Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

Diritto internazionale 6

Condividi
(Uno dei migliori manuali di diritto internazionale lo trovate qui)

IL FATTO ILLECITO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI: 1) ELEMENTO SOGGETTIVO, 2) ELEMENTO OGGETTIVO, 3) ELEMENTI CONTROVERSI: LA COLPA E IL DANNO



· 1) ELEMENTO SOGGETTIVO: violaz di = fatto illecito int: probl resp St; da valutare a) elementi, b) conseguenze, c) mezzi
· si tratta della “fase patologica” di rapp fra St, materia studiata e sistemata da [ANZILOTTI, KELSEN, AGO] +vari tentativi fatti all’epoca della SdN da [Istituì scientifiche come la Harward Law School]

· nel [1953], la CDDI ha intrapreso studio argomento, ma si è arrivati a progetto di codificaz solo nel 2001: complessità materia: [Progetto di Artt sulla Resp degli St per Atti Illeciti Int 2001]: 59 artt che si occupano di elementi e conseguenze illecito; la CDDI raccomanda ad AGO di prenderene per ora soltanto atto e di considerare in futuro trasfusione in Conv di Codificaz
· il [Pasrsaii 2001] considera princ sulla resp valevoli in inea di massima per la violaz di qualsiasi norma int; tutti i precedenti tentativi di codificaz, ed anche indagini dottrinali, si erano limitati ad esaminare resp nel quadro norme su trattam stranieri
· la limitazione aveva motivazioni pratiche: solo per ersp St per danni arrecati a stranieri, esisteva ed esiste prassi, soprattutto arbitrale, abbondante, modellata su princ della resp civile del dir interno, ed in partic sul princ proprio della resp aquiliana secondo cui “chi cagiona ad altri un danno ingiusto, è tenuto a ripararlo”
· bisogna dare atto a CDDI di aver compiuto sforzo notevole per superare difficoltà, e tendere – in conformità a linee generali tracciate da internazionalista [AGO] – ad unificazione
· ciò che riguarda origine resp St vale anche per altri soggetti di di, in partic per Oi
· per quanto riguarda resp individui, che si sostanzia nella punizione in caso di crimini int, disciplina dettagliata attiene a dir pen
· data coincidenza St = St-orgne è ovvio che illecito consista in comportam di uno o più organi statali, anche partecipanti a Gov
· [art 4 Pasrsaii 01]: “1) elemento soggettivo: è il primo elemento, che consiste nel comportamento di un qualsiasi organo dello St, legisl/giudiz/esecutivo, del pot centrale/ente territoriale”
· lo St assume importanza quando si tratta di “illeciti commissivi” = consistenti in azioni ¹ “illeciti omissivi” = categoria più numerosa di illeciti, come mancato adattam norme 3CE, per cui organo doveva attivarsi e non l’ha fatto, non contano per di
· nel Commento al Pasrsaii01 si sottolinea difficoltà che può incontrarsi nello stabilire se persone che non sono organi dello St sono sottoposti a controllo St tale da comportarne la resp per le loro azioni: vedi a) [sent CIG 86 caso Usa-Nicaragua]: dopo aver ammesso resp Usa per aver sostenuto le operazioni dei contras contro Gov Nicaragua, esclude che tutte le azioni dei contras potessero essere attribuite ad Usa in mancanza di prove dell’esistenza di un controllo effettivo; b) [sent CamApp Trib per la ex-Jugosl 1999 caso Tadic]: nell’attribuire a Rep Jug le azioni di forze armate non sue afferma che “grado di controllo” varia a seconda delle circostanze, e non è richiesto che esso sia in ogni caso elevato (nella specie erano violaz gravi dei dir umani)
· il di non prende in considerazione astratta possibilità che St indirizzino comandi a individui se essi consono concretam attuati: la violaz di norme int attraverso la semplice emanazione di leggi a portata astratta non può sussistere
· una questione discussa è se resp St sorga quando organo abbia commesso azione intenzionalm illecita, agendo nell’esercizio delle sue funzioni, ma al di fuori dei limiti della sua competenza: questione attiene a soli atti commissivi e riguarda essenzialm azioni illecite condotte da organi di polizia, in violaz del proprio dir interno e contravvenendo ad ordini ricevuti:
- secondo dottrina + [art 7 Pasrsaii 01]: azioni del genere sarebbero comunque attribuibili a St
- secondo altri autori: l’azione in quanto tale resterebbe propria degli individui che l’hanno compiuta, e l’illecito dello St consisterebbe nel non aver preso misure idonee a prevenirla
· per [CONFORTI]: “soluzione conforme ad art7Pasrsaii01 è soluzione accolta e più aderente a prassi”, come testimonia la giurisprudenza della CDDI e della CorteEDU
· il fatto poii che simili azioni sono contrarie a dir interno e contravvengano ad ordini ricevuti non è significativo: illecito int si verifica solo quando siano stati esauriti gli eventuali mezzi di ricorso interni, e dunque solo quando St, puer avendo la possibilità di riparare, non lo abbia fatto
· resta esclusa da resp St quella per atti di privati; a configurare resp ST anche per questi atti c’era solo vecchia “teoria germanica della solidarietà di gruppo”: il gruppo era resp per azioni dannose dei suoi membri; ma teoria già abbandonata da [GROZIO]; inoltre: non ha senso porre questione visto che norma int, che è quella che viene violata, è indirizzata solo a St
· oggi dottrina e prassi sono concordi:St risponde solo quando non ha intrapreso azioni a a) prevenire azione, b) punire responsab
· il discorso è ¹ per casi assai rari e previsti solo da qualche Conv in cui St sembra rispondere anche quando non ha commesso illecito: in partic caso resp per danni causata da lancio oggetti spaziali (risponde anche per fatti a lui non imputabili)
· [Parsaii 01] prende posizione implicitam nello stesso senso dato che anche tutte le ipotesi previste di attribuzione dell’illecito a St, presuppongono legame individuo/St
· rigurgito del ricorso al princ della solidarietà di gruppo vi è solo atteggiam dell’It nel [caso Tellini in Grecia, 1923]: membro di Commne incaricata di delimitare frontiera Grecia/Albania, per lui l’It fascista, sostenendo automatica resp St gerco, non esitò ad effettuare rappresaglia armata a Corfù
· es recente di azione dannosa di privati nei confronti di stranieri: [caso illecita detenzione ad in ambasciata Usa a Tehran 79], ad opera di studenti islamici; prima che Gov iraniano rivendicasse l’azione degli studenti, l’illecito commesso da tale Gov consistette nel non aver adottato le misure atte a prevenire azione dannosa

· 2) L’ELEMENTO OGGETTIVO: [art 12 Pasrsaii 01]: elemento obiettivo dell’illecito (violaz ad obbl int); ma non si occupa del pervio esaurimento dei ricorsi interni, visto con dir umani e trattam stranieri, ma lo considera nella parte delle “conseguenze” del fatto illecito: gli conferisce perciò natura “procedurale” concorrente a violaz ¹ [CONFORTI]: “natura sostanziale”
· [art 13 Pasrsaii 01]: regola “tempus regit actum”: l’obbligazione deve esistere al momento in cui St tiene comportamento; [artt 14-15 Pasrsaii 01]: stabiliscono quando deve ritenersi che si verifichi illecito in: a) illeciti istantanei, b) a carattere continuo: tempus commissi delicti copre tutta la durata illecito, c) in illeciti composti: tempus commissi delicti copre tutto tempo in cui si verificano azioni ed omissioni St; il “tempus commissi delicti” è imporante soprattutto in relazione a interpretaz dei Tr di Arbitr + Tr di Regolamento Giudiziario
· [artt 20 ss Pasrsaii 01]: Cause Escludenti Illiceità (CEI):
1) “consenso St leso”: ampio riscontro nella prassi e ha quindi natura consuet; viene configuarato da paret della dottrina come vero e proprio acc St autorizzante/autorizzato, diretto a sospendere solo per caso concreto, un obbligho preesistente: se fose così però sarebbe da chiedersi che senso ha parlare di esclusione dall’illiceità visto che ciò sarebbe ricavabile dai soli princ rel a acc => CEI è sempre “atto unilaterale” (auorizzaz St), dato da manifestaz volontà da una sola parte, come conferma art20Pasrsaii01
- art 20 va letto in combinazione con [art 26 Pasrsaii 01]: “eccezione a Cei è ius cogens”; anche se applicaz pratiche di tale art non sono molte in tema di consenso St leso, se si pensa che es da trarre da prassi riguardano fondam norme su aggressione e autodet popoli: in entrambi i casi Gov straniero che invade si installa su terr è solito appoggiarsi a Gov locale amico, come a) [occupaz Ungheria da Urss 56], b) [invasione Cambogia da Vietnam 79]; è praticam inutile sostenere in simili casi che consensop è viziato: a far valere vizi onei confronti Gov straniero dovrebbe essere Gov amico!; né vale obiettare che trattandosi di violaz di norme cogenti la violaz sussiste di fronte a com int e che quindi consenso St invaso è inefficace: tale “inefficacia” discende infatti già da [art 20 Pasrsaii 01]: “consenso esclude illiceità solo nei rapp fra St autorizzato/autorizzante”
2) “auottutela”: azioni dirette a reprimere illecito altrui, non considerabili come antigiurid quando violano norme int: a) [art 21 Pasrsaii 01]: legittima difesa, b) [art 22 Pasrsaii 01]: contromisure (rappresaglie)
3) “forza maggiore”: [art 23 Pasrsaii 01] (da inquadrare però nel pronl della colpa)
4) “stato di necessità”: commissione illecito per evitare pericolo grave imminente; controverso per di così come per dir pen interno: a) nessuno dubita che necessità possa ess invocata quando illecito sia commesso da individuo-organo in protezione sua vita o degli individui a lui affidati [“distress”, art 24 Pasrsaii 01] (es: nave che si rifugia in porto straniero senza previa autorizzaz St straniero per sfuggire a temp); b) le incertezze riguardano necessità riferita a St nel suo complesso: in pericolo non è vita individuo, ma interesse St; anche in questo caso dottrina ripudia vecchia tesi che legava necessità/dir di conservazione St, e che su tale base finiva con giustificare non solo ogni sorta di abuso, ma soprattutto conquista/ingrandim terr a danno di altri St
- è escluso che stato di necessità possa essere invocato per violare ius cogens, in partic divieto uso forza
- per il resto una sua pur limitata sfera di operatività è da ammettere: [art 25 Pasrsaii 01] è favorevole, seppur in senso restrittivo, e adottando formula negativa: “si può invocare stato di necessità solo quando: (a) costituisca per St unico mezzo per proteggere interesse essenziale contro pericolo grave e imminente, (b) non leda gravem interesse essenziale St subente la violaz; in ogni caso non può essere invocato: (a) se obbligo int prevede che non possa ess invocato, (b) se St violante ha contribuito al formarsi di detto stato di necessità”
- prassi int è estremamente incerta al riguardo, e se è vero che alcune sent Arbitr non lo hanno escluso, è anche vero che simili decisioni si sono sempre pronunciate per l’inapplicabilità del princ al caso di specie + non hanno mai chiarito in cosa consista
- [sent CIG 97 caso Gabcikovo-Nagymaros]: Cig ammette che stato di necessità sia previsto da di gen, e riconosce che interesse a conservaz ambiente invocato da Ungh per giustificare mancato adempim Conv conclusa con Cecoslov relativo a sistema di chiuse su Danubio, sia “interesse essenziale” St, ma ritiene che per la specie pericolo per l’ambiente non fosse certo e imminente
- in realtà, una volta che ius cogens prevede divieto uso della forza (anche interventi umanitari e quelli a protezione propri cittadini all’estero), ricorso a stato di necessità è (quasi) nullo perché non c’è pericolo grave imminente
- non bisogna considerare ricorso a stato di necessità come applicaz di singole norme consuet o pattizie (soprattutto con norme del di marittimo che autorizz eccezionale esercizio funzionale potestà Gov: su repressione contrabb, peric catastrofi, danni ecol)
5) “Raccomandazioni degli organi internazionali”
6) “Rispetto princ costituzionali St”: è ammissibile violaz in questa ipotesi, semprechè tali princ non vadano contra-ius cogens; CC ha più volte annullato norme pattizie contrarie a tali princ Cost, e nella prassi non sono state avanzate significative proteste da parte St interessati; è ovvio che questa possibilità non è prevista da Pasrsaii01, ma urta addirittura contro [art 32 Pasrsaii 01] secondo cui il dir interno non può avere alcuna influenza su conseguenze dell’illecito int; e per quanto riguarda Tr urta anche contro [art 27 CV sdt 69]: “dir interno non può essere invocato a giustificaz dell’inosservanza di norme pattizie”

