Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

Diritto internazionale: definizione, produzione, accertamento, attuazione coattiva, i soggetti

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· Diritto della “comunità degli Stati” o che regola i rapporti fra Stati
· Solo dato formale: le norme internazionali in linea di massima si indirizzano agli Stati
· Non solo rapporti interstatali, ma anche all’interno delle varie comunità statali
· Ieri era un diritto per diplomatici; oggi la vita è dominata dall’internazionalismo: tendenza a trasferire dal piano nazionale a quello internazionale la disciplina dei rapporti economici, commerciali, sociali
· Materie regolate da convenzioni, la categoria più importante e numerosa di norme internazionali
· È chiamato anche pubblico, in contrapposizione a privato: ma non c’è affinità: con l’internazionale siamo al di sopra dello Stato nell’ambito della comunità degli Stati, ma al di sotto nell’ambito dell’ordinamento statale
· Tende a regolare anche rapporti interni allo Stato e oggetto del dir privato: ma significa solo che lo Stato ha l’obbligo di tradurre norme internazionali in norme interne
· A differenza del campo privatistico, in quello pubblicistico è esclusa di massima la possibilità di applicazione in diritto straniero
· La qualifica di pubblico data al diritto internazionale è superflua se non erronea: non è né pubblico né privato poiché tale distinzione si riferisce solo all’ordinamento statale

PRODUZIONE, ACCERTAMENTO, ATTUAZIONE COATTIVA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

· Diritto Internazionale generale e particolare, cioè tra norme erga omnes per Stati e quelle per una particolare cerchia di soggetti
· Diritto Internazionale generale, norma di riferimento [art. 10 comma 1 Costituzione]: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, cioè alle norme consuetuedinarie
· Diritto Internazionale particolare, le norme tipiche sono quelle poste da accordi che vincolano solo Stati contraenti
· L’accordo internazionale è subordinato alla consuetudine così come il contratto alla legge
· La norma internazionale "pacta sunt servanda" ha natura consuetudinaria
· Al di sotto degli accordi si trovano le fonti di terzo grado: i procedimenti previsti da accordi; essi traggono la forza dagli accordi che li prevedono e vincolano solo gli Stati aderenti ad essi
· Tra i procedimenti previsti dagli accordi, che sono fonti, vi si possono collocare gli atti delle Organizzazioni Internazionali (provenienti dallo Statuto)
· Di solito le Organizzazioni Internazionali non hanno poteri vincolanti nei confronti degli Stati membri: di solito si servono della raccomandazione (esortazione), anche se vi possono essere decisioni vincolanti
· Le decisioni vincolanti delle Organizzazioni Internazionali si trovano al di sotto degli accordi, poiché proprio da un accordo prendono il via (statuto).
· Funzione di accertamento giudiziario del Diritto Internazionale: carattere arbitrale; a differenza della giurisdizione poggia sull’accordo tra le parti (diretto a sottoporre la controversia ad un arbitro)
· Mezzi per assicurare l’osservanza delle norme e repressione violazioni: autotutela; quella che è un’eccezione nel diritto interno è regola nel Diritto Internazionale; ricorrente osservazione che il Diritto Internazionale poggi su rapporti di mera forza
· Nessuno nega che delle norme si formino al di sopra dello Stato; ciò che si nega è che si tratti di un vero e proprio fenomeno giuridico, capace di imporsi al singolo Stato
· Il Diritto Internazionale passa attraverso gli operatori giuridici interni (giudici) che lo devono applicare e far rispettare
· Il rispetto del Diritto Internazionale è assicurato da tali operatori nella misura in cui ci sia quella solidarietà internazionale che spesso manca ai Governi
· Tesi della dottrina positivista tedesca di [JELLINEK]: “Diritto Internazionale come auto-limitazione del singolo Stato”
· La comunità internazionale non ha i mezzi per reagire efficacemente e imparzialmente a violazione di; ciò che però occorre superare è l’idea dell’arbitrio del singolo Stato, insita anch’essa nella teoria dell’autolimitazione
· L’applicazione del di non può compromettere i valori fondamentali della comunità statale (il rispetto della Costituzione)
· La cooperazione del diritto interno è indispensabile per assicurare compiutamente il Diritto Internazionale: è punto di riferimento per una sana diplomazia
· Morale positivista internazionale di [AUSTIN]: Diritto Internazionale come elemento di verità e morale positiva, contro la diplomazia segreta
· L’ancora diffusa tendenza ad affermare un limitata subordinazione dei giudici all’Esecutivo, non contribuisce al rafforzamento della giuridicità del Diritto Internazionale

