· No compiuta definizione nell’articolo, che non indica quale carattere devono avere gili aggregati collettivi per beneficiare della protezione dell’articolo
· Non manacno eprò le pronunce della Commissione e della Corte: nell’indirizzo prevalente si riferisce solo a formazioni costituite su base volontaria per il perseguimeno di determinati scopi
· Perciò se il vincolo associativo è corercitivo (es. da parte dei pubblici poteri) non si è in presenza di associazioni ma di istituzioni di diritto pubblico
· L’intento è di prevenire l’abuso – proprio dei totalitarismi – di inquadrare privati e professioni in corporazioni [sent. Le Comte-Van Leuven-De Meyer vs. Belgio 1981]
· L’indirizzo è stato affermato anche in riferimento a corporazioni di studenti ed ordini professionali
· L’approccio è differente rispetto all’interpretazione costituzionale italiana: le garanzie dell’autonomia delle formazioni sociali non investono nela CEDU le corporazioni pubbliche ad appartenenza obbligatoria [come da artt. 2 e 18 Cost. Italia; sent. CC 69/1962 o 239/1984]
· inoltre l’art. 11 trova applicazione solo rispetto a formazioni sociali con stabilità strutturale ed organizzativa (ed es. il rapoprto lavoratori/datori di lavoro non è associativo ma contrattuale, come da sent. 1979 caso Young-James-Webster vs. UK)
· la volontarietà e lo scopo comune hanno fatto si che si escludesse come associazione anche la compagnia di altri detenuti durante il regime di isolamento, come da dec. Comm.ne 1980 X vs. UK
· insomma, gli aggregati sociali allo stato diffuso non possono avere la protezione dell’articolo; anche se è più controverso il fatto, qaundo ad invocarla siano minoranze che esprimano soggetti dotati di capacità rappresentativa
· nella sent. Otto Preminger-Institute vs. Austria 1994 si è anche legittimata un’associazione culturale per la proiezione di film a ricorrere contro un provvedimento di sequestro, nonostante non fosse proprietaria ne del copyright né di una copia del film
· rientrano in particolar modo sindacati e partiti, sebbene l’art. 17 consenta agli stati di imporre a questi ultimi limitazioni di carattere ideologico-programmatico (es. dec. Comm.ne X vs. Italia 1976)
· nel secondo comma art. 11 poi, si parla di misure restrittive che riguardano in particolar modo la non-ricostituzione:
a) del partito fascista (dec. Comm.ne X vs. Italia 1976)
b) di una setta religiosa sciolta in precedenza (dec. Comm.ne X vs. Austria 1981)
c) attività di associazioni pangermaniche
· rientra nel margine di apprezzamento degli stati configurare il regime di diritto privato delle associazioni, come, ad es., i presupposti per la istituzione di persone giuridiche
· nn ricevono protezione nemmeno le pretese dei singoli nei confronti dell’associazione (dec. Comm.ne A vs. Belgio 1961) né le pretese delle associazioni ad un sostegno finanziario pubblico (dec. Comm.ne X vs. Svizzera 1980)
· la libertà d’associazione è garantita nella valenza positiva ma anche in quella negativa: la scelta di non far parte ad una associazione, riconosciuto espressamente dalla Dichiarazione ONU 1948, come carattere basilare dell’ordinamento liberlademcratico, sent. Sigurjonsson vs. Islanda 1981
· poichè la CEDU è uno strumento vivente, da interpretare alla luce delle condizioni in cui essa si trova concretamente ad operare, come si è affermato nella sent. Soering vs. UK 1989, la CorteEDU ha superato le ambiguità e le incertezze dei lavori preparatori in merito al diritto “negativo”
· ed in questo senso la sent. Sigurjonsson vs. Islanda 1981 ha superato l’interpretazione restrittiva della precedente sent. Young-James-Webster vs. UK 1979; ed ha allo stesso tempo ribadito che le corporazioni pubbliche costituiscono un’area che offre maggiori resistenze al raggio d’azione dell’art. 11
· anche se le corporazioni non sono del tutto impenetrabili: hanno prerogative esorbitanti di natura amministrativa, normativa e disciplinare, non sono nemmeno configurabili come associazioni, tuttavia c’è il limite che la creazione da parte dello stato non deve impedire agli aderenti ad esse di fondare libere associazioni professionali o di aderirvi
· vi sono non solo doveri di astensione dello Stato nella creazione di associazioni libere, ma anche obblighi positivi: non deve essere violato l’esercizio del diritto, della libertà d’associazione, sia quando una lesione della libertà, che incida anche sui raporti contrattuali fra i soci, sia a causa dell’azione – o anche semplice astensioni degli Stati [tutto ciò sempre in sent. Sigurjonsson vs. Islanda 1981]
· vi sono poi significativi temperamenti al diritto di non associarsi:
1) la Corte ha riconosciuto che vincoli di adesione obbligatoria possono trovare giustificazione nella protezione dei diritti e delle libertà altrui, riconoscendo ampi margini di discrezionalità statale rispetto alla necessarietà e proporzionalità rispetto alle finalità statali
2) una violazione della libertà individuale sussiste quando non lascia alcuna possibilità di scleta individuale, ovvero «un’alternatva ragionevole» [sent. 20 aprile 1993, caso Sibson vs. Uk]3) distingue inoltre tra affiliazione non obbligatoria agli ordini professionali, a quella obbligatoria su base contrattuale (ricorenndo alle diversità: base legale-contrattuale, statuto pubblicistico-privatistico, prevalenza interesse pubblico-privato)