· 3) ELEMENTI CONTROVERSI: LA COLPA E IL DANNO: in riferim a colpa si distinguono 3 tipi di resp: a) “per colpa: dolo o negligenza” = quando autore illecito lo ha commesso intenzionalmente , o trascurando di adottare misure necessarie per impedirne evento dannoso (sono questi i connotati tipici della resp extracontrattuale o aquiliana privatistica, di origine romanistica; b) “resp oggettiva relativa” = resp sorge per effetto del solo compimento dell’illecito, ma l’autore può invocare causa di giustificaz consistente in forza maggiore o impossibilità prestaz (resp contrattuale privatistica; strict liability per dottr anglosassone): non solo la resp è aggravata, ma vi è anche spostamento dell’onere della prova da vittima ad autore; c) “resp oggettiva assoluta” = oltre a sorgere automaticama a commissione illecito, non ammette cause di giustificazione: prevista in relaz a danni da att pericolaoseo socialmente dannose, e spesso collegata a sistemi di assicuraz obbligat (es Rca) => per questo dottrina si è chiesta se sia più opportuno parlare di garanzia e non resp
· nel di: [GROZIO]: in omaggio alla tradizione romanistica, la resp St era configuarata solo come a) resp per colpa, e quindi solo come intenzionale o frutto di negligenza ¹ [ANZILOTTI] solo a inizi 1900 dà colpo a tradizione groziana sostenendo “natura obiettiva relativa” della resp int: “proprio perché la diligenza costituisce il contenuto della norma violata, e la colpa non è elemento aggiuntivo, la resp è pur sempre obiettiva”; dopodichè dottrina si è divisa in varie posizioni
· per [CONFORTI]: “regime di resp può risultare specificamente, cioè espressamente previsto, da stesse norme” (es protez stran) non condivide tesi dell’Anzillotti, e dice che “mancanza di colpa non escluda solo resp St, ma faccia venir meno anche la resp della sua condotta: e perciò la resp non può essere obiettiva”
· per c) resp oggettiva assoluta: [Conv su resp int per danni causati da oggetti spaziali 72], ratificata da più di 80 St, ad [art II]: “St di lancio ha resp assoluta per riparaz di danni” (c), ma sembra anche una forma di resp da fatti leciti perché St deve rispondere anche di danni a lui non imputabili+ [art III]: “per danni causati da altri oggetti spaziali la resp è per colpa” (a)
· a parte regime specifico consuet/conv, “regime residuale”: che cosa è valido per tutti altri casi? Regola gen è favorevole per b) “resp ogg rel”: lo St è sempre resp peurchè non dimostri “impossibilità assoluta”; St che protestano contro violaz, soprattuttopattizie, e ricorrono a contromisure per farla cessare, non dimostrano propensione ad accettare intenzionalità (dolo)/negligenza (a) + [giurisprud CGCE + CEDU]: indagine su solo o colpa St accusato non è mai stata condotta
· il regime residuale vale per qualsiasi tipo di illecito, sia norma consuet, sia pattizia, sia atto Oi
· il punto di vista di [CONFORTI] sembra conforme a CDDI attraverso Pasrsaii01 anche se esso non dedica nessun art al problema della colpa; comunque in [art 23 Parsrsaii 01] si menziona forza maggiore come CEI: se è CEI, cioè fuori campo, non può considerare resp come c) ogg assoluta, né come a) colpa visto che non è menzionata ad [art 2] come elemento dell’illecitò int (e quindi resta b) ogg rel); resta da chiedersi perché esso non abbia fatto salvi regimi resp specifici, come su protez straniero
· è elemento dell’illecito il “danno” = lesione di interesse e concreto (sia materiale che morale)? No, secondo la posizione della CDDI (Pasrsaii01), che è certam da condividere (restando ferma l’illiceità)
· altro è il probl, che rientra nella conseguenza dell’illecito, se la mancanza del danno faccia venir meno resp (restando illiceità)