I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

· Principali protagonisti Stati, ma formalmente si rivolge a qualcun altro?
· Distinzione Stato-comunità/Stato-apparato o organizzazione: a) comunità stanziata su una parte di superficie terrestre e sottoposta a leggi che la tengono unita, b) organi che esercitano il potere di imperio sui singoli associati
· Il di si riferisce allo Stato-organizzazione, poiché la soggettività internazionale si lega all’effettività: l'effettività dell'esercizio del potere di governo
· Organi statali: tutti gli organi che partecipano all’esercizio del potere di governo (non solo Esecutivo né solo potere centrale, ma anche amministrazioni locali e enti pubblici minori)
· Se importante è il carattere dell’effettività, va negata la soggettività dei Governi in esilio [Governi rifugiati a Londra durante il nazismo], nonostante prerogative sovrane ai loro componenti siano riconosciute, per motivi politici, dallo Stato ospitante
· Lo stesso discorso va fatto per i FLN (Fronti di Liberazione Nazionale) [Olp, con sede a Tunisi anche dopo il 1988 quando si è proclamo “Stato di Palestina” sebbene non avesse base territoriale] che abbiano costituito in territorio straniero una sorta di organizzazione di Governo
· [sentenza Cassazione Olp 1985]: “l’Olp e tutti gli altri movimenti di Liberazione Nazionale hanno soggettività limitata allo scopo di discutere in posizione di parità con gli altri Stati l’autodeterminazione dei popoli – ritenuta consuetudine ius cogens – politicamente controllati, agli organi supremi di tali movimenti [Arafat] non spettano le immunità previste dal Diritto Internazionale
· la soggettività della Palestina è ancora dubbia oggi dopo i vari accordi Olp/Israele: ma è dubbia la vera natura di tali accordi, che sembrerebbero più intese assimilabili agli accordi conclusi dalle Potenza coloniali con i rappresentanti delle popolazioni locali; sono accordi nemmeno registrati presso il Segretaria Generale Onu come avviene per i veri accordi
· sta di fatto che anche nell’Onu la Palestina è mero osservatore e non membro
· oltre l’effettività c’è l’indipendenza: lo Stato organizzazione non deve dipendere da altro Stato
· non sono soggetti di di gli Stati membri di Stati Federali: questi sono talvolta autorizzati dalla Cost. federale a stipulare accordi con Stati terzi, normalmente con il consenso del Potere centrale
· Stato Federale: stato legislativamente accentrato e amministrativamente decentrato vs. Stato Confederale [Usa solo 1778-1787, Elvetica o Germanica 1800]: unione internazionale tra Stati perfettamente indipendenti e sovrani, creata per scopi di comune difesa e caratterizzata da un organo assembleare, rappresentativo di tutti i membri, con ampi poteri in politica estera
· Stato Confederale spesso fase di passaggio verso federale, più difficile il contrario perché dissoltosi Stato Federale membri non vogliono Confederazione, ma solo indipendenza; no Confederazione nel caso [Csi 1991 post accordi di Minsk]: ha solo poteri di coordinamento e stimolo alla coop Stati membri; no Confederazione caso [Croazia-Bosnia post accordi preliminari marzo 1994]
· Indipendenza cum grano salis: non possibilità di determinarsi da sé altrimenti nessuno Stato sarebbe soggetto causa sempre maggior interdipendenza, ma originarietà (lo Stato esiste perché esiste), con forza giuridica da propria Costituzione e non da quella di altro Stato
· Non influisce sulla soggettività la dimensione (S.Marino, Liechtenstein)
· [CRAWFORD]: invocare il dato reale e non quello formale di fronte al Governo fantoccio: riconoscere l’ingerenza da parte di altro Stato nell’esercizio del potere di Governo [territori nazisti come RSI] o [Repubblica turco-cipriota]: parte settentrionale Cipro controllata militarmente dalla Turchia, come sostiene [sentenza CEDU 96 caso Loizidu]
· organizzazione di Governo effettiva e indipendente è automaticamente soggetto: no bisogno del riconoscimento altri Stati
· prassi degli Stati: il riconoscimento è atto lecito allo stesso modo del non riconoscimento: entrambi non hanno conseguenza giuridiche
· [QUADRI]: il riconoscimento appartiene alla sfera politica, rivela solo l’intenzione di stringere rapporti amichevoli
· [Documento sulla DimUmana Copenaghen della CSCE 1990]: atto non vincolante pro-democrazia, induzione libere elezioni
· “il Diritto Internazionale non impone autodeterminazione interna, ma ccomunque obbliga a proteggere Stati anche con uso della forza, i Governi che con libere elezioni si sono affermati” [HALBERSTAM]: affermazione smentita dalla prassi poiché in casi non si è avuta alcuna reazione dopo l’annullamento di libere elezioni
· non confondere il diritto di autodeterminazione con singole norme relative ai diritti umani che prevedono il diritto dei singoli a partecipare a libere elezioni
· di fronte a violazione del diritto di autodeterminazione, può sostenersi che Stati siano tenuti ad adottare misure sanzionatorie come: a) il disconoscimento di effetti extraterritoriali agli atti di Governo, b) appoggio ai movimenti di Liberazione Nazionale (anche se in questa ipotesi si prescinde dal controllo effettivo su una parte del territorio)
