Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

Diritto internazionale 5

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IL DI MARITTIMO: 1) LIBERTA’ DEI MARI E CONTROLLO DEGLI ST COSTIERI SU MARI ADIACENTI, 2) IL MARE TERRITORIALE, 3) LA ZONA CONTIGUA, 4) LA PIATT CONTINENTALE, 5) LA ZONA EC ESCLUSIVA, 6) IL MARE INT E L’AREA INT DEI FONDI MARINI, 7) LA NAVIGAZIONE MARITTIMA, 8) LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO


· 1) LIBERTA’ DEI MARI E CONTROLLO DEGLI ST COSTIERI SU MARI ADIACENTI: 2 imp Conf di Codificazione:
1) [Conf Ginevra 58]: vita a [4CG 58: sul mare territoriale e zona contigua, sull’alto mare, sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare, sulla piattaforma continentale] ratificate da una 50ina di St
2) [Terza Conf delle NU Sul Dir del Mare 74-82]: vita a [Conv MontegoBay 82vig94] vig solo 94 poiché integrata da [“Acc Applicativo” modificante Parte XI su risose sottomarine oltre giurisdizione nazionale]: rifiuto precedente PS di vincolarvicisi perchè sbilanciata pro-PVS; con modifica ha ricevuto larga accetazione, anche se fuori St come USA e Canada
· [art 311 CMBay 82vig 94]: “conv sostituisce 4CG58”; 4CG58 erano già superate ancora prima dell’entrata in vig CMBay che invece è largamente riproduttiva del dir consuet
· per sec il di mare era dominato da princ “mare liberum” [GROZIO], affermatosi grazie ad olandesi: singolo St non può impedire/intralciare utilizzazione spazi marini, che viene a tutti garantita, incontrando così limite del rispetto della pari libertà altrui
· in contrapposizione a libertè mari, c’è sempre stata pretesa St di assicurarsi controllo “acque adiacenti” alle coste, che però non era mai riuscita vittoriosa nel confronto con princ libertà: prima prassi pro-libertà anche su mari adiacenti
· fino a metà 1800 non si conosceva neppure “mare territoriale” (MT): fascia di mare costiero equiparata a terr dello St
· princ mare liberum non è più oggi regola prima e gen, ma solo una delle regole che compongono di mare:
a) [fine 1800] affermazione [MT] come zona sottoposta in tutto per tutto a regime St
b) [post-2GM] estensione dei pot St costiero con gen accettazione [DOTTRINA TRUMAN 45] in tema di “piatt cont” [PC]: rivendicava ad Usa controllo delle risorse su PC che è il prolungamento della terra emersa a profondità costante prima di abissi
c) [1980]: Usa Latina e PVS propongono e ottengono la “zona ec esclusiva” [ZEE] estesa fino 200 miglia marine da costa: tutte le risorse della zona, non solo del fondo marino, ma anche acque sovrastanti sono considerate di pertinenza dello St costiero
· Cile, Argentina e Canada in ultimi anni hanno rivendicato la tutela specie ittiche in “alto mare” [AM], al di là cioè delle rispettive ZEE, e ciò anche senza rivendicazione di giurisdizione esclusiva in materia di pesca: si è oniato a tal proposito il termine di “mare presenziale” per indicare presenza St costiero ai fini della lotta contro fauna marina; pretese ad oggi opposte da altri St

· 2) IL MARE TERRITORIALE (MT): “sovranità St esercitata su costa implica automaticam sovranità su MT” [art 2 CMB 82]; [art 3 CMBay 82vig94]: “il MT può estendersi fino ad un massimo di 12 miglia”
· nel vol. “Il regime giuridico dei mari” (anni ’70) Conforti sosteneva impossibilità di equiparare MT al terr favendo leva su mancanza intesa fra St circa il confine (impossibilità terr senza confine): delimitazione non spaziale ma sol funzionale; posizione da abbandonare: uno dei risultati della CMBay83vig94, e rilevabile già da primi lavori, è stata gen accettazione limite 12 miglia
· misurazione distanza 12 miglia dalla costa: problema delle “linee di base”: [art 5 CMB 82vig 94] fissa princ gen della “linea di bassa marea” + [art 7]: “possibile deroga a princ linea bassa marea tramite sistema linee rette” la cui legittimità venne riconosciuta da famosa [sent CIG 51 Norvegia-UK caso peschiere norvegesi]
