> Diritto della Comunità internazionale e dell'Unione europea. Casi e materiali
> Tutela internazionale dei diritti umani. Casi e materiali
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1) SENT “CORTE PER I CASI RISERVATI ALLA CORONA DELLA GB”, 1876, CASO THE QUEEN-KEYN
Collisione avvenuta nella Manica a 2,5 miglia da costa inglese tra nave tedesca “Franconia” e nave inglese “Strathclyde”; nell’urto ha perso la vita un passeggero della “Strathclyde”, così viene promosso procedimento penale per omicidio involontario contro il comandante Keyn della “Franconia”. Così per i giudici inglesi c’era il problema di pronunciarsi per un reato commesso da uno straniero su una nave straniera in uno spazio di mare che secondo la legislazione britannica dell’epoca, non era sottoposto a giurisdizione inglese.
LORD COLERIDGE:
· “di è un’espressione inesatta: il diritto implica un legislatore e un tribunale in grado di applicarlo e di adottare misure coercitive”
· “ il diritto delle genti è quella raccolta di usi che gli Stati Civili hanno convenuto di osservare nei loro rapporti reciproci”
· “i trattati e gli atti di Stato non sono che la prova dell’accordo delle Nazioni e in GB essi non vincolano i Tribunali; né vincola il consenso dei giuristi, che costituisce tuttavia una prova dell’accordo; e sulle questioni che sorgono i giudici inglesi applicano tale accordo come parte del diritto inglese
COCKBURN:
· “il mare costiero al di là del livello di bassa marea – distinto dall’alto mare – non ha fatto parte in origine del territorio del regno”
· “c’è da chiedersi fino a che punto il diritto affermato dai pubblicisti abbia ricevuto l’assenso delle Nazioni Civili del mondo, assenso che rende vincolante il diritto per tali Nazioni una volta dato”
· “questo assenso può essere espresso per mezzo di trattati, o dalla riconosciuta convergenza dei Governi, o può essere implicito nell’uso consolidato; proprio dall’uso consolidato deriva il fatto che le navi mercantili in alto mare sono sottoposte solo al diritto dello Stato di cui battono bandiera, mentre nei porti di uno Stato straniero sono sottoposte al diritto locale”
· “non è sufficiente la prova, anche la più chiara, di assenso unanime delle altre Nazioni per autorizzare ad applicare, senza una legge del Parlamento, quella che sarebbe una nuova legge: si usurperebbe ingiustamente il campo del legislatore”
2) SENT “CORTE DEL BANCO DEL RE DELLA GB”, 1905, CASO WEST RAND-THE KING
Nel 1899 un magistrato della Repubblica del SudAfrica ha sequestrato a società inglese “West Rand” operante in una miniera d’oro nel Transvaal una quantità d’oro. Nello stesso anno scoppia una guerra tra GB/SudAfrica che si concluse con annessione SudAfrica ai Domini Britannici. La “West Rand” chiede allora a Corte del Banco del Re la restituzione dell’oro o in alternativa una somma dis terline, ritenendo che lo Stato vincitore fosse succeduto. La Corte ha escluso che esistesse una norma internazionale secondo cui lo Stato vincitore in una guerra risponda degli obblighi finanziari a carico dello Stato sconfitto. Di rilievo è l’opinione del giudice ALVERSTONE secondo cui il diritto internazionale è “un sistema fondato sul comune consenso degli Stati Civili che deve essere provato mediante i comportamenti degli Stati piuttosto che ricorrendo alle opinioni della dottrina”
LORD ALVERSTONE:
· “il diritto internazionale non si trova espresso in alcun codice o patto: deve essere provato, in assenza di qualche accordo internazionale espresso, soltanto fornendo la prova dell’uso”
· “le opinioni espresse da autorevoli scrittori di diritto internazionale sono valide a costruire l’opinione con cui ampliare la dimensione del consenso delle Nazioni Civili, ma sono più un ciò che dovrebbe essere piuttosto che l’enunciazione di una regola”
· “per essere diritto internazionale serve il frequente riconoscimento pratico”
3) DEC “COMMISSIONE TEDESCO-VENEZUELANA”, 1903, CASO GERMANIA-VENEZUELA
Alcuni cittadini tedeschi sono stati privati dei loro beni durante la guerra civile in Venezuela nel 1902. la questione dell’imputazione al Venezuela degli atti del movimento insurrezionale e del risarcimento dei danni fu decisa da una Commissione mista tedesco-venezuelana. L’arbitro DUFFIELD ha detto che “il diritto internazionale è diritto nel senso comunemente definito in quanto non è creato e garantito da un superiore politico”
ARBITRO DUFFIELD:
· “il diritto internazionale non è una regola prescritta da un potere sovrano, ma un mero insieme di regole stabilite per consuetudine o per trattato con cui vengono regolati i rapporti tra le Nazioni Civili”
· “i suoi principi sono regolate da accordo fra Nazioni indipendenti su regole considerate giuste ed eque in tempo di pace e di guerra”
· “l’accordo viene raggiunto comparando l’opinione dei giuristi e i precedenti di diritto moderni, richiamandosi ai principi della ragione naturale, della moralità, del senso comune”
· “l’obbedienza ad esso è soltanto volontaria e non può essere assicurata coercitivamente: ogni nazione ha il potere e diritto di dissentire” => “né il Venezuela né la Germania sono obbligate ad accettare, in base al diritto, la valutazione dell’altro
4) SENT “CS HONG KONG”, 1906, ARBITRATO OSAKA SHOSEN KAISHA-PROPRIETARI NAVE “PROMETHEUS”
Nel 1904 si stipula a Hong Kong un contratto di noleggio della nave norvegese “Prometheus” per 6 mesi tra i proprietari e l’ufficio di Hong Kong della società giapponese “Osaka Shosen Kaisha”, che prevedeva anche il non utilizzo per contrabbando di guerra: in quel periodo la Russia e il Giappone erano in guerra e la nave fu subito utilizzata per portare viveri da Formosa Al Giappone. I proprietari norvegesi, neutrali, dissero di interrompere il trasbordo in quanto si violava il contratto aiutando uno dei due belligeranti. La società rispose che tali operazioni non costituivano contrabbando di guerra; la questione fu decisa dalla “CS Hong Kong” che colse l’occasione per dire che “il diritto internazionale non è diritto in senso proprio perché manca un’autorità superiore agli Stati capace di sanzionarne le trasgressioni.