CONSEGUENZE DEL FATTO ILLECITO INT: 1) L’AUTOTUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA, 2) LA RIPARAZIONE

· 1) L’AUTOTUTELA INDIVIDUALE E COLLETIVA: commessa violaz int St deve risponderne: ma in che cosa consiste resp: quali sono conseguenze fatto illecito? Alla speculazione teorica corrisponde confusione in prassi, in cui è difficile distinguere rapp giuridici da quelli di mera forza; opinione più diffusa oggi è che queste conseguenze consistono in “nuova relaz giurid St offeso/offensore” discendente da norma apposita: la “norma secondaria” discendente dalla primaria violata
· ma non vi è accordo per i contenuti da dare a siffatta situaz giurid:
a) [ANZILOTTI] = unica conseguenza 1) “riparazione”: restituito in integrum (ripristino situazione quo ante) + risarcimento danno (per danno materiale) o soddisfazione (per danno immateriale: scuse ufficiali, omaggio alla bandiera,…); mezzi coercitivi di autotutela non avrebbero autonomo rilievo poiché rientranti nel “dir St alla propria conservazione” (vecchia teoria)
b) [AGO] = come perefezionam di detto schema, riporta tra conseguenze autonome i mezzi di autotutela: 2) “contromisure” (rappresaglie): St offeso ha sia dir di chiedere la riparazione, sia la facoltà di ricorrere a contromisure coercitive
c) [KELSEN]: muove da critica a impostazione anzilottiana rilevando inutilità costruzione conseguenze illecito i termini di di/obbl, che condurrebbe ad un “regressum ad infinitum” dato che violaz dell’obbl di riparare, costituendo a sua volta un fatto illecito, produrrebbe un altro obbl di riparare e così all’infinito; secondo lui unica ed immediata conseguenza è il ricorso a b) “misure di autotutela”: rappresaglia, e guerra: a suo tempo non ancora vietata, mentre a) la “riparazione” sarebbe soltanto eventuale e dipenderebbe da volontà di St offeso e offensore di evitare uso coercizione, regolando in modo pacifico controversia: o drettamente tramite acc, o indirettam tramite arbitrato
§ le idee di Kelsen risentono fortemente della sua concezione “imperativistica” del dir, che lo porta a considerare il momento sanzionatorie come elemento caratterizzante ogni ordinam giuridico; e cmq sua posizione è la più condivisibile rispetto ad altre
§ per [CONFORTI]: fase patologica del di, quella della violaz di norme, è assai poco una fase normativa, ma è caratterizzata da reazioni contro l’illecito, e per di più da parte dello stesso St leso, ma tali misure di autotutela non hanno scopo di punire: “sono fondamentalm dirette a reintegrare ordine giurid violato, e a far cessare illecito”
§ si può anche dire che St offensore ha obbl di porre fine ad illecitoe cancellarne effetti, e parallelam St leso ha dir ad autotutela per costringervelo: ma ciò non significa che sorga nuovo rapp: è un obbligo previsto da stessa norma violata, è la sua “sanzione”
§ “obbligo riparazione”: è eccessivo riportarlo come fa Kelsen ad acc diretto o arbitrato tra St interessati: alla luce della prassi ciò è vero solo per riparazioni consistenti nella “soddisfazione” ¹ “riparazione danno”: unica altra forma di riparazione, ma per questa è prevista autonoma norma di di gen (e tutto ciò che si può concedere a Kelsen che acc/arbitrato da lui affermato può esserci solo nella determinaz in concreto del risarcimento dovuto)
§ norma di di gen sul risarcim del danno ha rilievo secondario in tema di conseguenze dell’illecito poichè nella resp int gli aspetti patrimonialistici sono trascurabili (tranne che per resp su trattam stranieri)
§ “autotutela collettiva”: possibilità che soggetti diversi da St leso adottino misure coercitive nei confronti di St offensore in caso di violazioni di obblighi erga omnes, ed in partic di crimini int
· normale reaz contro illecito è quindi autotutela: il farsi giustizia da sé => scarsa efficienza/credibilità mezzi attuaz coattiva dir
· a partire da post-2GM si è fatta strada opinione condivisa anche da CIG secondo cui autotutela non può consistere nelal minaccia o uso della forza, vietati da: [art 2 p4 Conu 45] + dir consuet (ius cogens); ciò è affermato in [sent CIG 86 Nicaragua-Usa]
· unica eccezione “legittima difesa” [art 51 Conu 45] in risposta ad attacco già affermato, che si ha non solo quando ad attaccare sono forze regolari, ma anche quando St agisce con bande irregolari o di mercenari; può essere al limite esercitata anche con armi nucleari purché vengano rispettati a) princ di proporzionalità della risposta rispetto ad attacco, b) le norme del dir umanitario di guerra, come affermato in [parere CIG 96], dove aggiunge però che “minaccia/uso di tali armi sarebbero contrari a di”
· in [sent CIG 86 Nic-Usa] si è anche affermato però: che non costituisce aggressione armata la sola assistenza a forze ribelli (fonitura armi, assistenza logistica, e simili) la quale porterebbe soltanto ad ipotesi di violazione del divieto di ingerenza in affari altrui, e al contempo ipotesi di violaz minor generis dl divieto minaccia/uso forza non giustificanti una risposta armata
· ci si chiede se divieto uso forza abbia altre eccezioni oltre art51Conu45: vari tentativi sono stati fatti per dire di sì: 1) “filone umanitario”: interventi armati sono possibili per proteggere vita propri cittadini all’estero, o per ridurre all ragione St che compiono violaz gravi dei dir umani nei confronti dei loro cittadini [caso intervento St NATO vs Rep Jug per massacri in Kosovo]; 2) “filone estensivo della legitt difesa individ e collettiva”: ad ipotesi chiama non previste in art51Conu45 per legittimare uso forza preventva, e giustificare le reazioni contro St che alimentano terrorismo (Usa)
· questi due filoni che cercano di legittimare estensione casi uso forza ha suscitato sempre opposizione molti St sopratt deboli
· anche in dottrina sollevati sempre forti dubbi: 1) filone umanitario è stato rifiutato perché uso forza non può che essere autorizzato da CS come prevede Conu; 2) estensione casi legitt difesa è apparsa più un espediente pergiustificare illegittimo uso forza
· in effetti tesi estensione legitt difesa anche per atti terroristici come attacco WTC 01 lascia assai perplessi perché sono crimini int individuali da punire come tali senza altre vittime innocenti; in più in Ris CS non c’è nessuna autorizzazione ad uso forza
· divieto minaccia/uso forza è direttam collegabile a [cap VI Conu 45]: “sistema di sicurezza collettiva”, inefficiente
· la guerra non può essere valutata giuridicam ma solo politicam e moralm: può essere giustificata a seconda dei valori, ma giuridicam non è né lecita né illecita: è indifferente; ma quando essa è scatenataentra in vigore tutto un corpo di regole, consuet e pattizie, che costituiscono “dir umanitario di guerra” destinato a mitigare asprezze lotta tra belligeranti
· [Conv Aja 1899 e 1907 sulla guerra terrestre], disciplina violenza bellica e rapp con neutrali, + [CG 49], norme a protezione vittime conflitti armati e popolazione civile
· il dir umanitario di guerra ci dimostra che il di ha volto più umano del dir interno, che non regola (umanizza) la guerra civile!: è anzi lo stesso di che tenta di umanizzare la guerra civile come testimoniano [2Prot Ginevra 77 integranti CG 49]: 1) estende norme di dir umanitario a guerre di LN, 2) si occupa di guerre civili caratterizzate da controllo degli insorti di parti del territorio
· dottr classica del di sosteneva che violenza bellica era esercitatile sia a tutela di dir che di semplici interessi: si riteneva così sempre lecito uso forza; Patto [SdN post-1GM] e [Onu post-2GM] hanno cercato di mettere la guerra fuori legge, ma purtroppo certa incoerenza permane: guerra come ultima ratio contro comportam giudicati, a torto o a ragione, come non eliminabili
· qual è allora la forza “normalmente vietata”? occorre tener presente distinzione forza interna/int: vietata è quella int fra St, ma ciò che non vieta, e non potrebbe vietare senza abolire il dir di sovranità terr, è uso forza interna
· poiché azione St rientante in forza interna (polizia) può avere anche caratt violento, la distinzione è difficile in casi limiti: per ciò che avviene contro malfattore è facile inquadrarla come forza interna, ma le azioni contro gruppi o comunità straniere? + detenzione di ostaggi stranieri [caso sequestro personale Usa ambasciata Tehran 79]? + intercettazione/distruzione aereo straniero che sorvola terr senza autorizzaz St? l’unico criterio utilizzabile è quello del “luogo”: azione violenta nei limiti del suo terr e dove esercita sovr è azione di polizia interna – sempre che non abbia come oggetto dei mezzi bellici -; al contrario è forza int
· “contromisura”: [art 49 pasrsaii 01]: “comportam St leso che in sé sarebbe illecito, ma che diviene lecito in quanto costituisce reazione a illecito altrui”; + [art 60 CV sdt 69]: regola “inadempienti no est inademplendum”: autorizza sospensione temporanea acc nei confronti St violante per assicurare cessazione violazione (no per parte rel a fine acc: cause estinz tr per inadempim)
· limiti contromisure, previsti da: 1) dir generale:
a) “proporzionalità”: tra violaz subita e commessa; ma più che proporzione di gen richiede che tra le due violazioni nonci sia eccessiva sproporzione: se questa c’è la misura è illecita per la parte eccedente, cosicché strada più praticabileè quella di farla ocnsistere nella violazione dello stesso obbligo violato; [FOCARELLI] alla luce di prassi relativa l’ha messo in dubbio
b) “ius cogens”: impossibile da violare anche se contromisura fosse proporzionale; eccezione a uso forza in caso attacco armato
c) “rispetto princ umanitari”: ricollegabile a ius cogens, ma che dottrina ha sempre ricollegato a rappresaglie; rispetto dignità umana + divieto gross violation dei dir umani, ma non convince di chi estende divieto di contromisure a tutte norme int, consuet e pattizie, sui dir umani e sulle immunità degli ad; in realtà tutto ciò che si può dire è che lo St queste può violarle solo proporzionalmente, e cioè quando suoi cittadini e ad abbiano subito le stesse violazioni
2) dir convenzionale:
d) [art 52 Pasrsaii 01]: “a contromisura non si può fare ricorso se prima non si è tentati di giungere a soluzione concordata della controversia”; in realtà prassi non univoca, e quindi non c’è una regola rigida
§ [sent CIG 80 caso pers dipl e consolare Usa a Teheran]: CIG respinge argomento Iran secondo cui lunga detenzione ad in ambasciata Usa e conseguente violaz norme su immunità si sarebbero giustificate a causa dei crimini perpretati da Usa contro popolo iraniano; Cig osservando dir consuet + [CV 61 sulle rel diplomatiche] dice che “unico rimedio contro tale ingerenza è espulsione ad e al limite rottura relaz diplomatiche”; Cig non prala di identica contromisura da perepetrare ad ad iraniani
· termine “contromisura” adoperato da CDDI già nel vecchio progetto su proposta dell’internazionalista [AGO], è da considerare più appropriato del classico termine “rappresaglia”
· scopo affittivo può anche essere presente nelle reazioni, ma è del tutto secondario a funzione integratrice diretta a cessaz illecito
· in realtà stesso termine “legitt difesa”, adoperato in uso comune, è improprio: essa ha essenzilam carattere preventivo: qualificare come tali le azioni armate aveva senso non solo per respingere attacchi in itinere, ma per prevenire aggressione altrui
· nell’autotutela rientra anche il caso della “ritorsione” ¹ da rappresaglia o contromisura in quanto non consiste in violaz norme int ma in comportam inamichevole (attenuazione/rottura rapp diplomatici)
· si dice che ritorsione non sia forma di autotutela visto che St può sempre tenere comportam in amichevole, anche senza illecito; ma opinione non convincente perché in ordinam int non è il caso di sottilizzare su mezzi di pressione mancando sistema sic coll
· in ritorsione è difficile separare motivazioni pol da giuridiche, ma non si può per questo rinunciare a considerarla autotutela
· va tenuta distinta da misure CS che in base ad [art 41 Conu 45] può deliberare in caso di minaccia/violaz pace/aggressione: esse comprendono interruzione tot o parziale delle relaz econom e delle comunicaz; sebbene alcune delle misure indicate da art41Conu45 coincidano con quelle adottabili a titolo di ritorsione, perché è un fenomeno ¹: misure CS si inquadrano nel “sistema sicurezza collettiva” NU che gli St devono obbligatoriam attuare se CS glielo impone
· reazioni finora esaminate possono provenire da St che non abbiano subito lesioni? Problema, molto attuale, è posto per: a) certe Conv multilaterali che tutelano interessi che fanno capo a collettività, b) norme con obbl erga omnes (verso com int tutta)
· CDDi, su ispirazione dell’intrenaz [AGO], propose di disntiguere 1) “crimini int St”: violazioni gravi di obblighi ritenuti fondam da com int (divieto aggressione, rispetto autodet popoli, divieto schiavitù, genocidio, paratheid, inquinam massiccio atmosfera e mare) ¹ 2) “illeciti semplici”
· Dopo 20 anni la nozione di “crimini int degli St” è stata abbandonata da CDDI, anche se nel [Pasrsaii 01] in caso di vilaz norme erga omnes l’azione di St non direttam lesi non cessa del tutto di essere presa in considerazione: vedi “legitt difes collettiva”
· Nulla esclude che pur sussistendo illecito int non ne consegua nessuna resp: solo prassi può fornire risposta adeguata
· “Norme consuet” che si possono ricordare per intervento St non direttam lesi sono: 1) legittima difesa collettiva, 2) negazione effetti extraterritoriali ad atti di Gov emanati in terr acquistato con forza e/o in dispregio del dir autodet popoli, 3) aiutare militarm (altrimenti sarebbe illecito) MLN contro dominio straniero, e quindi contro princ autodet popoli
· “dir pattzio” per intervento St non direttam lesi: tende a limitare, anziché estendere, il dir autotutela; ciò che invece caratterizza alcune Conv multilaterali è creaz di meccanismi istituz di controllo, blandi o più efficaci, che attuabili da ciascuno St (es CEDU)
· “Sistema Sicurezza Collettiva NU”: sistema sanzionatorio accentra che può funz “anche” per reagire contro violaz di norme int
· ma escluso tale sistema e singole norme con sue/pattizie, esistono “princ gen” che consentono a St di intervenire a tutela inter collettivo? No! Anche da art51Conu45 – patrizio e consuet – non si possono ricavare conclusioni generalizzate
· gli altri casi in cui vere e proprie “contromisure economiche” sono state prese da St non direttam lesi non sono molti, e riguardano per lo più violaz gravi di dir umani, e rivelano piuttosto tendenza a senso unico, provenendo reazioni solo da St Occident
· altro è l’atteggiamento dei Pase Socialisti all’epoca della GF e di numerosi St del Terzo Mondo, i quali pur accettando categoria dei crimini int, hanno sempre sostenuto che sede legittima per sanzionarli fosse l’ONU e soltanto l’ONU
· forse, come sostenuto da [IOVANE], norma consuet valida per tutti crimini int è solo quella di: “divieto di fornitura armi e assistenza militare a St autore del crimine int, anche in deroga di acc precedentem conclusi”
· St non direttam lesi possono comunque attuare “ritorsioni”, perché sono misure lecite e quindi sempre adottabili
· Per violazione di ius cogens [art 40 Parsrsaii 01] individua come partic conseguenze l’obbl di tutti gli St direttam non lesi di non cooperare con St autore dell’illecito, e non riconoscere come valida una situazione che da esso deriva
· Neanche si capisce perché in [art 48 Pasrsaii 01] si parli di “obblighi erga omnes” ¹ [art 40 Pasrsaii 01]: di “norme cogenti”, che però si riferiscono soprattutto ad inderogabilità mediante tr e che comprende quindi anche norme – come quella sulla conclusione dei tr – che non tutelano interessi della com int nel suo complesso e cui violaz non merita speciale considerazione
· “autotutela” = istituto del dir consuet; naturalm St può obbligarsi mediante tr a non ricorrere a misure di autotutela o a ricorrervi a certe condizioni: obblighi del genere sono ricavabili soprattutto da tr istitutivi delle Oi
· nel vincolo di solidarietà tra St membri di Oi c’è l’obbl di non ricorrere all’autotutela e non reagire a inadempienza altro St membro, se non come estrema ratio solo dopo aver esperito tutte le altre starde eventualm offerte da stessa Oi per giustizia
· es: a) [art 228 TrCE]: demanda solo a CGCE di “imporre pagamento somma forfetaria o penalità”; b) [art 51 Conu 45]: “legitt difesa contro attacco armato può essere esercitata fintantoché CS non abbia preso misure necessarie per mant pace e sicurez int”, cioè quelle a [art 41 Conu 45]: “non implicanti uso forza” + [art 42ss Conu 45]: “misure militari intraprese direttam da CS”
· tema dell’autotutela ha suoi riflessi anche nel dir interno: operatore giuridico interno dovrà chiedersi se la L./atto ammvo non si giustifichino in base a dir int come contromisure: es giudice cost non pronunci aillegittimità L. che è vista come autotutela, o giudice ordinario non concede prevalenza tr int a titolo di specialità su L. per attuare una forma di autotutela
· ordinam interno può anche predisporre meccanismi di carattere gen che rendano automaticam praticabile violaz di norme int a titolo di contromisura: ad es “condizione di reciprocità” = es: trattamento è accordato a cittadini St straniero, purché reciproco
· la “reciprocità” dovrebbe ess accertata da giudice e non da organi del pot Esec, che possono regolarsi in base a opportunità polit; essa può rivelarsi utile soprattutto in rapp a norme consuet a contenuto incerto/in evoluì: la tecnica migliore adoperabile in tal caso da St è quella di adottare a propria volta norme più ardite ma dichiararne inapplic per St che si attengono a dir pre-esistente
· es: tema delle linee di base del MT in rapp a chiusura golfi: vari St – anche It – in difformità da di gen/CMB82vig94 (ma in linea di tendenza ad estendere sempre più pot dello St costiero) hanno chiuso golfi e baie di apertura > 24 miglia, ma hanno fatta salva la reciprocità escludendo da chiusura le navi di St che si attengono strettam a regola delle 24 miglia
· reciprocità non è utilizzata solo come presupposto per l’osservanza del di e quindi come base per adozione contromisure: spesso essa costituisce soltanto il presupposto di concessioni dettate da puri motivi di cortesia