· “sistema linee rette”: non segue come linea bassa marea sinuosità costa, ma congiunge punti sporgenti, indefinita però da art7CMB82vig94 sporgenza massima o lunghezza linea retta massima; per capirlo bisogna ricorrere ad:
· [art 10 CMB 82vig94]: “baie”: insenature con superficie = o > a semicerchio che ha per diametro la linea di entrata dell’insena-tura stessa; se lunghezza fra sporgenze è inferiore a 24 miglia è una baia e si può congiungere con linea retta altrimenti no; tutte le non-baie (insenature non profonde) possono essere chiuse interamente
· regime delle “baie storiche”: baie di qualunque ampiezza che si possono chiudere sempre per partic legame (storico,..) con St
· determinaz linea i base non è imp per detreminaz MT quanto per le zone imp per le loro risorse (ZEE, PC): questo spiega perchè molti St hanno chiuso baie e golfi di vaste proporzioni: comportam contro artt7-10CMB82vig94 e quindi contro dir consuet
· la chiusura del [Golfo di Taranto] da parte dell’Italia è stata giustificata come chiusura di Golfo storico; l’It ha adottato sistema linee rette lungo tutte coste peninsulari e isole maggiori: perplesità che provvedim suscita per dir interno perchè violaz [art 2 cod. navigazione] che facva oinciderelinea base = linea bassa marea (ampi spazi a: Arcipelago toscano, tratto Golfo Sal-Anzio)
· sempre più spesso in prassi si parla – per giustificarne chiusura – di “baie vitali”: per esigenze ec e di difesa connesse a chiusura
· pot St costiero su MT. In linea di princ sono stessi su terr con stesse limitazioni su sovranità, anche se esistono 2 limiti caratter:
· 1) “dir di passaggio inoffensivo/innocente di navi straniere”, purchè passaggio “continuo e rapido”: riferim a tutti i tipi di nave, anche da guerra, salvo obbl per sottomarini di navigare in superficie e con bandiera issata; lo St costiero può anche chiudere traffico per motivi di sicurezza MT (manovre militari,..) purchè a) pubblicizzi adeguatam chiusura, e b) non effettui discriminazioni
· 2) “giurisdizione penale su navi straniere”: non può esercitarsi per fatti puramente interni alla nave, ma solo su quelli esterni che turbino normale svolgimento vita com terr; qui [art 27 CMB 82vig94] si discosta molto dal dir consuet: dice che St costiero “non dovrebbe” esercitare giurisdiz su fatti interni: sembra lasciare facoltà a St
· “regime stretti”: quando uniscono 2 mari in cui c’è libertà di navigazione (PC, ZEE) a) le navi hanno “dir di passaggio in transito”, cioè che non può essere intralciato o sospeso, e – a ≠ del MT – b) possono essere sorvolati, e c) attraversati dai sottomarini anche senza obblig di navigare in superficie
· semplice dir di passaggio inoffensivo – che però non può essere sospeso - invece che pur servendo a navigaz int uniscono 2 parti come: 1) MT-PC/ZEE, 2) isola St-coste continen (stretto Messina), semprechè esista comoda rotta non terr percorr a largo isola

· 2) LA ZONA CONTIGUA (ZC): fra 1 e 2 GM la dottrina ha sviluppato tesi secondo cui “St costiero ha dir di eserciatre poter di vigilanza doganale in una zona contigua a mare terr” trasfusa in [art 33 CMB 82vig94] che aggiunge “fino ad un massimo di 24 maiglia” che però tende a non corrispondere a dir consuet
· per dir consuet pot vigilanza St è un limite “funzionale” e non spaziale: lo St può fare tutto ciò che è necessario per “prevenire e e reprimere” il contrabbando nelle acque adiacenti alle sue coste purchè non si tratti di distanza tale da far perdere tale adiacenza
· ciò che è necessario è che sussita contatto tra nave e costa: prassi mostra tendenza a non tener conto distanza ma ciò a favore della repressione del contrabbando: teoria della “presenza costruttiva”: la nave che ha contatti con la costa è “come se si trovasse” sottoposta al pot di Gov St costiero; ma è una pura finzione, ed è considerata, ad errore, variante del “dir di inseguimento”