SIR BERKELEY:
· “il diritto internazionale è un sistema di regole stabilito mediante il consenso tra le Nazioni Civili e Commerciali, in parte scritto e in parte derivante dalla consuetudine e reso stabile dalle decisioni giudiziarie”
· “è sostenuto dai proprietari della Prometheus che il termine diritto è espressione inesatta: non concordo con tale asserzione: anche se non si può imporne l’osservanza il diritto internazionale diventa tale e vincolante con l’assenso delle Nazioni”
· “la Nazione resistente è un trasgressore del diritto a cui ha dato la sua adesione, ma lascia il diritto ancora sussistere”
5) DICHIARAZIONE EX SEGRETARIO USA ACHESON SULLA QUARANTENA NAVALE STATUNITENSE CONTRO CUBA DEL 1962
Nel 1962 il Presidente USA Kennedy rivelando che Urss stesse installando a Cuba basi missilistiche nucleari a lunga gittata, e quindi a carattere inequivocabilmente offensivo, annunciò l’attuazione di una quarantena navale intesa nel senso che tutte le navi dirette a Cuba sarebbero state intercettate anche in alto mare e costrette ad invertire la rotta se avessero trasportato armi offensive. Essa fu revocata quando Usa e Urss raggiunsero l’accordo conforme alle richieste Usa. In occasione di un dibattito sulla liceità internazionale della quarantena organizzato dall’”American Society International Law, l’ex Segretario di Stato Usa ACHESON ha sostenuto che “la questione è estranea al diritto e non valutabile in termini giuridici in quanto c’era in gioco la stessa sopravvivenza dello Stato”.
EX SEGRETARIO DI STATO USA ACHESON:
· “il diritto nel corso della sua storia è stato rispettoso del potere; il diritto non si occupa di questioni sul potere supremo”
· “non posso credere che esistano principi di diritto secondo cui dobbiamo accettare la distruzione del nostro stile di vita”
· “non vi è diritto che possa distruggere lo Stato che crea il diritto”
· “nella quarantena cubana principi giuridici accettati hanno comunque influenzato: essi sono strumenti procedurali diretti a ridurre la gravità di un possibile scontro”
· “l’importanza dell’Organizzazione degli Stati Americani è stata anche procedurale e ha messo in evidenza la desiderabilità di un’azione collettiva, con ciò creando un denominatore comune in azione”
· “in ottobre gli Usa hanno affrontato gravi problemi di politica in modo conforme alla moderazione etica”
· “la saggezza della decisione non poteva essere trovata nel diritto, bensì nel giudizio. I principi, e certamente i principi giuridici, non decidono i casi concreti”
6) INTERVENTO MINISTRO ESTERI ITALIANO TOMASI DELLA TORRETTA IN CAMERA DEI DEPUTATI, 1921, DISCUSSIONE RELATIVA ALLA RIPRESA DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON LA RUSSIA E AL RIMPATRIO DEI PRIGIONIERI ITALIANI
Dopo la Rivoluzione bolscevica e la fine della 1GM si pose alle Potenze Alleate Associate il problema del riconoscimento del nuovo Governo rivoluzionario sovietico. Nella Conferenza di Parigi e in quella Inter-alleata di Londra del 1920 vennero esaminati due Progetti: che escludevano l’opportunità di riprendere relazioni diplomatiche con la Russia “finché il Governo di Mosca non conformi la sua prassi diplomatica a quella di tutti i Governi Civili, o affermavano l’esigena di riprendere i rapporti commerciali con la Russia. TOMASI DELLA TORRETTA nel 1921 alla Cdd sottolinea che “ai fini della soggettività internazionale di uno Stato nuovo, come era il Governo dei Soviet, era necessario un governo effettivo che assicurasse il rispetto degli obblighi internazionali, in particolare quelli relativi al trattamento dei cittadini stranieri
MINISTRO DEGLI ESTERI ITALIANO TOMASI DELLA TORRETTA:
· “la forma di Governo è una questione di ordine interno”
· “il riconoscimento politico deve anche avere un contenuto pratico: esso comporta dei rapporti di diritto fra gli Stati, ed è necessaria la creazione di quelle convenzioni che assicurino agli Stati le condizioni necessarie di coesistenza ed ai connazionali all’estero quel minimo di diritti necessari all’esplicazione della loro libera attività”
7) SENT ARBITRALE, 1923, CASO CONCESSIONI TINOCO REGNO UNITO-COSTA RICA
