetto ad Amsterdam
Tr. Nizza febbraio 2001
Dichiarazione di Laeken 15 dicembre 2001
Carta Europea dei diritti fondamentali del dicembre 2000 (proclamata a Nizza)
CEDU Roma 1950, con Protocolli, fino all’11 del 1 novembre 1998 , con radicake riforma della Convenzione e fusione dei due organi di controllo, Commissione e Corte Europea, in una Corte unica

Conforti Benedetto, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 176

Diritto internazionale ed europeo: sentenza caso Bosman

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Un ottimo testo a riguardo, a questo link.

Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995. - Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Liège - Belgio. - Libera circolazione dei lavoratori - Regole di concurrenza applicabili alle imprese - Calciatori professionisti - Regolamenti sportivi sul trasferimento dei calciatori, che obbligano la nuova società calcistica a pagare indennità alla società di provenienza - Limitazione del numero di calciatori cittadini di altri Stati membri che possono partecipare alle partite. - Causa C-415/93. 

Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Peter Haberle

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L’interpretazione dei diritti fondamentali. Garanzie sul contenuto essenziale interne allo Stato

·        le realizzazioni di uno Stato costituzionale cooperativo che attui appieno le libertà fondamentali spetta al legislatore, ma in funzione positiva del contenuto essenziale, è in mano al giudice costituzionale e allo studioso del diritto costituzionale; soprattutto in quegli ambiti frammentari che devono essere ricomposti dalla CGCE e dalla CorteEDU verso uno standard europeo dei diritti fondamentali [anche quando manchi una garanzia costituzionale come l’art. 19 comma 2 GG]
·        va seguita una politica dei diritti fondamentali, sempre seguendo una dottrina della costituzione cultural-costituzionale rispetto all’espreienza concreta di ogni Stato e non astrattamente
·        se le nuove costtuzioni fossero “protette” come la GG, con riserve di legge graduate in relazione ai singoli diritti fondamentali, non apparirebbe necessaria – come invece lo è – una barriera per una regolazione generale dei limiti delle libertà fondamentali
·        ciò è particolarmente importante se le nuovre cocstituzioni vengono dopo forme di Stato autoritarie, come i Lander 1945, il GG 1949, il Portogallo 1974, il Botswana 1977
·        le garanzie del contenuto essenziale sono il contrappeso di tutte le clausole generali sui limiti delle libertà fondamentali (ad es. interesse pubblico” nel Progetto di Costituzione Svizzera 1977), perché individuano il momento assoluto del contenuto (che talvolta, invece, al giurisprudenza non centra)

Riferimenti sulla liberta' di associazione nelle Costituzioni dell'Unione Europea e USA

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Riferimenti costituzionali

Art. 191 Tr. CE 25 marzo 1957

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento

Art. 12 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza 2001

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Art. 18 Costituzione italiana 1 gennaio 1948

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

La libertà di associazione nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

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· No compiuta definizione nell’articolo, che non indica quale carattere devono avere gili aggregati collettivi per beneficiare della protezione dell’articolo
· Non manacno eprò le pronunce della Commissione e della Corte: nell’indirizzo prevalente si riferisce solo a formazioni costituite su base volontaria per il perseguimeno di determinati scopi
· Perciò se il vincolo associativo è corercitivo (es. da parte dei pubblici poteri) non si è in presenza di associazioni ma di istituzioni di diritto pubblico
· L’intento è di prevenire l’abuso – proprio dei totalitarismi – di inquadrare privati e professioni in corporazioni [sent. Le Comte-Van Leuven-De Meyer vs. Belgio 1981]


Casi e sentenze di diritto internazionale

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Due ottimi testi qui:
> Diritto della Comunità internazionale e dell'Unione europea. Casi e materiali
> Tutela internazionale dei diritti umani. Casi e materiali
Se acquistate da questi link contribuirete alla crescita del blog!

1) SENT “CORTE PER I CASI RISERVATI ALLA CORONA DELLA GB”, 1876, CASO THE QUEEN-KEYN


Collisione avvenuta nella Manica a 2,5 miglia da costa inglese tra nave tedesca “Franconia” e nave inglese “Strathclyde”; nell’urto ha perso la vita un passeggero della “Strathclyde”, così viene promosso procedimento penale per omicidio involontario contro il comandante Keyn della “Franconia”. Così per i giudici inglesi c’era il problema di pronunciarsi per un reato commesso da uno straniero su una nave straniera in uno spazio di mare che secondo la legislazione britannica dell’epoca, non era sottoposto a giurisdizione inglese.