· [art 17 CV sulla repress del traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope 88] subordina al previo consenso dello St della bandiera la visita e la cattura di navi che esercitano siffatto traffico, ma è applicabile soltanto ai mari non adiacenti

· 3) LA PIATTAFORMA CONTINENTALE (PC): anni post-2GM segnarono corsa accaparramento risorse marine con rapidi progressi: tendenza risolta con accettazione: 1) dottrina della PC dal [Proclama Truman 45] recepita da [CV spc 58] poi CMB82vig94, e 2) prassi ZEE più recente: [Terza Conf sdm 73]
· [art 77 CMB 82vig 94]. “St costiero al di là del MT ha di esclusivo di sfruttare tutte le risorse della PC” intesa come suolo contiguo a coste che ha profondità costante ed è naturale prolungamento terra emersa per ca 200 m; “viene acquistato dallo St costiero in modo automatico, a prescindere da qualsiasi occupazione effettiva della PC”
· a ≠ da sovrterr/MT il dir su PC non è spaziale ma “funzionale”: può esercitare il proprio pot di Gov non genericam ma solo nella misura necessaria a controllare/sfruttare risorse PC
· dottrina PC e abbastanza iniqua: alcuni St la hanno molto estasa, altri come Cile e Perù per niente; tale iniquità è superata dall’assegnazione della ZEE che comporta cmq assegnaz a St risorse – al di là della conformazione – fino a 200 miglia da costa
· problema delimitazione PC (valido anche per ZEE) fra St che si fronteggiano o contigui: [art 6 CG spc 58]: “criterio dell’equidistanza salva ≠ volontà delle parti”; nella [sent CIG 69 caso PC mare del Nord RFT-Ol/Dan], dopo aver valutato coste concave della RFT, si afferma che “criterio equidistanza” non è dir consuet, con conseguen che delimitaz può ess effett solo mediante acc tra St interessati, che però deve “ispirarsi a princ di equità”; tale opinione CIG recep da [art 83 CMB 82vig94]
· per [CONFORTI]: “prima che acc sia concluso nessuno St può pretendere l’uso esclusivo delle zone di piattaforma controverse”, ed inconcludente è art83CMB82vig94 poiché dice che in attesa di tale acc vanno concordati…”arrangiamenti provvisori”
· “ipotesi delimitazione frontale”: equidistanza può dare effetti distorti, e così anche se St ha isole in prossimità coste dell’altro: [sent Arbitr Fr-Uk 77]: corte incaricata di tracviare linea delimitaz PC tra i du eSt nella Manica che ha Isole Normanne a largo coste francesi: linea mediana non calcolata da isole, ma da madrepatria, e attribuisce a isole solo piccola porzione di PC
· una volta negato caratt vinc dell’equidistanza, che senso ha subordinare l’acc all’equità? Nessuno: quando acc è concluso resta valido, equi od iniqui i criteri applicati, a meno che non si ritenga equità come ius cogens, ma ciò è da escludere
· cmq giurisprud int rifacendosi a equità e tenendo conto di particolarità geografiche ha indicato serie di criteri pratici, facoltativi e non obbligatori; tali criteri sono però per lo più correttivi rispetto a quello dell’equidistanza che è criterio-base

· 4) LA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (ZEE): può estendersi fino a 200 miglia marine calcolate dalla linea di base del MT
· [art 74 CMB 82vig94]: data grande estensione ZEE assume grande imp delimitazione St frontisti/contigui, he – come PC – è rimessa a acc fra St; art74CMB82vig94 è in tutto e per tutto identico ad art83CMB82vig94
· nella ZEE lo St costiero ha “controllo esclusivo su tutte risorse ec della ZEE, sia biologiche che minerali, sia suolo sia sottosuolo, sia acque sovrastanti”; esclusività pot St ormai accettata anche per la risorsa di maggior rilievo: la pesca, infatti [artt 61-62 CMB 82vig94] dice “spetta a St costiero fissare la quantità massima di risorse ittiche sfruttabili e det la propria, e solo se minore permettere sfruttamento anche ad altri St”
· attribuzione risorse a St costoero nellqìa ZEE non pregiudica le altre sue utilizzaz da parte di altri St: a) libertà di navigaaz, b) di sorvolo, c) di posa di condotte, d) di cavi sottomarini