· 2) LA RIPARAZIONE: nella “riparazione” si è soliti far rientrare l’obbligo del a) “restituito in integrum” = restituzione in forma specifica: ristabilimento della situaz di fatto e di dir esistente prima dell’illecito, semprechè sia possibile
· in essa vanno inclusi: la restituzione dipersone, cose, anvi, documenti,… illegittimamente detenuti
· il dovere di far cessare illecito e cancellarne ove possibile effetti, è, in ordinam primitivo quale quello int, un aspetto dello stesso obbligo violato; restituito in integrum non è perciò oggetto di un obbligo nuovo prodotto dalla violazione
· nel senso che obbligo di 1) far cessare illecito ¹ 2) obbligo restituzione in forma specifica, si vede in [artt 30 e 35 Pasrsaii 01] + [sent Arbitrale 90 Francia-New Zeland caso Rainbow Warrior]: due agenti francesi che danneggiano nave Greenpeace in Nuova Zelanda nell’86, gli viene dato da Fr confino di 3 anni in Polinesia, non scontato tutto per malattia; in sent New Zeland richiede confino per violaz dell’86, ma Corte non glielo concede ritenendo concluso fatto illecito da ’89 (post-3anni)
· restituito in integrum come autonomo obbligo discendente da fatto illecito è sconosciuto in common law
· è considerata forma di riparazione anche b) “soodisfazione” = per danni morali, per il solo fatto che illecito sia stato compiuto a prescindere dalla richiesta di risarcimdanni di caratt patrimoniale (presentazione scuse, omaggio alla bandiera,…)
· può anche esere coistitutita da constatazione di avvenuta violaz ad opera di un Trib Int; con questo non si capisce come si possa parlare ancora come un obbligo di soddisfaz ove tutti sostengono che autore dell’illecito non sia tenuto a sottoporsi a Trib Int
· [art 37 Pasrsaii 01]: fi gurano tra le forme di soddisfazione: “constatazione della violaz, espress di rammarico, scuse formali”
· la prassi dal punto di vista giurid ci dice che presentaz ufficiale di scuse, o prestazione di carattere simbolico, o ricorso a Trib Int “se accettati dallo St leso” facciano venir meno qualsiasi ulteriore conseguen del fatto illec, in partic ricorso a misure di autotut
· soddisfazione va a formare allora – come sosteneva [KELSEN] per riparaz in generale – il contenuto di una sorta di acc, espresso o tacito, che direttam o attraverso Trib Int, elimina ogni questione tra St offeso/offensore
· la presentazione ufficiale di scuse può anche essere concordata in aggiunta al risarcimento del danno, come dimostra [Acc 86 Francia-New Zeland caso Rainbow Warrior]
· unica vera forma di riparazione è costituita da c) “risarcim danno” prodotto da illecito int; c’è però da chidersi se obbligo di risarcire scaturisca da qualsiasi violaz di di:
- prassi relativa a violaz norme su trattamento stranieri e conseguente esercizio della protez diplomatica dice di sì; per danni prodotti a stranieri che ricoprono qualifica di organo, occorre distinguere tra: a) danni subiti da individuo, inquadrati nell’esercizio della protezione diplomatica, b) danni subiti dall’orgne statale = “danni ala funzione”; in ogni caso danni risarcibili sono quelli “materiali”, dato che prassi è orientata ad escludere possibilità risarcim violaz che non producano danni materiali
- ma prassi generale non può considerarsi del tutto certa: può ritenersi che risarcim sia senz’altro dovuto quando violaz del di consista in “azione violenta contro beni, mezzi ed organi dello St”; fuori di questo caso è difficile ritenere che dir consuet imponga che il danno venga risarcito, anche se in tutta una serie di settori essi si producono senz’altro (violaz acc finanziari, commerciali,…), ma normalm non costituiscono oggetto di pretese di risarcimento
§ [art 36 Pasrsaii 01]: prevede invece che risarcim pecuniario sia dovuto in seguito a qualsiasi violazione di norme int + [art 38]: aggiunge il pagamento degli interessi; anche se ciò non corrisponde a prassi, CDDI non ha solo il compito di codificare di ma anche quello di promuoverne lo sviluppo
§ l’obbligo di risarcim danno riguarda sempre e solo i rapp fra St: ¹ è il caso dei tr che prevedono risarcim da parte dello St a individui danneggiati da violaz del tr stesso; è il caso dell’[art 41 CEDU 50]: “accertata violaz della CEDU e qualora dir intreno non permetta di eliminare conseguenze della violaz, la CorteEDU può concedere un risarcim alla parte lesa”