Diritto internazionale 6

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(Uno dei migliori manuali di diritto internazionale lo trovate qui)

IL FATTO ILLECITO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI: 1) ELEMENTO SOGGETTIVO, 2) ELEMENTO OGGETTIVO, 3) ELEMENTI CONTROVERSI: LA COLPA E IL DANNO



· 1) ELEMENTO SOGGETTIVO: violaz di = fatto illecito int: probl resp St; da valutare a) elementi, b) conseguenze, c) mezzi
· si tratta della “fase patologica” di rapp fra St, materia studiata e sistemata da [ANZILOTTI, KELSEN, AGO] +vari tentativi fatti all’epoca della SdN da [Istituì scientifiche come la Harward Law School]

Diritto internazionale 5

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IL DI MARITTIMO: 1) LIBERTA’ DEI MARI E CONTROLLO DEGLI ST COSTIERI SU MARI ADIACENTI, 2) IL MARE TERRITORIALE, 3) LA ZONA CONTIGUA, 4) LA PIATT CONTINENTALE, 5) LA ZONA EC ESCLUSIVA, 6) IL MARE INT E L’AREA INT DEI FONDI MARINI, 7) LA NAVIGAZIONE MARITTIMA, 8) LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO


· 1) LIBERTA’ DEI MARI E CONTROLLO DEGLI ST COSTIERI SU MARI ADIACENTI: 2 imp Conf di Codificazione:
1) [Conf Ginevra 58]: vita a [4CG 58: sul mare territoriale e zona contigua, sull’alto mare, sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare, sulla piattaforma continentale] ratificate da una 50ina di St

Diritto internazionale 4

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· Gerarchia fonti int:
1) norme consuetudinarie, con 1 bis) principi generali di dir (comuni ad ordinam interni)
2) tr, con fondamento della sua obbligatorietà nella norma consuetudinaria pacta sunt serranda
3) fonti previste da acc (atti delle oi)

Diritto internazionale 3

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LE FONTI PREVISTE DA ACC: 1) LE OI, 2) CASO ONU, 3) GLI ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLE NU, 4) LE COMUNITA’ EUROPEE E L’UE, 5) L’OCSE E IL CONSIGLIO D’EUROPA


· 1) LE OI: tr non contengono solo reg mat ma anche formali o strum: che istituiscono ulteriori procedim o fonti di produz di altre norme; settore oi abilitato da tr istitutivo ad emanare dec vincol per St membri: “fonte di terzo grado prevista da acc”

Diritto internazionale 2

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IL DI GEN: 1) LA CONSUET, 2) PRINC GEN DI DIR RIC DALLE NC, 3) ALTRE PRESUNTE NORME GEN NON SCRITTE


· 1) LA CONSUET: concezione dualistica elem cosuet: a) diurnitas (prassi) b) opinio iuris sive necessitas
· Ma non unanimità di consensi in dottrina: per alcuni solo prassi, poiché opinio iuris la farebbe considerare come nata da un errore: se lo St crede che un comportam è obbligatorio quando non lo è, vi si conforma come se lo fosse cadendo in errore: non è uno degli elem ma un effetto psicologico dell’esistenza della norma
· In realtà entrambi gli elem sono necessari [sent CIG 69 sulla delimitaz della piatt cont nel Mare del Nord] + [sent CIG 85 delimita piatt cont Libia-Malta], come dimostrato dalla CIG ma anche dagli St

Diritto internazionale: definizione, produzione, accertamento, attuazione coattiva, i soggetti

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· Diritto della “comunità degli Stati” o che regola i rapporti fra Stati
· Solo dato formale: le norme internazionali in linea di massima si indirizzano agli Stati
· Non solo rapporti interstatali, ma anche all’interno delle varie comunità statali
· Ieri era un diritto per diplomatici; oggi la vita è dominata dall’internazionalismo: tendenza a trasferire dal piano nazionale a quello internazionale la disciplina dei rapporti economici, commerciali, sociali
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