· da un lato c’è chi sostiene che vecchio princ della libertà dei mari debba conTinuare ad ess regola prima e fondamen e quindi applicab a casi dubbi; dall’altro – PVS – che pot St costiero siano la regola e le libertà delle ecce parte St + no applicaz + no fondamento
· [art 44 Cost ITU]: “St si sforzeranno di limitare il nuemro delle frequenze e di utilizzarle, insieme all’orbita geostazionaria, in maniera razionale, efficace, ec al fine di permettere un accesso equo”; poi si è svilupp disciplina assai dettagliata per coord att St

LE REGIONI POLARI

· regioni polari: spazi non soggetti a sovranità di alcuno St, e fondate sulla “teoria dei settori” (TdS): dapprima formulata con riguardo a Reg Artica, in base ad essa St al di là del circolo polare dovrebbero considerarsi di tutti spazi terr e marittimi inclusi in un triangolo avente vertice PN/base linea che congiunge punti estremi delle coste di ciascuno St
· Contin Antartico che può considerarsi terr internazionalizzato perchè non vige solo regime di libertà ma anche complesso i norme che ne disciplina utilizzaz, nella applicaz della TdS ha subito qualche modifica dovute al fatto che pretese di sovranità sono state fatte da 7 St (Argent, Cile, Australia, New Zel, Fr, Uk, Norveg), alcuni dei quali non aventi continuità geografica con PS: poiché si estende dal 60° Parall Sud fino al polo, i 7 St volevano triangolo base da 60° parall/vertice polo (solo Uk 50°)
· Pretese sovr su terr polari sempre respinte da > parte St ompresi alcuni St cui terr vanno oltre circ pol come Usa: tali pretese vanno considerate come infondate in quanto non sorrette dall’effettività dell’occupazione e, nel caso dell’Antartide, regione assai imp sia per sue dimensioni che per sue risorse, frutto di mire colonialistiche
· Mancanza sovr terr comporta che ciascuno St eserciti proprio pot su comunità che ad esso fanno capo:
a) “comunità navali”: si tratta del pot dello St-bandiera
b) “spedizioni scientifiche/basi su terraferma”: pot dello St che le organizza, in analogia per comunità navali, su persone, cittadini o stranieri, che le compongono; eccezione:
c) [art VIII Tr Washington sull’Antartide 59]: “personale scientifico scambiato fra basi, nonhè osservatori destinati a controllare rispetto tr medesimo, sono sottoposti a rispettivi St nazionali”; è pertanto da criticare [dec CS Usa 93] che ritiene che norme in materia di lleciti civili non si applicano ad infortuni sul L occorso ad un cittadino Usa nella nase Usa di MacMurdo in Antartide; CS Usa si rifà a norma che ritiene che tale complesso di nrome medesime “non si rivolgono a illeciti commessi in St stranieri”; come esattam riportato da [opinione dissidente giudice Stevens]: “regime illeciti base = a quello agenti federali in AM”
· Antartide è internazionalizzato con [TWsA 59] di cui sono parti una 40ina St maggiorm interessati ad att su di esso; la sua norma chiave è [art IV] che congela pretese alla sovranità sia opposizioni alle stesse, consentendo così al regime int di funzionare
· Caratteristiche internazionalizz:1) interdizione di ogni att militare, 2) interdiz esperim nucleari, 3) libertà di ricerca scientifica, salvo obbl per St che intende praticarla i notificare a parti l’invio di spedizioni/istituzione di basi, 4) coop in att di ricerca scient
· 2 categorie di St contraenti: 1) Parti consultive: status di privilegio: “originari firmatari del TWsA59 e St che dimostrino interesse ad att di ricerca hanno dir di dec all’unanimità ma con effetto vinc su tutte le questioni ogg del Tr e anche su quelle connese come: a) protezione flora e fauna marina [art IX TWsA 59], b) esclusivo dir di condurre ispezioni su navi, basi, personale materiale altrui al fine di controllare osservanza Tr”, 2) Parti non consultive
· probl sollevato da prassi: St che conduce rilevante att di ricerca in Antartide ha dir a status di Parte consultiva, o la sua candidatura deve ess accettata?Rispetto ad [art IX TWsA 59] automaticità sembra più conforme, ma nella prassi è invalsa accettazione!