LA RESPONSABILITA’ DA FATTI LECITI

· si discutre se resp int, e in partic risarcim danno, possa derivare da “fattileciti”; il settore preso in consideraz è soprattutto quello delle att altamente pericolose e inquinanti, come quello delel industrie nucleari e chimiche
· è difficile dal punto di vista della teoria gen del dir riuscire a distinguere resp senza illecito ¹ resp senza colpa ¹ resp oggettiva sia rel che assoluta; ed è difficile stabilire se ci sia un dovere per St di risarcim da fatto lecito, oppure anche da una norma che impone di non causare danni al terr altrui con att pericolose
· tutto ciò che si può dire è che “resp obiettiva” = “resp senza illecito” quando lo St sia chiamato a rispondere non soltanto delle att svolte dai suoi organi, ma anche dalle att di individui posti sotto suo controllo: quando resp non sia ad esso imputabile
· è il caso dello St che risponde dei danni causati da oggetto spaziale lanciato da suo terr [art II Conv 72 su resp int per danni causati da ogg spaziali]: esso risponde anche se danno si verifica senza sua colpa, anche se dimostra che evento si è verificato per cause estranee; la stessa norma afferma anche resp per lanci non effettuati direttam da suoi organi, ma da individui rientranti negli spazi della sua sovranità => poiché un elemento essenziale del fatto illecito è l’imputabilità a St diventa difficile, con rguardo a lanci effettuati da individui, configurare un atto illecito dello St
· non sembra che di attuale conosca una resp sofisticata e solidarstica come quella da fatto lecito
· c’è un vero e proprio obbligo dello St di impedire gli usi nocivi del terr? Le manifestazioni citabili sono poche, unico caso [sent Arbitr Usa-Can 41 affare fonderia di Trail], insufficienti a provare l’esistenza di un simile obbligo
· anche [CDDI] si è messa al lavoro in questo senso in [anni ‘80], e la loro conclusione si è avuta con adozione di un progetto di artt che, lungi dall’attenersi alla resp int, si occupano della “prevenzione dei danni oltre frontiera provocati da att pericolose”, prevedendo serie di obblighi materiali autonomi
· numerose Conv si occupano del risarcim dei danni da att pericolose, ma si limitano ad imporre a Stl’obbligo di predisporre al loro interno sistemi appropriati di “resp civile o penale”
· [art 110 CMB 82vig94]: dubbia corrispondenza al di gen: autorizza eccezionalm la visita di navi mercantili straniere in AM quando vi sia il sospetto che pratichino pirateria, tratta schiavi,…, ma aggiunge che se sospetto è infondato nave va indennizzata

IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA PREVISTO DALLA CONU

· “sistema di sicurezza accentrato” che secondo ideatori della Conu45 dovrebeb rappresentare integrazione a divieto uso forza, ha poco e male funzionato fino a caduta Muro Berlino a causa: a) del dir veto grandi St, b) della divisione del mondo in blocchi contrapposti, c) della GF; nuove prospettive apertasi con Guerra Golfo, ma dopo certa iperattività CS con riguardo ad alcune crisi int, speranze circa azione veramente efficace sono venute meno
· in realtà cmq organo finisce con essere coinvolto in tutte le crisi imp, ma solo per legittimare decisioni di grandi potenze (Usa)
· [cap VI Conu 45]: “funzione conciliativa” del CS, concorrente con analoga funzione dell’AGO ad [art 14 Conu 45], ed avente lo scopo di promuovere acc tra le parti rispetto a una controversia che mette in pericolo pace e sicurezza int; sai è parlato a lungo anche della comp AGO di intraprendere azioni pro-pace, che non era nella Conu45 ma aveva trovato appiglio nella prasi dei primi anni dell’Onu; ad oggi la discussione è da considerarsi obsoleta
· [cap VII Conu 45] : comp CS:
[art 39]: accerta a) minaccia a pace, b) violaz pace, c) aggressione;
1) [art 40]: può invitare St a perndere misure provvisorie necessarie a non aggravare situazione, prima di:
2) [art 41]: “misure sanzionatorie non implicanti uso della forza” (interruzione comunicaz e relaz econ,…), e
3) [art 42]: “azioni armate”
· CS gode di largo pot discrezionale che può esercitarsi soprattutto per ipotesi a) “minaccia pace”: ipotesi assai vaga ed elastica, riferita a situaz interne St, o suoi comportam, o guerra civile in cui magari non è neppure identificabile St
· Anzi una delle caratteristiche salienti del CS è venir meno della distinzione guerra int/guerra civile: la com int si ritiene ormai direttam interessata, e d’altro canto contro misure CS non può mai essere invocato limite del “dominio riservato” [art 2 p7]
· In sede di redazione della Conu45 a [Conf di S.Francisco] fu da varie parti richiesto che contenesse maggiori ragguagli su presupposti di applicabilità Cap VII, e che in partic definisse “aggressione”, o elencasse numero casi giustificanti intervento CS: paura per troppa discrezionalità CS di St medio-piccoli; per definiz di aggressione si disse però che non era possibile poiché Conf si sarebbe certam arenata (periodo fra due GM), e si finì col preferire attuale formula [art 39 Conu 45] proprio con lo scopo dichiarato di lasciare arbitrio al CS di regolarsi caso per caso
· Discrezionalità CS come da art39Conu45 è rimasta integra anche dopo adozione con [Ris 3314/74 AGO] di una [Dich sulla definizione di aggressione - DSDA], elencante una serie di ipotesi (invasione, occupazione militare,…); trattasi di elenco che cmq non incide su art39Conu45 poiché stessa DSDA riconosce che “Cspuò stabilire che uno degli atti elencati non giustifica suo intervento; che CS può intervenire anche per atti non elencati; che – più in gen – la definizione di aggressione della stessa DSDA non pregiudica funzioni deglio organi Onu così come previsti da Conu45”
· Dopo caduta Muro Berlino, Csha fatto ampio uso el suo pot discrez: Ris che hanno istituito organi di carattere giurisdizionale: [Ris 1991 Commne per riparazioni dell’Iraq per aggressione a Kuwait] + [Ris 1993 Trib Int Spec per crimini in Ex-Jug]
· Trattasi di un sistema il cui funzionam non assicura in ogni caso sanzioni contro “violazioni gravi” del di: s’ispira più a una logica ¹ da quella di un organo a difesa dell’ordine giuridico: sono più “regole procedurali” che non princ materiali
· 1) “MISURE PROVVISORIE” PER NON AGGRAVARE SITUAZIONE [ART 40 CONU 45]: non devono pregiudicare i dir, le pretese, o la posizione delle partiinteressate: prevedono non aggravarsi della situazione, ma anche i limiti di tali misure
· misura provvisoria tipica in caso di guerra sia int sia civile è il “cessate-il-fuoco” (es [guerra Kosovo 98])
· misure provvisorie formano soltanto oggetto di un invito – e quindi racc – del CS: nella dottrina e nella prassi si è cercato di dare natura vinc ad invito, ma per [CONFORTI] tesi non è da condividere
· “CS prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie”: ultima parte dell’art40Conu45 accenna alla possibilità di sanzioni, e quindi renderebbe obbligatorio il contegno richiesto; ma argomento prova troppo: uniche sanzioni a disposizione del CS sono quelle dell’artt41-42Conu45, che però a causa discrez CS possono conseguire a qualsiasi comportam St
· 2) “MISURE NON IMPLICANTI L’USO DELLA FORZA” [ART 41 CONU 45]: CS può vincolare St membri Onu a prendere tutta serie di misure, da interruz rapp diplomatici a blocco economico totale, contro St che a giudizio insindacabili CS minaccia/ha violato pace; questo genere di misure è stato il più frequentemente adottato dopo caduta Muro Berlino
· 2) “MISURE IMPLICANTI L’USO DELLA FORZA” [ART 42 SS CONU 45]: CS può decidere di impiegare forza a) “contro St” che ha minacciato/violato pace/aggredito, oppure “all’interno di St” intervenendo in guerra civile
· art42Conu45 è chiaram concepito come azione di “polizia int”, e le Ris sono “operative” = non si ordina/si racc qualcosa a St, ma si agisce direttam, con utilizzazione di contigenti pur sempre nazionali, ma sotto comando int del CS
· da un lato a) si garantisce obiettività/imparzialità azione e per controllare che sia contenuta entro i limiti per mantenim pace, dall’altro di b) togliere qualsiasi possibilità di iniziativa a singolo St (che non si giustifichi ai sensi dell’art51Conu45)
· [art 43, 44, 45 Conu 45]: obbl per St membri di stipulare – obbl “de contraendo” dell St - con CS acc intesi a stabilire numero/preparaz/dislocazione forze armate, poi utilizzabili da CS totalm o parzialm; sono “acc speciali” St-CS posti a cardine sistema
· utilizzaz in concreto contingenti nazionali spetta a [Comitato di Stato Maggiore] = composto da CdSM dei 5 membri permanenti, e posto sotto l’autorità del CS
· art43-44-45Conu non hanno mai dal 1945 ad oggi ricevuto applicaz! gli acc per la messa a disposizione del CS dei contingenti militari nazionali, che secondo [art 43 Conu 45] dovevano ess “conclusi al più presto”; né applicaz ha trovato Comitato di SM => art43-44-45Conu45 + obbligo de contraendo sembravano caduti in desuetudine; anche se la rivitalizzaz del CS dopo fine GF induce a ridimensionare questa tesi, tanto che non è da escludere una, ancora non avvenuta, “reviviscenza” di questi artt
· perciò le più imp misure sono ad oggi costituite da creazione di forze di polizia [Caschi Blu] incaricate di operare per il mantenim della pace (“peace-keeping operations”), ma con compiti assai limitati
A) PEACE-KEEPING OPERATIONS (PKO)
· a) [ONUC Congo anni 60] – b) [UNEF II – Forza di Emergenza NU, 1973 Forza cuscinetto Egitto-Isr] – c) [Forza cuscinetto a Cipro] – d) [UNDOLF Isr-Siria] – e) [UNIFIL nel Libano] – f) [UNAVEM II e III Angola 91] – g) [UNSCOM Somalia 92-94] – h) [MINURCA nella Rep Centro-Afr 1998]
· caratteristiche princ delle PKO sono: a) delega del CS al Segretario Generale sia del reperimento forze con acc St, sia a comando forze, b) le Forze operano con il consenso dello St in cui sono dislocate: in realtà spesso questo elemento è puramente fittizio
· è quasi universale poi opinione secondo cui Forze per il mantenim della pace non sono forze che devono usare forza, ma delle “forze cuscinetto” destinate a dividere contendenti e ristabilire/mantenere pace => “peace-keeping”, e no “peace-enforcement”
· Caschi Blu agiscono in combinazione con personale civile NU preposto all’assistenza del Gov locale nel ristabilii delle normali condizioni di vita pol/istituzionale dopo guerra civile, ad es attraverso monitoraggio libere elezioni, costituz organi democrat,…
· Senza dubbio compiti di queste forze sono molto limitati, ma da questo a dire che non usano forza c’è una bella differenza
· Secondo tesi di [CONFORTI] le forze per il mantenim della pace realizzano azione di polizia int in base ad [art 42 Conu 45]; quando dice che “CS può compiere ogni azione necessaria a mant/ristai pace e sicurezza int” non si vede perché debba intendersi per azione solo quella di guerra
· Ai sensi di art42Conu45 la natura di azione di polizia int non viene meno per fatto che a Caschi Blu si fa a) divieto di sparare, salvo legitt difesa (così come non perde carattere azione polizia interna quando si spara per difesa su dimostranti)
· Quanto a fatto che azione è condotta da Segretario Generale, ai sensi [art 98 Conu 45] questi può esercitare tutte funzioni proprie del CS stesso, purché siano affidate ad esso dal CS stesso
· Si deve riconoscere che tesi [CONFORTI] non è condivisa da > parte dottrina: questa tenta 1) di riportare le PKO sotto altre norme della Conu45 estranee a Cap VII, in partic sotto le norme del Cap VI, oppure 2) parla della formazione di regole non scritte consolidatesi con consenso tutti St membri
· Tendenza 1) è assurda ove si consideri che funzione conciliativa spetti anche all’AGO; tendenza 2) appare più convincente, tanto che la sostanza non uta se si sostenga tesi di Conforti o formazione di consuetudine ad hoc
· In realtà ¹ c’è ove si consideri che PKO hanno costi elevatissimi, che le spese sono pagate da St membri come previsto da [art 17 Conu45], e che se non si fa riferimento a precisa norma della Conu45 non sarebbe giustificab obbl contribuz per St membri
· Nonostante frequente ricorso a PKO dopo fine GF, insuccessi delle Forze dimostrano come tale impiego sia impraticabile; es [spedizione Somalia 94] e [spedizione Ex-Jugoslavia 95]
B) AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI ST MEMBRI
· un paio di volte durante GF e molte da anni ‘90 ad oggi, CS anziché agire direttam come prescrive art42Conu45, o per tramite Segretario Gen, ha autorizzato St singoli per usare forza contro altro St o al suo interno (guerra int o civile), rimettendo nelle sue mani comando e controllo delle operaz militari, seppur sotto la sua autorità
· a) [guerra di Corea 1950]: St membri furono invitati ad aiutare Corea Sud a difendersi da attacco Corea Nord, b) [guerra del Golfo 1991]: fuu condotta da coalizione St membri autorizzati da CS ad aiutare Kuwait
· inoltre misure minori ma sempre implicanti uso forza sono considerati blocchi navali, operazioni aeree,… come [Ris 1386/01 autorizzante costituì Forza di sicurezza e assistenza al Gov Afgano sotto direzione UK]
· è legittima delega del CS a St? non ci sembra che essa sia inquadrabile sotto artt42ssConu45: la legittimità delle Ris autorizzanti ad usare forza possono ammettersi piuttosto sotto [art 51 Conu 45] quando parla di “legitt difesa collettiva”: impiego della forza per difesa ha limite di carattere procedurale di “por termine a tale impiego quando CS ha preso misure necessarie a manten pace”; orbene Ris che autorizza St ad uso forza comporta rimozione di questo limite, e quindi liceità di azione condotta da St
· anche se occorre tener conto che prassi deborda sempre più tali limiti, e sempre più CS delega a St uso forza, e questo comportam CS non incontra opposizioni: si può ritenere che delega a ST sia prevista da regola “noin scritta” formata da prassi
· non è invece da condividere tesi secondo cui Dec CS siano imputabili a ST agenti come gestori dell’interesse della com int tutta
· autorizzaz uso forza deve perciò costituire almeno 1 dispositivo di una Ris del CS: non può considerarsi come tale un generico riferimento a legittima difesa contenuto in un “considerando” di una Ris; è questo il caso delle Ris CS relative ad attacco WTC
C) ISTITUZIONI DI TRIB PENALI AD HOC
· 2 Trib per crimini di guerra e contro umanità 1) [Ris 93 per Ex-Jug] e 2) [Ris 94 per Randa]
· non è chiaro su quale norma [Cap VII Conu 45] le Ris del CS si fondino, e ci sono ¹ opinioni su legittimità di essi, anche che la fondano fuori della Conu45, vedendo ONU come organo “materiale” della com int; tale istituzione non ha causato contestaz
· fondamento dovrebbe rinvenirsi in [art 41 Conu 45] poiché è una misura atipica non implicante uso della forza
· per [CONFORTI] invece loro fondam si ha in [art 42 Conu 45]: Trib per Ex-Jug e per Randa si possono configurare come una delle misure “belliche” delle NU, in nome della con int nel suo complesso (come fu per Trib di Norimberga)
D) LE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI IN SITUAZIONI POST-CONFLITTUALI
· ciò che è per Trib per Ex-Jug e Randa, è anche per prassi relativa a creazione delle NU di “ammni territoriali a caratt temporaneo” in situazioni post-conflittuali; es a) [Ammne Civile del Kosovo 1999], b) [Ammne provvisoria Timorest 1999]
· funzione è, tra l’altro, provvedere a sviluppo istituz provvisorie democratiche e di autogoverno in attesa di una soluz pol crisi
· del sistema sicurezza collettiva in capo a CS fanno parte anche “orgni regionali” create per a) sviluppare cooperaz fra St membri e provvedere a loro controversie, e b) per promuovere difesa comune verso l’esterno
· tale appartenenza a sistema sic coll CS si fonda su [Cap VIII Conu 45], in part su [art 53]: “CS utilizza orgni regionali per azioni coercitive sotto sua direzione, ma nessuna potrà essere intrapresa senza sua autorizz” =>sono quasi “organi decentrati” NU
· art53Conu45 è sistematicam collecabile con [art 51 Conu 45]: legitt difesa collettiva fu inserita nella Conu proprio in relazione ad eventualità che si creassero alleanze difensive su scala regionale
· ne consegue che orgni regionali possono agire contro St 1) con autorizzaz CS in qualunque caso [art 53 Conu 45], 2) senza autorizz CS solo nel caso di risposta ad “attacco armato già sferrato” [art 51 Conu 45]
· dal punto di vista della Conu45 furono perciò illeciti i tre mesi di bombardam aerei della NATO contro Rep Jug nel 1999 durante crisi del Kosovo; veo è che giudizio di liceità non è più possibile con forza su larga scala, essendo guerra “indifferente” a dir
· orgni regionali esistenti:
a) [Lega Stati Arabi 45] – b) [Orgne Stati Americani – OSA 48] – c) [UE Occ 48]: che oggi in base ad [art 17 TrUE] costituisce alleanza difensiva dell’UE – d) [Orgne Tr Nord Atlantico – NATO 49]: creata tra potenze Occ – e) [ANZUS 51]: tra Australia, Nuova Zelanda, Usa – f) [Orgne per Unità Africana – OUA 63] – g) [Orgne degli St dei Carabi Orientali 1981] – h) [Orgne del Patto di Varsavia]: prima della dissoluz Urss riuniva St Eu Est
· come orgne regionale va considerata anche [Orgne per la Sicurezza e la Coop in Eu – OSCE, 1995], già Conferenza [CSCE, 75 acc Helsinki], di cui sono membri St Eu sia Occ che Or; ad Helsinki si autodefinì “acc regionale ai sensi del [Cap VIII Conu 45]; OSCE, come Conferenza, è impegnata, sepsso con notevole successo, in Ris pacifica conflitti sia esterni che interni St
· non sembra che OSCE per azioni a tutela della pace possa essere impedita dal fatto che non sia nata da vero e proprio acc int in senso giuridico, e che di conseguenza Ris non abbiano caratt strettam giuridico; ciò è confermato anche con lettura art51Conu45
· altro è il problema delle concrete possibilità che OSCE ha di impegnare St membri ad azioni che devono poi trovare riscontro nel caso concreto e di volta in volta nelle Dec degli organi statali, mancando quadro giurid di riferimento preciso
· si discute se Statuto di orgne reg [NATO], costituite in vista dell’autodifesa collettiva fra membri, impedisca di inquadrarle sotto [art 53 Conu 45], oltre che sotto art51Conu45 com’è naturale: tenuto conto dei fini della NATO così come risultano da [Preambolo Patto Atlantico]: a) “difesa collettiva membri” + b) “mantenim pace e sicurezza”, proprio per b) è da includersi anche art53Conu45; e ad oggi sistema NATO è in evoluzione
· nel caso della crisi in [Ex-Jug 94-95], la NATO ha operato senza problemi in attuazione di Ris del CS