Nel 1917 Tinoco da Ministro della Guerra del Costa Rica rovescia il governo in carica e con il consenso popolare governa lo Stato fino al 1919. il governo precedente, tornato al poter, nel 1922 approva la “Legge della nullità n.41” che annullava tutti i contratti stipulati dal governo Tinoco con i privati, ma la GB chiede il pagamento dei debiti e il risarcimento dei danni dovuti in base a contratti stipulati nel precedente governo a favore di due società di due cittadini inglesi; il Costa Rica negava di essere responsabile degli obblighi assunti dal governo Tinoco, in quanto nulli secondo la nuova legge. L’arbitro unico TAFT, ex Presidente Usa ha detto che “il governo Tinoco deve considerarsi il legittimo governo del Costa Rica nel periodo in carica in quanto effettivo: le Corti funzionavano, il Congresso legiferava e il Governo era debitamente amministrato; l’opposizione pur esistente, non aveva mai determinato alcun sostanziale conflitto. Inoltre ha sottolineato che “il mancato riconoscimento del Governo Tinoco da parte di alcuni Stati, come Usa e stessa Gb, pur essendo importante fattore probatorio, non è decisivo, come non lo è la modalità della sua assunzione del potere”; “il problema non è tanto se il governo assuma il potere o conduca la sua amministrazione nei rispetti dei limiti costituzionali, ma quello se il tutti riconoscono il suo controllo senza che alcuna forza di opposizione pretenda di occuparne il posto”; “il mancato riconoscimento del governo Tinoco da parte della Gb non preclude a questa la possibilità di far valere i diritti ai suoi sudditi; “però i contratti stipulati, pur imputabili in sé al Costa Rica non sono validi in quanto stipulati con l’approvazione di una sola Camera del Parlamento in violazione della Costituzione vigente al momento della loro stipulazione”
“sostenere che un governo che si costituisce e assicura una pacifica amministrazione, con l’acquiescenza della popolazione per un periodo non indifferente di tempo, non divenga un governo de facto, equivarrebbe a sostenere che una rivoluzione contraria alla legge fondamentale del regime esistente non possa dar vita ad un nuovo governo” [Kelsen]
8) SENT “TRIBUNALE DI BOLZANO”, 1971, CASO KWETON-ULLMANN
Nel 1970 Kweton chiede al Tribunale di Bolzano di dichiarare lo scioglimento del proprio matrimonio contratto nel 1944 con rito civile in Cecoslovacchia e di cui era stato dichiarato il divorzio nel 1950 nella DDR. La domanda si fondava su Legge Italiana sul Divorzio 898/1970 che prevede la concessione del divorzio al coniuge italiano quando l’altro straniero lo abbia già ottenuto all’estero. Il Tribunale ha negato il divorzio ritenendo che quello della moglie ottenuto nella DDR non avesse alcun valore giuridico in quanto pronunciato da organi di uno Stato non riconosciuto dall’Italia. Il Tribunale ha poi concesso il divorzio risultando provata la separazione di fatto dei coniugi per cinque anni e l’impossibilità di costituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi.
9) SENT “CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO”, 1995, LOIZIDOU-TURCHIA
La cittadina cipriota Loizidou, proprietaria di alcuni terrieri nel Nord di Cipro occupato militarmente dalla Turchia sin dal 1974, con ricorso del 1898 alla Commissione dei Diritti dell’Uomo aveva accusato la Turchia della violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 addzionale alla CEDU 1950 che sancisce il diritto al rispetto dei beni privati, in quanto le forze di occupazione turche non le permettevano di disporre di tali terreni e in particolare le impedivano di accedervi. La Commissione però nel 1993 rapportò che la violazione non sussisteva. Così il governo di Cipro essendo parte alla CEDU ricorse alla Corte, che, occupandosi della questione se gli atti contestati fossero imputabili alla Turchia, ha risposto di sì ritenendo che “la giurisdizione di uno Stato debba intendersi nel senso ampio di controllo effettivo e globale esercitato da uno Stato anche al di fuori dei suoi confini nazionali”. Nel merito l’opinione è stata approfondita ritenendo che la Repubblica Turca di Cipro del Nord fosse un governo fantoccio posto sotto il controllo del governo turco, e quindi non un soggetto internazionale/Stato indipendente/”Stato costituzionale democratico” come aveva detto la Turchia.