· L’Italia ha acquisito lo status di Pare consultiva nel 1987
· Regime int Antartide, essendo previsto da TWsA59 anche se aperto, vincola solo parti: per St terzi il regime che vige è “libertà”
· In alcune Ris AGO prese a maggioranza, si sono dichiarate risorse Antart “patrimonio comune dell’umanità”, ma per communis opinio si può però ricavare obbl di sfruttare nell’interesse dell’umanità, tenendo conto delle conseguenze su sfruttam ambiente

L’ADATTAMENTO DEL DIR STATALE: 1)AL DI, 2)AL DIR CONSUET, 3) AI TR E ALLE FONTI DERIVATE DAI TR, 4) AL DIR COMUNITARIO, 5) COMPETENZE DELLE REGIONI

· 1) AL DIR INT: osservanza di in St è affidata ad operatori giuridici e din partic ad organi St; di fornte a mezzi interni, com int dispone – un altro St nei confronti di quello – per ottenere osservaz/soddisfaz post violaz, mezzi scarsi ed inefficaci
· irrilevanza nell’adattamente di certe posizioni teoriche ai fini pratici: le dispute tra a) “monisti”: dir statale trova fondam nel di, e b) “dualisti”: ordinam statale è originario e quindi del tutto separato rispetto a ordinam della com degli St
· distinzione di due procedim di adattamento del dir statale al di:
1) “ordinario”: adattam viene mediante norme che non si distinguono in nulla, formalmente, da norme statali, se non per il motivo, di creare regole corrispondenti a norme int: riformulaz norme int all’interno dello St
2) “speciale”: procedim mediante rinvio; organi preposti a funzioni normative si limitano ad ordinare osservanza delle norme int medesime: Costituente/legislatore/organo ammvo opera rinvio a norme int danogli pieno vigore ad interno St: es [art 10 c1 C]: “ordinam giurid it si conforma a norme del di gen ric”, adottando proceim spec di adattam a tutte le norme di di, anche consuet
· il procedim spec è di gran lunga preferibile; infatti con quello ordinario interprete si trova di fronte a norma che non differisce da norma statale se non per il motivo che l’ha ispirata: non può che applic la norma interna; ma per dubbi: a) se chi ha menato norma interna non ha esattamente interpretao norma int, b) se norma int si è estinta o non è mai esistita, tutto ciò no rilievo
· ≠ prove spec: il centro di apllicaz della norma si sposta da legislatore a interprete che deve ricostruire contenuto norma int, se ffettivam vige, se è legittimam emanata: esso potrà sbagliare nella ricostruz ma ciò avrà valore solo nel singolo caso concreto
· è anche vero però che provedim ordinario può rilevarsi perferibile/indipsensab in certi casi: quando norma int non è self-executing (non direttam applic): richiede necessariam att integratrice organi statali per ess applic; è il vaso dell’[art 5 CMB 82vig94] che dà la facoltà allo St di adottare il sistema delle linee rette
· procedim spec/ordinario possono integrarsi a vicenda: può darsi che legislatore interno regoli materia di un tr con norme interne che, senza violare tr stesso, ne estendono la portata; caso [art 111 C] che ha ampliato, con procedim ordinario, la portata del princ del “giusto processo” già vigente in It in virtù dell’equo processo dell’[art 6 CEDU 50]
· caso analogo è versamento sostanze inquinanti nave italiana in mare int: si doveva applic [Conv di Londra 73 su inquinam marino] o legge italiana sulla difesa del mare che prevedeva anche inquinam di navi italiane in AM? Le conv int non possono ess richiamate per escludere una più intensa protezione dell’ambiente, ma la Cassaz è stata di avviso contrario: ha fatto leva sul dato che le norme int anche se introdotte prima della L. interna erano entrate in vigore dopo q quindi ne avrebbero abrogato disposiz incompatibili; ma questa è tesi di dubbio valore
· procedim mediante rinvio è ampiam praticato non solo in It ma in molti St, sia per consuet sia per tr sia a livello cost; eccezione imp è costituita da UK dove invece viene normalm utilizzato – ma solo per i trattati – il procedim ordinario
· norme int adottate con provedim mediante rinvio sono applic solo quando, e nei limiti, in cui lasciano ampio margine libertà a St circa esecuzione per quanto riguarda le norme non-self-executing
· distinzione norme Self-Exec (SE)/Non-Self-Exec (NSE) si presta in St a inammissibile compressione sfera applicaz norme int:
NSE si limita a 3 casi ben precisi: 1) norma attribuisce semplici facoltà a St, 2) norma, pur imponendo obbl, non può ricevere esecuz perchè non esistono organi/proved interni indispensabili a sua applicaz, 3) qndo comporti partic adempim di caratt Cost;
