Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

La libertà di religione e il tema dei diritti umani in Cina

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La libertà religiosa guarda a quella componente spirituale e interiore della persona umana nel quale si formano i profond convicimenti di fede e di coscienza.

Non è a questa dimenesione interna che si rivolgono le norme costituzionali cinesi, ma piuttosto alle manifestazioni esteriori che da quel moto interiore traggono origine.

La libertà religiosa, enucleata in facoltà di 1) professare la fede religiosa in una forma individuale o associata (libertà di coscienza) 2) esercitare in privato e in pubblico il culto (libertà di culto) 3) fare opera di proselitismo (libertà di propaganda religiosa), è ritenuta in generale idonea perchè produce forme di autoregolamentazione della vita sociale e di armonizzazione tra le diverse professioni di fede. Si veda, a proposito, l'art. 32 della Costituzione cinese (1982).
La realtà cinese fa sì però che la pratica delle attività religiose sia limitata, poichè la legge prevede la autorizzazione preventiva di affiliazione e l'iscrizione in un apposito organismo di controllo alle dipendenze del PCC.

Si teme, fondamentalmente, che le istituzioni religiose non soggette al controllo dello Stato finiscano per competere con lo stesso potere politico, tanto che l'art. 28, interpretato estensivamente, sia la giustificazione di misure a contrastare "l'attentato alla sicurezza nazionale". Nonostante ciò, tale disciplina risalente al 1994 è stata sotituita da quella del 2005: si permette l'armonizzazione dei vari credi religiosi purchè non influenzino l'attività educativa dello Stato, non minino la stablità della società, non siano composti da falsi credenti o volti al lucro.

Quest è condiviso dai cinesi, lo Stato ha il consenso. Sempre nell'ottica di uno sviluppo della società tutta prima che dell'individuo, per allargare alla base e far arrivare a tutti quella soglia minima di sussistenza che si innalza sempre di più.
"Lo Stato rispetta e protegge umani" è il punto di arrivo. Art. 33 della Costituzione cinese, come modificato nel 2004.

Si sono poste, insomma, ed insieme alla firma delle due Convenzioni ONU sui diritti umani del 1997 e del 1998 (ratificate nel 2001 e 2003) e ai 21 Trattati stipulati in materia (tra cui quello contro la tortura e sui diritti del bambino), le basi per un miglioramento.

E come tale, credo che vada apprezzato.

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