· “in principio, uno Stato risponde, a livello internazionale, delle violazioni dei diritti che si verificano nei territori di cui ha materialmente il controllo”; “così le potenze che controllavano gli Stati fantoccio creati nel Manciukuò, in Croazia e in Slovenia nel periodo 1939-45 non sarebbero state ritenute esenti dalle responsabilità”
· “tale responsabilità si troverebbe affermata nelle opere di eminenti pubblicisti (Rousseau, Droit Internazional Public)”
· “nel caso in cui la Turchia non fosse ritenuta responsabile della situazione al nord di Cipro nessun’altra persona giuridica potrebbe esserlo”
· “la Corte sottolinea che non è chiamata a verificare se la Turchia sia effettivamente responsabile, ma deve limitarsi a determinare se i fatti denunciati dalla signora Loizidou siano suscettibili di ricadere nella sua giurisdizione prima della fase di merito”
· “la nozione di giurisdizione ai sensi di tale disposizione non è circoscritta al territorio nazionale”
10) SENT “CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA”, 1985, CASO ARAFAT
Nel 1984 il Tribunale di Venezia emette un mandato di cattura verso Arafat e Salah, in qualità di Presidente e Addetto alla Sicurezza dell’OLP per il reato di fornitura di armi all’organizzazione terroristica delle Brigate Rosse nella colonna veneta, consegnate materialmente in Libano. Impugnando il provvedimento, il processo va in Cassazione con gli imputati in contumacia: i difensori sostennero che il mandato di cattura violava la norma internazionale della immunità di giurisdizione per i CdS esteri, ed inoltre non avrebbe motivato adeguatamente gli indizi di consapevolezza. La Corte ha escluso che Arafat fosse titolare dell’immunità, ma ha comunque annullato l’ordinanza del Tribunale di Venezia a cui è riconosciuto un certo fumus di colpevolezza. Dopo aver affermato che la norma di natura consuetudinaria sulle immunità è automaticamente operante in Italia, dice che riguarda solo gli Stati “composti dalla triade popolo-governo-territorio”, ed ha quindi escluso che l’OLP sia qualificabile come un’organizzazione sovrana di tipo statuale. Ha però affermato una sua “limitata soggettività internazionale” in quanto è un “MLN, e come tale può discutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, i modi e i tempi dell’autodeterminazione dei popoli, ritenuta norma consuetudinaria cogente”. È “ininfluente il riconoscimento dell’OLP da parte di alcuni Stati, poiché non ha valore costitutivo della personalità internazionale, ma appartiene alla sfera politica, essendo così privo di conseguenze sul piano giuridico”. La soggettività limitata dell’OLP impedisce così l’applicabilità della norma sull’immunità che può riconoscersi allora soltanto in presenza di norme pattizie vincolanti l’Italia; come è stata esclusa – salvo convenzioni – anche per altre entità internazionali diverse dagli Stati come i Comitati di Liberazione Nazionale durante la 1GM, i Governi in esilio riconosciuti durante la 2GM, e i funzionari delle Organizzazioni Internazionali.
· “per Arafat si denuncia la violazione dell’art. 3 cod. pen., in quanto il mandato di cattura lederebbe l’immunità, o meglio l’inviolabilità personale, che all’imputato spetta in quanto Presidente dell’OLP; ma ciò non ha fondamento”
· “i MLN godono di limitata soggettività internazionale: limitata infatti alla perfetta parità con gli Stati quando si tratta di discutere dell’autodeterminazione dei popoli, norma di carattere cogente”; “così si spiega l’ammissione dell’OLP ai lavori in seno alle nazioni Unite non in qualità di membro, ma neppure di semplice osservatore”
· “la limitata soggettività internazionale si ritrova anche nei rapporti della Repubblica italiana che sebbene regolari hanno un carattere formale diverso da quello dei rapporti con altri Stati”
· “all’ufficio dell’OLP di Roma non è riconosciuto uno status diplomatico in senso stretto: non ha il diritto di legazione attivo e passivo né in forza del diritto internazionale generale né pattizio”
· “non può assumere rilievo il fatto che contatti con le autorità governative italiane si siano ripetuti anche dopo l’emissione del mandato di cattura, poiché il riconoscimento dell’immunità si riferisce all’applicabilità di una norma interna, compito esclusivo nel caso concreto, anche per il diritto internazionale, dell’autorità giudiziaria”
11) SENT “CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA”, 1978, CASO BACCHELLI-COMUNE DI BOLOGNA
Nel 1970 Bacchelli aveva convenuto in giudizio il Comune di Bologna in qualità di sovrano dell’ordine militare di S.M. Gloriosa nel Principato di Monaco, per ottenere l’immunità fiscale (imposta di famiglia e tarsu). Sia il Tribunale adito, sia la Coret di Appello hanno rifiutato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso escludendo che l’Ordine di S.M. Gloriosa sia un soggetto internazionale in quanto è privo dei requisiti della sovranità e indipendenza. La sentenza riconosce l’immunità personale e giurisdizionale penale spettante ai CdS e si sofferma nella distinzione tra funzioni consolari e funzioni diplomatiche, e fra l’Ordine di S.M. Gloriosa e l’Ordine di Malta. Gli Stati sono enti politici “superiorem non recognoscentes”, cioè soggetti primari dell’ordinamento internazionale, sicchè la soggettività internazionale della Santa Sede nel periodo 1870-1929 e dell’Ordine di Malta va intesa come “eccezionale”; quest’ultimo in particolare “si ricollega ad una matrice storica sfociata nella persistenza anomala dei requisiti della indipendenza o della sovranità”, pur essendo una soggettività tutt’altro che pacifica e contestata da parte della dottrina. Ma per l?ordine di S.M. Gloriosa “trattandosi di un ente non assimilabile agli Stati, ma un ente cavalleresco che mai ha esercitato un imperium, che come tale, venuta meno la premessa della soggettività internazionale, cade il corollario della sovranità del capo dell’ente che soggiace al diritto tributario italiano, proprio perché sovrano non è”.
