· la vicenda storica del costituzionalismo ha inizio con le rivoluzioni borghesi – 17-18° sec. (Uk 1988-89, Usa 1776-1791, Francia dal 1789): affermazione dei diritti individualinei confronti dei poteri pubblici e positivizzazione nei testi costituzionali dei diritti radicati nella tradizione giusnaturalistica; anche se con basi oligarchiche e censitari si tendeva a dare spazi alla borghesia politicamente attiva (limitazione del potere sovrano)
· in Usa matrice diversa: precoce ispirazione democratica e genesi contrattualistca della costituzione federale, in una società disomogenea e pluralistica (con sistemi di contrappesi e limiti del principio di maggioranza)
· molto più antica del costituzionalismo è la storia del rapporto fra libertà umana e ordine sociale, che affonda nell’ordine giuridico medievale: contributo della tradizione greco-romana e cristiana (problemi basilari e categorie concettuali); non sono solo state la preistoria, ma anche il fulcro per capire la concezione dell’individuo all’interno della società organizzate
· il cristianesimo e lo stoicismo furono un passo importante per l’affermazione della dignità umana e dei diritti intangibili dell’uomo – percorso: cristianesimo/giusnaturalismo medievale/umanesimo – (Discorso sulla dignità dell’uomo, PICO DELLA MIRANDOLA)
· anche se la tradizione greco-romana e cristiana non sono approdate alla concezione di diritti individuali come fondamento della società (schiavitù-pilastro nella polis greca, “libertà degli antichi” – CONSTANT – in funzione della polis e per la polis, non libertà privata)
· è a partire dal V sec. a.C. – ARISTOTELE – che la libertà intesa come privata inizia ad avere valore: la conoscenza della antura umana e l’ordine della società posero le basi per la dialettica diritto di natura-diritto positivo che permane anche nel costituzionalismo moderno; nella visione antropologica ed etica dello stoicismo – CICERONE, SENECA, EPITTETO – la riflessione è sfociata nell’idea di uguaglianza e del possesso della ragione: estrensicamento della libertà dalla polis e radicamento nella ragione universale, che accomuna tutti gli uomini (ndividualismo e cosmopolitismo) [con incidenza profonda nel mondo romano]
· anche se è difficile che il giuspublicismo pagano, benchè attento al bene comune e alla comunità – si veda GAIO o GIUSTINIANO -, abbia riconosciuta una veri e propri diritti e libertà individuali
· è la concezione cristiana dell’uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, che ne estrinseca la dignità e le libertà: sebbene la base non è secolarizzata ma teologica, c’è un avvio al concetto di libertà (anche se n un vero e proprio riconoscimento) – con emersione del diritto di resistenza ed espatrio anche di fronte ad un sovrano radicato per via naturale
· inoltre il carattere particolaristico, fu un ulteriore ostacolo a tale affermazione di diritti e libertà, col problema del privilegio; comunque, qaundo Montesquieu dice che “la libertà è antica, il dispotismo moderno” si riferisce a quella tendenza per cui l’assolutismo monarchico tende a livellare privilegi e ceti in un ordine unico di sudditanza al potere regio
· nel basso medioevo appare importante la Magna Charta inglese 1215, strappata al sovrano allo scopo di assicurare garanzie da abusi, sopraffazione, arresti, giudizio a baroni e città, ma comunque privi di universalità e riservati a cerchie ristrette; pu tuttavia è vero che le carte medievali assicurano un primo nucleo di diritti, a cominciare dall’habeas corpus
· poi, lo sviluppo della economia mercantile e della città, si venne estendendo la cerchia – non più nobili e clero – cui si riferivano i diritti, a partire dalle corporazioni. pu essendo in conflitto nell’insieme arricchirono di universalità quei diritti, oltre che prevedere quell’obbligazione politica – contratto fra sovrano e sottoposti – che sarebbe stato alla base del contratto sociale, dove a contare sarebbe stata la soggettività
· in Usa matrice diversa: precoce ispirazione democratica e genesi contrattualistca della costituzione federale, in una società disomogenea e pluralistica (con sistemi di contrappesi e limiti del principio di maggioranza)
· molto più antica del costituzionalismo è la storia del rapporto fra libertà umana e ordine sociale, che affonda nell’ordine giuridico medievale: contributo della tradizione greco-romana e cristiana (problemi basilari e categorie concettuali); non sono solo state la preistoria, ma anche il fulcro per capire la concezione dell’individuo all’interno della società organizzate
· il cristianesimo e lo stoicismo furono un passo importante per l’affermazione della dignità umana e dei diritti intangibili dell’uomo – percorso: cristianesimo/giusnaturalismo medievale/umanesimo – (Discorso sulla dignità dell’uomo, PICO DELLA MIRANDOLA)
· anche se la tradizione greco-romana e cristiana non sono approdate alla concezione di diritti individuali come fondamento della società (schiavitù-pilastro nella polis greca, “libertà degli antichi” – CONSTANT – in funzione della polis e per la polis, non libertà privata)
· è a partire dal V sec. a.C. – ARISTOTELE – che la libertà intesa come privata inizia ad avere valore: la conoscenza della antura umana e l’ordine della società posero le basi per la dialettica diritto di natura-diritto positivo che permane anche nel costituzionalismo moderno; nella visione antropologica ed etica dello stoicismo – CICERONE, SENECA, EPITTETO – la riflessione è sfociata nell’idea di uguaglianza e del possesso della ragione: estrensicamento della libertà dalla polis e radicamento nella ragione universale, che accomuna tutti gli uomini (ndividualismo e cosmopolitismo) [con incidenza profonda nel mondo romano]
· anche se è difficile che il giuspublicismo pagano, benchè attento al bene comune e alla comunità – si veda GAIO o GIUSTINIANO -, abbia riconosciuta una veri e propri diritti e libertà individuali
· è la concezione cristiana dell’uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, che ne estrinseca la dignità e le libertà: sebbene la base non è secolarizzata ma teologica, c’è un avvio al concetto di libertà (anche se n un vero e proprio riconoscimento) – con emersione del diritto di resistenza ed espatrio anche di fronte ad un sovrano radicato per via naturale
· inoltre il carattere particolaristico, fu un ulteriore ostacolo a tale affermazione di diritti e libertà, col problema del privilegio; comunque, qaundo Montesquieu dice che “la libertà è antica, il dispotismo moderno” si riferisce a quella tendenza per cui l’assolutismo monarchico tende a livellare privilegi e ceti in un ordine unico di sudditanza al potere regio
· nel basso medioevo appare importante la Magna Charta inglese 1215, strappata al sovrano allo scopo di assicurare garanzie da abusi, sopraffazione, arresti, giudizio a baroni e città, ma comunque privi di universalità e riservati a cerchie ristrette; pu tuttavia è vero che le carte medievali assicurano un primo nucleo di diritti, a cominciare dall’habeas corpus
· poi, lo sviluppo della economia mercantile e della città, si venne estendendo la cerchia – non più nobili e clero – cui si riferivano i diritti, a partire dalle corporazioni. pu essendo in conflitto nell’insieme arricchirono di universalità quei diritti, oltre che prevedere quell’obbligazione politica – contratto fra sovrano e sottoposti – che sarebbe stato alla base del contratto sociale, dove a contare sarebbe stata la soggettività
Fonti:
Paolo Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo
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