· è nei confronti della comunità internazionale che l’obbligo di autodeterminazione sussiste (e non del popolo stesso: rapporti inter-statali)
· il principio di autodeterminazione è legato a una determinata epoca storica: quella dell’indipendenza dei PVS: il problema non è più tanto quello di garantire a tutti i popoli il dominio sul proprio territorio, ma di proteggere quelli più deboli dall’invadenza dei poteri forti
· non si può più negare, a differenza del passato, piena personalità alle Organizzazioni Internazionali [parere CIG 1980 su accordi 1951 OMS-Egitto]
· gli accordi delle Organizzazioni Internazionali sono considerati come produttori di diritti/obbligazioni propri delle Organizzazioni Internazionali, restando senza effetti su sfera giuridica dei membri
· [art. 300 Trattato CE]: “gli accordi della CE vincolano anche gli Stati membri” di disposizioni del genere non vi sarebbe bisogno se per regola generale non valesse il contrario
· personalità internazionale delle Organizzazioni Internazionali vs. personalità di diritto interno Organizzazioni Internazionali: acquisti e obbligazioni di uno Stato sono disciplinati dall’ordinamento di quello Stato
· gli accordi istitutivi di Organizzazioni Internazionali normalmente prevedono l’obbligo degli Stati membri di riconoscere la capacità giuridica delle Organizzazioni Internazionali nei rispettivi ordinamenti, nonché il suo contenuto e limiti; [art 104 CONU]: “L’Onu gode, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini”
· se il problema sorge in uno Stato terzo bisognerà guardare alle norme che in quello Stato regolano la capacità giuridica degli enti collettivi stranieri; al di si potrà ricorrere solo se vi sono norme di diritto internazionale generale
· problema della responsabilità solidale degli Stati membri per obbligazioni contratte per raggiungimento fini stabiliti nello Stato: lo Statuto riguarda gli Stati membri a differenza degli atti delle Organizzazioni Internazionali: si o no?
· può darsi che la questione sia risolta dallo stesso Stato dell’Organizzazioni Internazionali [art. 282 TrCE]: “la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali”, induce a propendere per la limitazione della responsabilità alla sola Organizzazioni Internazionali
· [sent. Camera dei Lords 1989]: relativa a debiti delle Organizzazioni Internazionali dello Stagno, Organizzazioni Internazionali creata per stabilire i prezzi in materia, ma non più in grado di onorare ai suoi impegni; la Corte ha ritenuto che lo Stato non risolvesse il problema, con disposizioni che non fossero decisive a negare la responsabilità sussidiaria degli Stati membri: pur non essendovi norme internazionali al riguardo disse che il caso dovesse essere risolto alla luce del diritto inglese: la responsabilità degli Stati membri è esclusa
· stessa soluzione [sent 1988 Tribunale Federale Svizzero caso dell'Organizzazione per l’Industrializzazione Araba]: creata dagli Stati arabi per lo sviluppo dell’industria delle armi e poi messa in liquidazione; no norme Statuto da applicare, così ricorso dir itto svizzero: esclusiva responsabilità dell'Organizzazione; anche se prima per lo stesso caso la CamCommInt aveva ritenuto che la responsabilità degli Stati membri sussistesse in base ad una regola di diritto internazionale generale: principio secondo cui “chi s’impegna in affari di natura economica deve rispondere delle obbligazioni che ne derivano”
· per [CONFORTI]: quest’ultimo principio della CamCommInt è la più corretta quando si tratta di organizzazioni che tenuto conto il numero ristretto membri e la natura dell’attività svolta si limitino a perseguire gli interessi degli Stati coinvolti e non dei fini del tutto autonomi: non è accettabile [opinione Istituto di Diritto Internazionale nella Ris. 1995] sulle conseguenze giuridiche degli Stati membri a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni assunte da Organizzazioni Internazionali verso Stati terzi: eccessiva semplificazione perché accomuna contratti internazionali (vs Stati/soggetti internazionali) e interni (persone fisiche e giuridiche) + considera che “in tutti i casi” il principio da applicare sia quello dell’irresponsabilità degli Stati membri
· Chiesa Cattolica: è una personalità internazionale sempre, per tradizione riconosciuta, anche nel periodo senza territorio 1870-1929
· Potere di conclusione di accordi internazionali
· S,O.M Gerosolimitano di Malta: dipendente Santa Sede
· Altrimenti unico collegamento con comunità internazionale di  Governo su Rodi e Malta per breve tempo, non tale da giustificare possesso personalità internazionale, negata per la stessa CRI
· Personalità che giustifica al SOMGM il riconoscimento tutte le immunità che spettano a stranieri e organi, soprattutto esenzione fiscale per i beni posseduti in Italia (anche fondi agricoli), e sottrazione a giurisdizione civile italiana (compressione di diritto individuale costituì garantiti ai suoi dipendenti)
· Nei rapporti di L. una certa inversione di tendenza si è avuta con alcune sent Cassazioni a Sezione Unite [1989]

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