· “per effetto dell’adattamento automatico ex art. 10 Cost un principio di diritto internazionale è quello dell’immunità fiscale dalle imposte personali per i CdS esteri, ma non dalle tasse come quella sulle immondizie”
· “la primarietà della soggettività dello Stato scaturisce dall’elementare rilievo che la comunità internazionale trova la sua ragion d’essere nell’esistenza di una pluralità di Stati”
· “la Corte ha sottolineato la mancanza di territorio e sudditi per rilevare che la non statualità dell’ente rende più arduo rilevare gli indici dell’effettività”
· “sarebbe errore giuridico pretendere di operare con gli strumenti dell’analogia rispetto all’Ordine di Malta e la sua singolarità”
· “la soggettività del SMOM è contestata da parte della dottrina, soprattutto dopo la pronuncia cardinalizia del 1953 che sottolinea la dipendenza del SMOM alla Santa Sede, anche se la sentenza del 1974 equipara SMOM a Stato”
· “è da escludere che un ente acquisti personalità internazionale per effetto dell’autoqualificazione senza comportamento altri Stati”
· “la dottrina ha elaborato per gli Stati la teoria del riconoscimento dichiarativo e costituitvo, mentre per le organizzazioni internazionali quella a) contrattualista: fa dipendere dal riconoscimento la personalità dell’organizzazione, poiché il trattato le dà vita, b) istituzionalista: l’ente non è il prodotto dell’accordo ma di un processo di fatto storico di autocostituzione”
· “la Corte bolognese ha implicitamente optato per la teoria contrattualista, ma anche se si potesse dimostrare che è erronea e si desse preferenza a quella istituzionalista non ne conseguirebbero risultati favorevoli per il ricorrente”
· “per le stesse entità formalmente ed esteriormente statali che esercitano l’imperium su sfere territoriali circoscritte si è dubitato della soggettività internazionale, come S. Marino, Monaco, il Liechtenstein, che non furono ammessi alla SdN e oggi non sono nell’Onu”
· “non solo l’Italia ma anche S. Marino e Monaco lo ignorano e enemmeno gli attribuiscono formale e protocollare riconoscimento”
· “il vincolo di indipendenza da Monaco non è stato dimostrato”
· “il Pretore di Aosta in base a Legge 1951 sulle onorificenze straniere lo considera un ordine cavalleresco non nazionale, che non esclude soggettività internazionale, ma di sicuro non comporta che il riconoscimento giudiziario valga per tale soggettività”
· “la funzione consolare non è rivolta alla rappresentazione dello Stato presso altri Stati [fotografie di Bacchelli], ma nell’esplicazione di attività di natura tipicamente interna amministrativa; solo quando non esiste rappresentanza diplomatica la si può svolgere”
· “l’Ordine di S.M. Gloriosa ha prestigio e autonomia organizzativa, ma non comporta attribuzione di personalità”
· “la Santa Sede non si è interessata dell’Ordine in un ambito di relations inter pares
12) SENT “CIG”, 1969, CASO DELIMITAZIONE DELLA PC NEL MARE DEL NORD RFT-DANIMARCA/PAESI BASSI
Nel 1966 i Paesi Bassi e la Danimarca hanno concluso un accordo relativo alla delimitazione delle loro piattaforme continentali nel mare del Nord che accoglieva il criterio dell’equidistanza dell’art 6 della CG 1958 spc della quale entrambi erano contraenti. Il criterio della linea mediana favorisce però gli Stati con costa convessa e sfavorisce quelli con costa concava: nel caso la germania federale che non aveva ratificato la CG1958. Alla CIG fu posto il problema se il criterio dell’equidistanza, e quindi l’art. 6 della CG1958, corrispondesse al diritto internazionale consuetudinario, vincolando così la Germania: la CIG ha affermato che per poter esistere una norma consuetudinaria devono sussistere due elementi: a) una prassi degli Stati costante e generalizzata [usus], e b) la loro convinzione di conformarsi ad un obbligo giuridico [opinio iuris sive necessitatis], sicché è necessario un tempo – per quanto breve – per la sua formazione [diurnitas]. Nella specie però manca l’elemento dell’opinio iuris a favore dell’equidistanza, poiché il suo ricorso non è avvenuto con la convinzione di conformarsi ad un obbligo giuridico internazionale, perciò non imponibile alla Germania né in virtù consuetudinaria né pattizia. Afferma infine che nel caso concreto la delimitazione deve essere “effettuata con accordo ispirato da equità”.