L’ARBITRATO E LA CIG

· funzione giurisdizionale intr ha ancor oggi natura “arbitrale”, essendo ancorata a princ per cui un giudice int “non può giudicare se sua giurisdizione non è stata preventivam accettata da tutti St parti della controversia”
· per questo si privilegia momento interno dell’applicaz del di rispetto a quello int
· il fatto che applicaz del di finisce col dipendere da stesso St che ha interesse a disapplicarlo significa poco: il giudice interno può essere più internazionalista del proprio St, degli organi che presiedono alle relaz con l’estero, e a volte più del giudice int
· St sono liberi di deferire a Trib Int qualsiasi controversia che riguardi loro rapp: ma essi dev essere d’accordo, e consid vinc Dec
· Stessa distinzione tanto cara a dottr fra le due GM tra controversie a) “giuridiche”, b) “politiche”: in queste le parti le parti non invocano di ma pretendono di mutuarlo a loro favore; la distinzione ha oggi scarso rilievo
· [art 36 p2 ST CIG], modellato sullo Statuto della vecchia Corte Permanente di Giustizia Int (CPGI) istituita all’epoca della SdN,: “gli St con una dichiarazione ad hoc accettano come obbligatoria giurisdiz CIG, e possano essre citati dinnanzi ad essa da qualsiasi altro St che abbia emesso stessa dich”; la dich di accettazione può riguardare ogni controversia giuridica con oggetto:
a) interpretazione tr
b) qualsiasi questione di di
c) esistenza di qualsiasi fatto che costituisce violaz di un obbl int
d) la natura o la misura della riparazione
· non risultano casi in cui CIG si sia rifiutata di giudicare a causa dell’eccezione di “politicità” della controversia, sollevata ad es in [affare person dipl e consolare degli Usa a Tehran 79 sent CIG 80]
· [Conv Eu per il regolam pacifico delle controversie 57] promossa da CdE e vinc anche per It: [art 1]: “obbligo di sottoporre a CIGle controverie giuridiche”; “per quelle non giuridiche obbligo della conciliazione, e per insuccessi, Trib Arbitrale ad hoc”
· non è possibile costringere St a sottoporsi a giudizio; istituto dell’arbitarto int si è naotevolm evoluto dal 1950: si sono posti in essere accorgimenti per favorire accordi fra le parti, e l’istituzionalizz della funzione arbitrale
· punto di partenza dell’evoluzione è stato “arbitrato isolato”: dopo caduta SRI, si stipulava compromesso arbitrale fra due o più St per nomina arbitro o collegio arbitrale, di cui si stabilivano regole procedurali, e ci si obbligava a rispettare sent
· da allora istituto si è sviluppato sia per a) caratteristiche dell’emanazione della sent, che è “acc fra St in controversia”, sia per b) maggior istituzionalizza del collegio arbitrale giudicante
FASE I
· a) “clausola compromissoria non completa”: accede a qualsiasi Conv e crea obbl per St di ricorrere ad arbitr per tutte controv che sorgano per applicaz/interpretaz Conv ¹ “trattato generale di arbitrato non completo”: crea obbligo generico di ricorso ad arbitrato per tutte controversie tra parti contraenti, tranne alcune (come quelle a natura pol); entrambi creano un “obbl de contraendo” = obbl di stipulare un compromesso arbitr che però, se non interviene, non può prevenirsi ad emanaz di una sent
· b) tendenza ad istituzionalizz Trib Int, cioè creare organi arbitr permanenti e predisporre regole di procedura: avvio si ha, a parte alcuni precedenti in Usa, con [Corte Permanente di Arbitrato - CPA], tuttora esistente e creata da [Conv dell’Aja 1899 e 1907 sulla guerra terrestre]; in CPA peraltro l’istituzionalizz è minima: anche le regole di procedura fissate da Caja1899-1907sgt e a cui arbitri devono attenersi, non sono molte e cedono cmq di fronte a quelle stabilite dalle parti
FASE II
· c) ha inizio con fine 1GM, dove si è avuto maggior processo di istituzionalizz con creazione CPGI all’epoca della SdN e con [CIG 45], che ha sostituito CPGI; essa ha sede all’Aja e funziona in base a [Statuto annesso a Conu 45] ricalcante con qualche variaz di poco rilievo ex-statuto CPGI
· CIG presenta forte grado di istituzionalizz: corpo permanente di giudici eletti da AGO e da CS, che giudica in base a precise e complesse regole di procedura inderogabili dalle parti; trattasi però pur sempre di Trib Arbitr che giudica solo con acc parti
· Oltre a materia contenziosa CIG svolge anche “funzione consultiva”: [art 96 Conu 45] + [artt 65 ss Statuto CIG]: dà pareri su qualsiasi questione giuridica su richiesta a) AGO, b) CS, c) altri organi autorizzati da AGO;
i pareri non sono vinc in base a Conu45 ma possono divenire tali con una Conv o altro atto vinc: diventano veri impegni arbitrali
· d) “clausola compromissoria e trattato generale di arbitrato completi”: non si limitano a creare obbligo di stipulare compromesso, ma direttam obbl di sottoporsi a giudizio di Trib Int già predisposto e in grado di funzionare! (di solito CIG)
· essendo completi permettono di citare “unilateralmente” altro St contraente di fronte a Trib Int così investito da controversia: non è necessario per fare ciò che tale acc preveda espressamente il potere di azione unilaterale
· analogo a Trattato Gen di Arbitr Comleto è procedim di [art 36 p2 Sttatuto CIG]: “St aderenti a statuto possno in ogni momento dich di ric come obbl la giurisdizione della CIG”; al momento St membri sono St membri ONU + qualche altro St come Svizz
· oggi la funzione giurisdiz int è andata declinando e cedendo il passo a mezzi “diplomatici” di soluz controversie: in partic pratica che rinnega impegno arbitr in relaz a giudizi già conclusi o in corso ma chiaram svolgentisi a loro sfavore; ad es a) contegno Iran per [affare person dipl e consolare degli Usa a Tehran 79 sent CIG 80], b) Usa per [sent CIG 86 caso Usa-Nic], c) Argentina per [sent Arbitr Regina UK 77 affare Canale di Bearle Cile-Arg] risolto con mediaza Papa
· come per norme, anche per sent c’è da lamentare scarsità mezzi coercitivi interstatali, tanto da affidarsi a dir interno St per rispetto sent; deve essere assicurata nel dir interno tramite stesse norme che provvedono ad adattamento norme int
· in It, la L. italiana di esecuz di un Tr comporta obbl di osservare non soltanto tr, ma anche sent int emessa per il suo rispetto!