in tutti questi casi caratt NSE va accertato con normali criteri di interpretazione, sempre partendo da idea che di, uan voltà acquisita validità formale, è dir pari al dir interno
· anche norma nazionale può essere NSE se necessita dell’att di integrazione di altri organi
· 1) norme che attribuiscono semplici facoltà: a) quella rel al sistema delle linee rette in tema di misuraz MT, b) [art 8 Con Eu di Estradizione 57]: estradiz verso St estero può ess rifiutata se pende giudizio in It per lo stesso fatto: [sent CC 97] ha ritenuto che essendo semplice facoltà di rifiutare estradiz, su tale norma dovesse prevalere [art 705 cpp] che sancisce “obbl del rifiuto”
· 3) norme che richiedono adempimenti costituz: quelle che prevedono esatta indicaz delle figure criminose e delle pene in ossequi al principio previsto da [art 25 C]: “nullum crimen, nulla poena sine lege” ¹ caso in cui dir interno esista procedura “simile” a quella richiesta da norma int e che si presti ad essere adattata all’esecuzione
· occorre invece reagire contro tendenze dirette ad usare distinzione norme SE/NSE a scopi pol: per non applic norme indesiderate; come per quella parte della giurisprudenza di vari St che tende esclud diretta applicab Conv a causa del suo contenuto “vago o indeterminato”: è l’es della Germania per non applic princ del Gatt rel a liberalizzaz commercio int; non esiste princ, anche generalissimo, dal quale l’interprete non possa comunque ricavare delle applicazioni concrete
· è po da respingere opinione che considera NSE la norma che prevede (come Gatt) ricorso a procedure di conciliazione in caso di a) sospensione, o b) non applicaz, o c) difficoltà di applicaz: da cui St deducono – erroneamente – “flessibilità” disposizioni; in realtà tutto ciò che può dirsi è che lo St ha facoltà di adottare misure non conformi al tr (nel caso del Gatt di fronte a difficoltà di ordine economico), salvando però le procedure di conciliazione sul piano int, quando altra parte contraente abbia violato tr, ma finché tali misure non sono prese il tr deve ricevere applicazione
· nel caso di presunta flessibilità del GATT, si è più volte pronunciata [CGCE]: corte com, contraria a diretta applicabilità norme Gatt, trova corrispondenza in varie sent nazionali: Germ, Usa, Giapp, Canada
· neppure può ritenersi, come fa giurisprudenza interna, soprattutto Usa, che una “clausola di esecuzione” nel tr costituisca impedimento a sua diretta applicabilità: clausole del genere sono in molte conv e in partic nelle Conv DU come [artt 2 Psdcp + Psde,s,c]; in realtà esse non pongono problemi su diretta esecuzione, ma soltanto si giustificano con tr che ha norme NSE e quindi da integrare necessariamente da norme interne appropriate
· è soddisfacente notare che con il passare degli anni, giurisprudenza interna St tende ad essere più “liberale” modificando precedenti posizioni favorevoli alla non diretta applicabilità
· norme int, come tutte quelle giuridiche, sono utilizzabili all’inetrno dello St entro i limiti in cui si verifica in concreto fattispecie astratta da essi prevista: complicata può ess indagine per stabilire a quali soggetti norma debba applicarsi, e in partic se debba applicarsi solo a a) rapp in cui siano coinvolti enti stranieri, o anche b) nei rapp fra enti nazionali, pubbl e privati
· adattam mediante rinvio comporta trasformaz norma int per renderla applic a rapp interni: in realtà non è vera e propria trasformazione, ma di “esatta determinazione limiti”in cui va applicata, e quindi implica interpretazione della stessa
· esempio: norma consuet che vieta a St di esercitare pot di vigilanza doganale al di là dei mari adiacenti a proprie coste: in It può essere invocata da equipaggi di navi “straniere” catturate da polizia doganale a distanza notevole dalla costa; ma da equipaggi di navi “italiane” perchè va interpretata in combinazione con regola per cui St non ha limiti a eserc pot su proprie navi in acque int
· es corriposnde a [sent CC 61] su legge it che impone a capitani di navi italiane trasportanti tabacco, l’obbl, penalm sanzionato, di esibire alla GdF il manifesto di carico prescritto da legge doganale anche “fuori da zona vigilanza doganale di 12 miglia”
· da approvare è la nostra giurisprud che applica normalm il princ “parità di trattam fiscale” tra merci della stessa natura del Gatt