· “l’articolo 6 è redatto in maniera tale da porre l’obbligo di ricorrere al metodo dell’equidistanza come successivo rispetto all’obbligo primario di effettuare la delimitazione attraverso un accordo”
· “senza cercare di affrontare la questione dello ius cogens si deve ammettere che in pratica è possibile derogare con un accodo alle regole di diritto internazionale; ed inoltre c’è la possibilità di apporre riserve all’articolo 6”
· “la Corte constata che, anche se si tiene conto del fatto che alcuni Stati non possono partecipare alla CG 1958, o che, ad esempio per mancanza di litorale, non hanno interesse a divenirne parti, il numero delle ratifiche e adesioni ottenute finora è importante, ma non sufficiente”
· “una quindicina di casi di delimitazione della piattaforma continentale si sono conformati al principio dell’equidistanza, la gran parte pst-CG 1958, ma essa è stata effettuata più spesso tramite accordo; nel mare del Nord hanno avuto luogo 4 delimitazioni, ma non è necessario enumerarli singolarmente perché numerose ragioni ne escludono a priori il valore”
· “ persino se un atteggiamento pro-criterio equidistanza fosse stato più frequente, non basterebbe di per sé a formare l’opinio iuris”
· “la CIG fa sua l’opinione della CPGI nel caso Lotus il cui principio è applicabile per analogia: «il fatto addotto non permette di concludere che gli Stati siano consapevoli di un tale dovere»; anche la prassi degli Stati è stata ad oggi insufficiente”
13) LAVORI DEL “COMITATO CONSULTIVO DI GIURISTI” INCARICATO DAL “CONSIGLIO DELLA SdN” DI REDIGERE LO STATUTO DELLA CPGI RELATIVI ALL’ART. 38 PAR. 3
Un Comitato consultivo di giuristi composto da 10 membri fu incaricato nel 1920 dalla SdN di redigere lo Statuto della CPGI, la cui istituzione e funzionamento erano previsti dall’art 14 del Patto della SdN. Il Presidente del Comitato , il belga DESCAMPES, propose di inserire, in aggiunta ai trattati e alla consuetudine, le “norme di diritto internazionale riconosciute dalla coscienza giuridica delle nazioni civili”, così da evitare che la CPGI, in mancanza di norme consuetudinarie o pattizie, dovesse astenersi dal giudicare. In senso contrario si schierò il giurista statunitense ROOT: “se la proposta viene accolta si consentirebbe alla CPGI di applicare, oltre a norme giuridiche positive oggettivamente esistenti e verificabili, anche regole solo soggettivamente percepite dalla Corte come appartenenti alla coscienza giuridica dei popoli civili”. Si arriva così alla formula di compromesso dell’art 38 dello Statuto CPGI che prevedeva l’applicazione da parte della Corte dei “principi generali di diritto riconosciuti dalle NC”, che per l’interpretazione che ha avuto più successo, quella del membro inglese PHILLIMORE era di “principi accettati dalle nazioni in foro domestico” (come alcuni principi di procedura, della buona fede,…). Tale articolo è stato poi ripreso con leggere variazioni dall’art. 38 dello Statuto della CIG.