I TRIB INT SETTORIALI

· È in aumento il numero degli organi giurisdiz int con comp settoriali e che presentano caratteristiche diverse dall’arbitrato
1) CGCE, LUSSEMBURGO:
· Ha comp tanto dui generis da mettere in dubbio che CGCE sia Trib Int: in comune con altri Trib Int ha soltanto “origine pattizia”, essendo sorta da Tr Comunitari e potendo esercitare funzione su St membri 3CE
· La > parte delle sue comp sono invece affiancabili a quelle dei Trin Interni:
a) “accertare violaz TrCE” [artt 226-228 TrCE], su ricorsi proposti da Commne o altro St membro, previa consultaz Commne; lo St accusato non può sottrarsi a giudizio CGCE, e se lo dichiara inadempiente a tenuto a prendere tutti provvedim esecuz sent
b) “controllo legittimità su atti comunitari” [art 230-233 TrCE]: limitato ad “atti vinc Cons e Commne Eu”: Regolam, Dirett, Dec; i vizi degli atti comportano annullamento ex tunc; atti sono denunciabili da ciascuno St membro/Commne/Cons
c) “questioni pregiudiziali” [art 234 TrCE]: quando innanzi a giudice St membro è sollevata questione rel TrCE/altri atti comunitari, giudice ha potere, o in ultima istanza il dovere, di sospendere processo e chiedere pronuncia CGCE; tale pronuncia ha effetto immediato nel giudice nazionale a quo, ma interpretaz in essa sarà usata da St membri finché CGCE non è sollecitata a mutarla attraverso una successiva pronuncia => ciò serve ad assicurare uniforme interpretaz del dir comunit
· A CIG è affiancato [Trib 1° Grado delle CE, 1988] con competenza principalmente su ricorsi promossi da persone fisiche e giuridiche in base a [art 230 TrCE]
2) TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE – TIDM, AMBURGO, [ANNESSO VI 96 in CMB 82vig94]:
· 21 giudici indipendenti:perosne che oltre ad avere più alta reputazione imparzialità, abbiano notoria competenza nel dir mare
· ha prodotto dal 1996 una decina di sent, ma rappresenta solo una delle istanze giurisdiz che nel campo dir mare sono disposiz St
3) ORGANO DELLA WTO PER SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, [ALLEGATO 2 ACC ISTITUTIVO WTO]:
· settore commercio: WTO (Orgne Mond Comm) è nata dagli sviluppi della prassi relativa al GATT; in “Organo per la soluz delle controversie del WTO” è per tutti St membri WTO, e ci sono 2 gradi di giudizio: 1) panels di esperti nominato da Organo (come in GATT): che hanno anche funzione conciliativa, al cui insuccesso si risolve conseguenza secondo diritto, 2) corpo permanente di appello di 7 giudici
· sistema è “tendenzialm” giurisdizionale in quanto caratt da possibilità limitata di intervento da parte dell’Organo, che però è politico: può decidere all’unanimità: a) di non costitutire un panel, o b) di non approvare Dec emesse in prima/seconda istanza, che devono essere ad esso formalmente sottoposte
· sistema può essere paralizzato da “Dec interpretativa” adottata su richiesta di: a) una delle parti della controversia, da Conf Ministeriale WTO, c) da Cons Gen WTO; tutti organi che decidono secondo maggioranze qualificate
4) CEDU, STRASBURGO:
· organo che controlla CEDU, è sorta con fusione con CommEDU, e formata fda num di giudici = num St contraenti (oggi 41)
· giudica sia attraverso a) “Comitati” = 3 giudici, sia con b) “Camere” = 7 giudici, o c) “Grande Camera” = 17 giudici, chiamata eccezionalm a pronunciarsi su richiesta di una Camera, oppure come sorta di appello contro sent Camera
· ricorso può essere proposto da: a) St, b) “ricorso individuale”: qualsiasi persona fisica o giuridica o orgne o gruppo di individui, come da [art 34 CEDU 50], ma in questo caso occorre che “ricorrente sia vittima” (della violaz CEDU50)
· ricorso individuale è considerata una vera e propria rivoluz nel campo della giurisdizione int
· constatata violaz e se dir interno non permette di eliminarne le consuegueze, CorteEDU può concedere alla parte lesa in base ad [art 41 CEDU 50] un’ “equa soddisfazione”, di solito una somma di denaro
5) COMMISSIONE E CORTE DI GIUSTIZIA INTER-AMERICANE DU, [PROT. SAN SALVADOR 1988 SUI DIR EC, SOC, E CULT SU CONV INTER-AMERICANA DU 69vig78]
· [Conv Inter-Americana DU 1969vig1978] è firmata a San Josè de Costa Rica, e ne sono contraneto maggior parte St contin americano, ma non Usa; ad essa è aggiunto [Protocollo S.Salvador 88 su dir ec,soc,pol] istitutivo Commne + Corte Giustizia: con competenze analoghe a disciolta Commne Europea DU + CorteEDU
6) COMMISSIONE AFRICANA DU:
· [Carta Africana DU – CADU 86]: unico organo istituito da CADU86 è Commne, che può essere definito quasi giurisdiz: può ricevere comunicaz relative a violaz Carta stessa, sia da St che entità non governative, anche individui, ma suo potere decisionale rel a tali comunicaz è molto limitato; è anche prevista istituzione di una Corte non ancora in funzione
7) COMITATO PER I DIRITTI UOMO, [PATTO NU SUI DIR CIVILI E POLITICI]:
· [Patto 1) SDE,S,C e 2) SDCP]: organi preposti a loro sorveglianza non spiccano né per numero né per funzioni, ma 2) PSDCP prevede un Comitato DU (CDU): 18 membri a titolo individuale, eletti per 4 anni da St contraenti
· la procedura del CDU non sfocia mai in atti vinc, m ain rapp di amichevole composizione
· il contributo che CDU sta dando a ricostruzione princ e regole rel a reclami individuali innanzi ad organi int è notevole
· 1) PSDE,S,C non prevede istituzione di organi ad hoc, limitandosi a stabilire che St contraenti sottopongono rapporti periodici a CES, che però può a sua volta trasmetterli alla Commne DU dell’ONU per la formulazione di racc di “ordine generale”, o anche sottoporli all’attenzione dell’AGO
8) CORTI PENALI INT:
· trattasi per ora solo di tendenza che fatica a tradursi in realizzaz concrete di una certa ampiezza:
· a) [TRIB NORIMBERGA 45] da [ACC LONDRA 45], concluso tra potenze che occupav Germ, per puniz criminali nazisti
· b) [TRIB TOKYO post-2GM], per giudicare criminali di guerra giapopnesi, e istituito da 1 sola Potenza vincitrice: Usa
· c) [TRIB INT PER CRIMINI EX-JUG 91], istituito da CS; funziona in base a statuto allegato a Ris CS e a un Regolam che Trib stesso si è dato; lo statuto tra le altre cose elenca crimini di guerra/contro pace/contro umanità, che rientrano nelle comp del Trib, e prevede la priorità di quest’ultimo rispetto alle Corti Nazionali
· d) [TRIB INT PER CRIMINI RWANDA 94], istituito da CS
· il contributo dei Trib Int c) TICEX-JUG91, e d) TICRWANDA94 è notevole per ricostruz e interpretaz delle norme sui crimini di guerra e contro l’umanità; a ¹ di a) TINOR, e b) TITOK le due Corti b) e c) non hanno la materiale disponibilità degli imputati, ma devono contare sulla collaborazione degli St in cui i presunti criminali si trovano, collaboraz già prevista dal CS
9) CPI PERMANENTE, [STATUTO ROMA 1998vig2002]:
· suo statuto è adottato a Roma da apposita Conf ONU, è osteggiato da alcuni St tra cui Usa, e trae origine da un Progetto CDDI
· “giurisdiz complementare”: può essere esercitata solo quando St che ha giurisdiz sul crimine a) non voglia, o b) non abbia la capacità di perseguirlo; non vi si può ricorrere per tutti i crimini ma solo: 1) di genocidio, 2) di guerra, 3) contro umanità
· si esclude perciò, almeno per ora, il crimine “di aggressione” [art 5 Statuto CPI 98vig02]
10) TRIBUNALI AMMINISTRATIVI ALL’INTERNO DELLE OI:
· hanno competenza limitata alle controversie di Lavoro tra i funzionari delle Oi

I MEZZI DIPLOMATICI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

· mezzi per soluz controversie int si distinguono dai mezzi giurisdiz in quanto tendono solo a facilitare acc fra le Parti: di conseguenza non hanno caratt vinc:
· 1) NEGOZIATI: mezzo più semplice di soluzione diplomatica delle controversie
· 2) BUONI UFFICI ¹ MEDIAZIONE: intervento St terzo, o anche organo supremo di uno St o Oi a titolo personale; ¹ tra i due mezzi è più teorica che pratica: con i buoni uffici si inducono le parti a negoziare, nella mediazione il terzo è più attivo
· 3) CONCILIAZIONE: forma diplomatica più evoluta che più si avvicina ad arbitrato: a) “Commni di Conciliazione” (CdC), permanenti od occasionali: composte da individui e hanno il compito di esaminare controversia, e formulando “proposta di soluzione” che St sono liberi o meno di accettare; b) “Commni di Inchiesta” (CdI): compito limitato ad accertam non vinc dei fatti; c) “Conciliazione obbligatoria”: sempre più spesso essa è prevista, con conseguente possibilità per St di dare avvio unilaterale alla procedura; come da [artt 65-68 CV 69 sdt]
· talvolta cìè confusione tra mezzi diplomatici e non vinc, e l’arbitrato, ad es nel [sent Arb 90 Fr-N Zel caso Rainbow Warrior]
· “funzione conciliativa delle Oi”: assume partci imp in seno all’ONU e alle Orgni Regionali, e ha come caratteristica partic di svolgersi in un quadro istituzionale: le sue procedure devono conformarsi alle regole statuarie di ogni Oi; normalmente tali atti sono “Racc” = a differenza degli atti non istituzionalizzati però pu r non essenso vinc producono un effetto di liceità
· mezzi diplomatici + mezzi giurisdizionali esauriscono “mezzi pacifici” di sluz delle controversie
· [art 2 p3 Conu 45]: “ St membri hanno obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici” + [art 33 p1 Conu 45]: ribadisce obbligo di perseguire soluz controversia “con negoziati, inchieste, mediazione”, è spesso richiamato nella prassi, in partic da giurisprud CIG che lo considera come corrispondente a di gen
· per [CONFORTI] [art 33 p1 Conu 45] “si limita a ribadire con altre parole il divieto dell’uso della forza già previsto da a) art2p4Conu45, e da b) diritto internazionale generale”
1) funzione conciliativa CS
· [Cap VI Conu 45] è dedicato interam a soluz pacifica delle controversie: con regole dettagliate si spiega “funzione conciliativa CS”, che dispone di un potere di inchiesta che può esercitare sia direttam, sia – come di solito avviene – con un organo ad hoc
· [art 33 p3 Conu 45] = “invito generico” del CS ¹ [art 36 Conu 45] = “specifico procedim” che CS deve indicare, tra quelli elencati in art31p1Conu45 per soluz pacifica controversie, appropriato in ordine al caso di specie
· in tutta la materia comunque sia CS sia organi da esso creati dispongono diun mero potere di raccomandazione
· CS ha finito con l’entrare nel merito delle questioni senza andar incontro ad opposizioni di “natura procedurale” di St interessati
2) funzione conciliativa CS
· [art 14 Conu 45]: AGO può adottare tutte le misure adottabili da CS in base a CapVIConu45; anzi, abbastanza paradossalmente AGO non è vinc da norme procedurali dettagliate come CS: unico limite procedurale imp è [art 12 Conu 45]: “AGO deve astenersi da questioni di cui si stia già accupando il CS”
3) funzione conciliativa SEGRETARIO GENERALE
· anche “Segretario Generale” ha prestato sua opera per soluzione dipl controversie, offrendo propria att mediatrice a St coinvolti in crisi int: la Conu45 non prevede simili iniziative poiché è un organo Esecut, tranne nel caso che sia autorizzato da CS o AGO
· sembra pertanto che iniziative autonome siano da collocarsi fuori dal quadro istituzionale delle NU
4) funzione conciliativa delle ORGANIZZAZIONI REGIONALI
· [Art 52 Conu 45] prevede che “in seno a tali orgni si compia ogni sforzo per giungere a soluz pacifica delle controversiedi carattere locale… ancor prima di deferirle al CS”

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...