· Non manacno eprò le pronunce della Commissione e della Corte: nell’indirizzo prevalente si riferisce solo a formazioni costituite su base volontaria per il perseguimeno di determinati scopi
· Perciò se il vincolo associativo è corercitivo (es. da parte dei pubblici poteri) non si è in presenza di associazioni ma di istituzioni di diritto pubblico
· L’intento è di prevenire l’abuso – proprio dei totalitarismi – di inquadrare privati e professioni in corporazioni [sent. Le Comte-Van Leuven-De Meyer vs. Belgio 1981]
· L’indirizzo è stato affermato anche in riferimento a corporazioni di studenti ed ordini professionali
· L’approccio è differente rispetto all’interpretazione costituzionale italiana: le garanzie dell’autonomia delle formazioni sociali non investono nela CEDU le corporazioni pubbliche ad appartenenza obbligatoria [come da artt. 2 e 18 Cost. Italia; sent. CC 69/1962 o 239/1984]
· inoltre l’art. 11 trova applicazione solo rispetto a formazioni sociali con stabilità strutturale ed organizzativa (ed es. il rapoprto lavoratori/datori di lavoro non è associativo ma contrattuale, come da sent. 1979 caso Young-James-Webster vs. UK)
· la volontarietà e lo scopo comune hanno fatto si che si escludesse come associazione anche la compagnia di altri detenuti durante il regime di isolamento, come da dec. Comm.ne 1980 X vs. UK
· insomma, gli aggregati sociali allo stato diffuso non possono avere la protezione dell’articolo; anche se è più controverso il fatto, qaundo ad invocarla siano minoranze che esprimano soggetti dotati di capacità rappresentativa
· nella sent. Otto Preminger-Institute vs. Austria 1994 si è anche legittimata un’associazione culturale per la proiezione di film a ricorrere contro un provvedimento di sequestro, nonostante non fosse proprietaria ne del copyright né di una copia del film
· rientrano in particolar modo sindacati e partiti, sebbene l’art. 17 consenta agli stati di imporre a questi ultimi limitazioni di carattere ideologico-programmatico (es. dec. Comm.ne X vs. Italia 1976)
· nel secondo comma art. 11 poi, si parla di misure restrittive che riguardano in particolar modo la non-ricostituzione:
a) del partito fascista (dec. Comm.ne X vs. Italia 1976)
b) di una setta religiosa sciolta in precedenza (dec. Comm.ne X vs. Austria 1981)
c) attività di associazioni pangermaniche
· rientra nel margine di apprezzamento degli stati configurare il regime di diritto privato delle associazioni, come, ad es., i presupposti per la istituzione di persone giuridiche
· nn ricevono protezione nemmeno le pretese dei singoli nei confronti dell’associazione (dec. Comm.ne A vs. Belgio 1961) né le pretese delle associazioni ad un sostegno finanziario pubblico (dec. Comm.ne X vs. Svizzera 1980)
· la libertà d’associazione è garantita nella valenza positiva ma anche in quella negativa: la scelta di non far parte ad una associazione, riconosciuto espressamente dalla Dichiarazione ONU 1948, come carattere basilare dell’ordinamento liberlademcratico, sent. Sigurjonsson vs. Islanda 1981
· poichè la CEDU è uno strumento vivente, da interpretare alla luce delle condizioni in cui essa si trova concretamente ad operare, come si è affermato nella sent. Soering vs. UK 1989, la CorteEDU ha superato le ambiguità e le incertezze dei lavori preparatori in merito al diritto “negativo”
· ed in questo senso la sent. Sigurjonsson vs. Islanda 1981 ha superato l’interpretazione restrittiva della precedente sent. Young-James-Webster vs. UK 1979; ed ha allo stesso tempo ribadito che le corporazioni pubbliche costituiscono un’area che offre maggiori resistenze al raggio d’azione dell’art. 11
· anche se le corporazioni non sono del tutto impenetrabili: hanno prerogative esorbitanti di natura amministrativa, normativa e disciplinare, non sono nemmeno configurabili come associazioni, tuttavia c’è il limite che la creazione da parte dello stato non deve impedire agli aderenti ad esse di fondare libere associazioni professionali o di aderirvi
· vi sono non solo doveri di astensione dello Stato nella creazione di associazioni libere, ma anche obblighi positivi: non deve essere violato l’esercizio del diritto, della libertà d’associazione, sia quando una lesione della libertà, che incida anche sui raporti contrattuali fra i soci, sia a causa dell’azione – o anche semplice astensioni degli Stati [tutto ciò sempre in sent. Sigurjonsson vs. Islanda 1981]
· vi sono poi significativi temperamenti al diritto di non associarsi:
1) la Corte ha riconosciuto che vincoli di adesione obbligatoria possono trovare giustificazione nella protezione dei diritti e delle libertà altrui, riconoscendo ampi margini di discrezionalità statale rispetto alla necessarietà e proporzionalità rispetto alle finalità statali
2) una violazione della libertà individuale sussiste quando non lascia alcuna possibilità di scleta individuale, ovvero «un’alternatva ragionevole» [sent. 20 aprile 1993, caso Sibson vs. Uk]3) distingue inoltre tra affiliazione non obbligatoria agli ordini professionali, a quella obbligatoria su base contrattuale (ricorenndo alle diversità: base legale-contrattuale, statuto pubblicistico-privatistico, prevalenza interesse pubblico-privato)
Fonti:
Bartole Sergio-Conforti Benedetto-Raimondi Guido, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2001, pp. 359-363
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