GIURISTA STATUNITENSE ROOT:
· “possono essere principi intesi diversamente a seconda dei Paesi”
Gli altri membri del Comitato si opposero o espressero una diversa interpretazione:
PRESIDENTE FRANCESE DESCAMPS:
· “la proposta su tale principi invece impone ai giudici il dovere di non fidarsi troppo della propria opinione soggettiva: a loro spetta di verificare se i dati della loro coscienza sono in armonia con i dettami della coscienza giuridica dei popoli civili; si deve sottrarre il giudice alla tentazione di applicare i principi a suo piacere”
· “si priverebbe il giudice delle sue risorse più preziose se non gli si concedesse di far appello alla giurisprudenza internazionale come strumento di precisazione del diritto delle genti”
· “nella realtà della vita internazionale una parte assai grande è occupata da atti unilaterali o di terzi: in questi casi la giustizia oggettiva è la norma naturale che il giudice deve applicare”
DE LAPRADELLE:
· 1) “il diniego della giustizia deve essere escluso”
· 2) “il principio dell’arbitrato obbligatorio deve essere favorito attribuendo alla CPGI la competenza più ampia possibile”
RICCI BUSATTI:
· “la legislazione in materia di diritto internazionale rientra nel potere degli Stati: ciò non impedisce che venga resa giustizia: nel constatare l’assenza di una regola positiva si stabilisce comunque una situazione giuridica”
· “ciò che non è vietato è permesso: ecco un principio che la CPGI deve applicare”
14) OPINIONE INDIVIDUALE DEL GIUDICE AMMOUN ANNESSA A SENT CIG, 1969, CASO DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE NEL MARE DEL NORD GERMANIA FEDERALE-PAESI BASSI/DANIMARCA
Il giudice libanese della CIG AMMOUN ha criticato il termine “civili” nell’art. 38 par. 1 lett. C Statuto CIG, ritenendolo un retaggio discriminatorio e anacronistico del diritto internazionale “europeo”, precisamente il “lascito della passata epoca del colonialismo ormai in contraddizione assoluta con le disposizioni della Conu che prevedono l’uguaglianza sovrana di tutte le Nazioni”
GIUDICE LIBANESE CIG AMMOUN:
· “la discriminazioni tra nazioni civili e non civili era perfino sconosciuta ai padri del diritto internazionale, protagonisti di un diritto delle genti universale: Vitoria, Suerez, Pufendorf”
· “per quanto sia notevole e potente il pensiero dei giuristi odierni, la loro concezione di una famiglia delle nazioni europee e nord-atlantiche comincia ad attenuarsi di fronte alla realtà della comunità universale; del resto i giuristi universalisti dell’Europa erano stati preceduti da quelli dell’Asia e del Medio Oriente”
· “tale distinzione non è solo in contrasto con a) i principi Conu che prevedono l’uguaglianza sovrana di tutte le nazioni, ma anche contro b) quelli della CDDI nella quali tutte le nazioni sono chiamate a sedere, e contro c) l’art 9 Statuto CIG secondo cui gli elettori devono curare che le persone chiamate a far parte della Coret assicurino la rappreesentanza delle principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici del mondo”
· “perfino il delegato americano Root del Comitato di giuristi del 1920 suggerì dei «principi di diritto universalmente riconosciuti», ma sotto le influenze della Conferenza dell’Aja del 1907 in cui dominavano i giuristi di matrice europea, sostituì a tale formula quella nell’attuale art. 38 par. 1 lett. C dello Statuto CIG”
· “il criterio della distinzione non è stato etico o giuridico, ma politico, di potenza”
· “quando i pgddrdNC condensano il diritto in foro domestico delle Nazioni – l’insieme delle nazioni – sembrano più prossimi delle altre fonti del diritto alla morale internazionale, e rappresentano i più puri valori morali, come il principio dell’equità”
· “il diritto delle genti si avvicina sempre di più all’unità: si potrebbe anche dire semplicemente: i principi generali di diritto”
15) SENT “CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA S.U.”, 1972, CASO SOCIETA’ UNIONE MANIFATTURE-MINISTERO DELLE FINANZE
Nel 1972 viene adita dal Ministero delle Finanze la Coret di Cassazione Italiana S.U. per la non applicazione dell’Accordo Italia Siria 1955 firmato a Damasco, e indirettamente il GATT, dal momento che la ratifica di tale accordo, pur annunciata in G.U., non aveva ancora avuto luogo. La Corte dopo aver precisato che un trattato internazionale può applicarsi nell’ordinamento italiano soltanto se è stato reso esecutivo, ha distinto nettamente la funzione dell’Ordine di Esecuzione dall’Autorizazzione alla Ratifica.
· “L’OdE previsto nei casi elencati da art. 80 Cost. deve essere distinto dalla AaR: in eccezione ampia AaR comprende anche l’OdE perché indica l’intero procedimento, e secondo una prassi costante, non vengono emanati due diversi atti legislativi”
· “i momenti dei due atti sono logicamente successivi: l’OdE presuppone una convenzione già perfezionata e serve a receprila, l’AaR è invece l’atto che serve a perfezionarla”
· “nella prassi si riscontrano casi in cui il Gov ha agito direttamente senza la partecipazione del PdR con la conseguente omissione della ratifica: sono gli atti in f.s., che sono difesi dalla migliore dottrina in aderenza con una consuetudine internazionale, nonostante art. 87 c8 Cost [il PdR ratifica i trattati]”
· “gli atti in f.s. differiscono però per le diverse modalità seguite per la loro formazione, non per il sistema concernente l’adattamento, che coincide per le due categorie”
16) SENT “CORTE DISTRETTUALE DI ARNEM”, 1952 + SENT “CORTE APPELLO ARNEM”, 1952, CASO MANNER
Il signor Manner, cittadino cecoslovacco, al momento della conclusione dell’Accordo di Monaco 1938 era divenuto tedesco. Nel 1941 ha sposato una cittadina olandese in regime di comunione dei beni ai sensi della legislazione olandese, e il 1946 viene dissolto , ed i beni divisi tra i due coniugi in parti uguali. Nel 1951, dopo che i due si erano risposati, l’Istituto olandese Beers, che amministrava i beni nemici per conto dello Stato, pretese la quota di beni di Manner ai sensi di un decreto olandese sui beni nemici, sul presupposto che Manner fosse nemico in quanto tedesco. La Corte Distrettuale di Arnem ha escluso che Manner fosse un cittadino tedesco, e quindi nemico, ritenendo che sia l’Accordo di Monaco sia il Trattato di Berlino1938 fossero invalidi per il diritto internazionale in quanto frutto di coercizione.