· può darsi che acc int di cui sia dato l’Ord di Esecuz, contenga disposiz vantaggiose per St estraneo ad acc: disposiz del genere poss ess invocate da St terzo nel terr dello St parte nonostante mpegno è assunto nei confronti di altri St => non si tratta di attribuire ad acc “efficacia” nei confronti St terzi che per il dir consuet è da esclud, ma di applic norma int divenuta interna (OdE)
· occore stabilire rango nella gerarchia fonti interne delle norme int introdotte: rango tende a corrispondere alla forza del procedim, ord o spec, di adattam 1) se a procedere è il Costituente ([art 10 c1 C] per di gen) norme int introdotte avranno rango Cost, 2) se è il legislatore avranno rango di legge ordinaria, e così via [ciò è realmente preciso?… valore quasi-Cost]

· 2) AL DIR CONSUET: [art 10 c1 C]: “l’ordinam giurid it si conforma alle norme del di generalemente riconosciute”, prevedendo procedimento di adattam mediante rinvio: ruolo imp dell’interprete interno nella rilevazione/intrepretaz norme int gen, limitandosi solo ad affermare che adattam sia “automatico” = “completo e continuo”
· Al [PERASSI] si deve formulaz art10C in seno ad Ass Cost, visto come “trasformatore permanente” del di gen in dir interno
· All’interprete septta in rpimo luogo stabilire quali siano le norme int gen: ciò non è semplice: per noi si esauriscono nelle norme cosuet, compresa quella partic specie che sono i pgddgrdNC; però autorevolm molti scrittori sostengono l’esistenza di vari altri tipi di norme gen (princ, Dich dell’AGO,…)
· [SA]: si riteneva esistesse norma costituz “tacita” di adattam: giurisprud it non mancò di fare applicaaz del di gen; del resto norma espressa o tacita esiste in tutti gli ordinam: in quelli di tipo anglosassone viene enunciata con la frase: “ International law is a part of the law of the land” – “il di è parte del dir statale”
· legge ordinaria contraria a di consuet sarà costituzionalm illegittima per violaz art10C e potra essere annullata da CC
· le norme int che hanno pieno rango cost, si comportano in tutto e per tutto come norme cost, o si presuppone che devono restare sottoposte a Cost che resta inderogabile? Il dir consuet è subordinato al dir cost (anche art10C parla di “adattam dell’ordinam giurid it”): il primo prevarrà sul secondo a titolo di “dir speciale” + interpretaz sistematica art10C: clausola implicita di salvaguardia dei valori fondamentali che ispirano la nostra Cost; una norma int che li superi resterà inoperante all’interno dello St: tutti coloro che sono sollecitati ad applicarla, in primo luogo i giudici, potranno rifiutarsi di farlo senza la pronuncia della CC
· [art 24 C]: garantisce tutela giurisdiz dei dir: si ritien sia un princ fondam inderogabile, e quindi porta a disapplicare norme cosuetudinarie sull’immunità della giurisdizione civile; ma ciò solo se si accerta che art24C non sia, nel caso concreto, “soddisfatto per equivalenti”, cioè che non esitono nello St straniero procedure di soluzione delle controversie
· [sent CC 79]: si occupa proprio dei rapp dir consuet/Cost circa le immunità degli ad da giurisdiz civile: ha distinto in inea gen due tipi di consuet: 1) preesistenti, 2) successive, ad entrata in vig Cost; quelle 1) preesistenti – tra cui quella in ogg rel ad ad – prevarrebbero su qualsiasi norma a titolo di dir speciale, mentre 2) successive: “meccanismo di adeguam automatico previsto da art10C non può in alcun modo consentire violaz prin fondam nostro ordinam cost”; ma tale limite opererebbe solo per consut più giovani: per [CONFORTI] adozione di simile criterio temporale, se ha offerto scappatoia per salvare imm dipl, è criticabilissim

· 3) AI TR E ALLE FONTI DERIVATE DAI TR: nostra Cost non contiene norma gen che preveda, come dir consuet, adattam ai tr, ma in dottr c’è stato autorevole tentaivo di [QUADRI] diretto a sostener che “art10C comporti introduz nel dir interno anche delle norme conv”, fondato sul fatto che tra norme gen vi è la “pacta sunt servanda” = i tr vanno osservati
· contro questo argomento: a) il Costituente si pronunciò a limitazione art10C a solo di gen, b) dato enorme numero di tr oggi su tutte le materie, è impensabile loro introduzione come norme cost: sarebbe semplice aggirare garanzie Cost con acc con altri St, c) la giurisprudenza – da CC a Corte Cassaz a Corti merito – è univoca nel ritenere che art10c1C si riferisca a di gen
· l’adtammento ai tr è invece previsto da Cost di altri ST come: Usa, argentina, Mexico, Usa latina, Francia, Paesi Bassi