· “Il Patto di Monaco del 29 settembre 1938 tra Germania, Italia, GB, Francia è nullo in quanto le 4 Potenze intendevano disporre del territorio e sudditi di uno Stato non parte; la successiva accettazione da parte della Cecoslovacchia è irrilevante perché minacciata di aggressione”
· “il Trattato di Berlino del 20 novembre 1938 attuativo dell’Accordo di Monaco del 29 settembre è parimenti nullo”
· “né ha rilievo il fatto che Manner è stato nel servizio militare tedesco: anche ciò è parimenti illecito”
17) SENT “DIVISIONE GIUDIZIARIA DEL CONSIGLIO PER IL RIPRISTINO DEI DIRITTI”, 1956, CASO LIENERT/KLEIN-ISTITUTO OLANDESE BEERS
Lienert e Klein erano due cittadini austriaci che hanno acquistato cittadinanza cecoslovacca inn virtù del Trattato di St. Germain 1919, e che poi, vivendo nel territorio dei sudeti, hanno acquistato cittadinanza tedesca in virtù del Trattato di Monaco tedesco-cecoslovacco 20 novembre 1938. la Divisione Giudiziaria affermò fermamente l’invalidità sia del Trattato di Berlino 20.nov.1938, in quanto “concluso sotto costrizione chiara, precisamente sotto la minaccia di guerra”, sia della legislazione tedesca che gli ha dato attuazione, sottolineando come “la Cecoslovacchia, ma anche GB e Francia, avevano sempre considerato il Trattato come nullo”.
· “è sufficiente richiamare le parole di Hitlet a Chamberlain: piuttosto che aspettare, sarebbe stato disposto a rischiare una guerra mondiale”
· “la Cecoslovacchia non considerò mai il territorio dei sudeti come tedesco, ma lo considerò territorio cecoslovacco temporaneamente occupato dalla Germania (e successivamente liberato dall’occupazione tedesca”
18) L. 465/1949 (1 AGOSTO) PER “RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DEL NORD-ATLANTICO, WASHINGTON, 4 APRILE 1949”
Con L. 1 agosto 1949 è autorizzato e reso esecutivo il Italia il Trattato istitutivo della NATO, con la formula, tipica per l’adattamento ai trattati: “Il PdR è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena esecuzione al trattato” divenendo così oggetto, mediante rinvio, di una norma interna che chiunque è tenuto ad osservare e far osservare. Nel caso specifico del Trattato NATO si pone il problema se gli atti successivamente adottati degli Stati membri, con disposizioni diverse o contrastanti, come il “Nuovo Concetto Strategico” 1999, o disposizioni che lo specifichino e lo attuino, richiedano ulteriori provvedimenti interni di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione; la cui mancanza implicherebbe insomma la violazione dell’art. 80 Cost.
19) L. 848/1957 (17 AGOSTO) PER “ESECUZIONE DELLO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE, SAN FRANCISCO, 26 GIUGNO 1945”
Con L. 17 agosto 1957 è stata resa esecutiva nell’ordinamento italiano la Conu “a decorrere dal 1955, data di ammissione dell’Italia all’ONU”. Anche se l’adesione dell’Italia non era stata autorizzata dal Parlamento, pur essendo richiesta ai sensi dell’art 80 Cost. vista la natura politica del Trattato, una parte della dottrina ritiene che con la legge di esecuzione il Parlamento “abbia autorizzato ex-post e implicitamente” l’adesione, sanando una illegittimità costituzionale.
20) NOTA DI ISTRUZIONI, 29 AGOSTO 1923, DAL PDC/MINISTRO DEGLI ESTERI ITALIANO MUSSOLINI AL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO ITALIANO AD ATENE, CASO GENERALE TELLINI
Nel 1923 il generale italiano Tellini e 4 suoi collaboratori, incaricati dalla Conferenza degli Ambasciatori, sotto l’egida della SdN, di svolgere un’inchiesta per la delimitazione dei confini fra la Grecia e l’Albania, furono uccisi. Due giorni dopo, il 29 agosto, il Governo italiano attribuì alla Grecia la responsabilità del fatto, e inviò al Governo greco un ultimatum chiedendo accettazione ed adempimento entro 24 ore di una serie di richieste relative alla riparazione dell’illecito.
· “scuse nella forma più ampia ed ufficiale”
· “solenne cerimonia funebre per le vittime del massacro”
· “onori alla bandiera italiana, anche con una salve di 21 colpi delle navi elleniche”
· “un’inchiesta severissima dell’autorità greca con l’assistenza del colonnello Perrone, della cui incolumità è responsabile il Governo greco”
· “punizione capitale per tutti i colpevoli”
· “indennità di L. 50 milioni”
· “onori militari alle salme all’atto dell’imbarco su nave italiana”
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