· adattam a norme patrizie int avviene in It con atto ad hoc relativo ad ogni singolo tr: l’”Ordine di Esecuz” (OdE), che, come procedim automatico per ditr consuet, è procedim speciale o di rinvio (L interprete), che si esprime con la formula “Piena ed intera esecuz è data al tr X” ed è accompagnato da riproduz testo acc
· l’OdE è dato di solito con legge ord, ma può ess dato anche con atto ammvo qualora si ritenga che sia sufficinet dare a norme patrizie rango di norme ammve, e dunque per materie regolabili discrezionalm dalla PA
· normalm la stessa l, in base a [art 80 C]che autorizza ratifica tr da parte CdS, contiene formula della “piena ed intera esecuz"
· unitam a moltiplicarsi num acc, in partc multilaterali, rende acuto il problema della necessità di appropriate fonti ufficiali di informazione all’interno dello St, che è ben lungi dall’ess risolto all’inetrno degli St; in It [L 1984] prevede: a) pubblicaz nella GU di tutti gli acc, compresi quelli in fs, + b) annualmente deve ess allegato a GU un apposito volume riguardante la situazione delle Conv int vigenti per l’It, con l’indicazione degli St per i quali sono efficaci, e delle eventuali riserve
· valore del tr se non vi è stato OdE: il problema può sorgere per: a) acc in fs, e b) in tutti i casi in cui acc vincoli sul piano int It ma non si sia provveduto ad eseguirlo all’interno; giurisprud è unanime nel ritenere che “il tr non ha valore per ordinam interno”
· nella specie venivano invocati acc in fs senza OdE che prevedevano attraverso il gioco della “clausola della nazione più favorita”, agevolazioni fiscali per St parti per import merci in It; [Cassaz] ha ritenuto che tali agevolazioni dovessero ess negate non essendoci OdE in It, anche a costo della resp del Gov it sul piano int per la violaaz degli obbl contratti
· tesi giurisprud italiana va in linea di massima approvata, anche se per [CONFORTI] va corretta nel senso di “tr senza OdE può avere una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma potrà ess invocato nella loro interpretaz per dargliene una il più possibile ad esso conforme”
· ipotesi più comune è che OdE sia dato con legge ord e quindi norme patrizie varranno come legge ord
· prima dell’entrata in vig [L Cost 3/2001] che ha modif Tit V- Parte II C, in conformità a dottr e giurisprud legge ord = norma pattzie introdotte con OdE da legge ord: quindi vale anche princ “legge posteriore abroga anteriore” + “leggi spec – ratione personarum/ratione materiae prevalgono su legge comune”
· dopo entrata in vig Lcost3/2001 e in partic con [art 3] sembra che si innovi la materia: “la legislaz statale deve esercitarsi nel rispettod ei vincoli int”: preminenza obbl int, e quindi anche dei tr, su L. ord; stessa preminenza ricavata prima da CC per le sole Conv sul trattam degli stranieri in base ad [art 10 c2 C]: “la condizione giurid dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei tr int”: è viziata da illegittimità costituz per violaz indiretta cost – e sindacab – legge ord che non li rispetti
· ma controlli su leggi che non rispettano vincoli int non va enfatizzato: intervento CC in base ad art3LCost3/2001 non può che essere eccezionale; la prevalenza del tr su leggi ord anche posteriori va attuato prima di tutto su piano interpretativo
· in più ci sono tre criteri a tutela della legge ord:
1) “presunzione di conformità delle norme interne al di: se legge posteriore è ambigua è da interpretare come in conformità a obbl int precedentem assunti; ciò è talmente spinto tanto che si considerano ambigue norme che palesemente non lo sono
2) “tr come dir speciale ratione a) personarum, o b) materiae”
3) “legge posteriore prevale solo se vi è chiara indicazione della volontà legislatore di contravvenire a tr”: criterio applicato soprattutto da [Corti Usa] e [Svizzere]; se si accetto questo criterio, che è il più ampio e il più favor a prevalenza tr, 1) e 2) inutili
§ così tr finisce per essere sorretto in St da duplice volontà normativa: a) che certi rapp siano disciplinati come li disciplina di, b) che impegni assunti verso altri St siano rispettati
§ per far prevalere legge posteriore occorre cioè che entrambe volontà siano annullate: occorre che con tale legge vi sia la volontà di disciplinare in maniera ¹ stessi rapp disciplinati da tr, e volontà di ripudiare impegni già contratti con altri St
§ ne consegue che abrogaz/modifica norme di adattamento al tr con legge posteriore non è ammissibile
§ ma quando tali 2 voilontà sono riscontrabili? a) deve essere dichiarata “espressamente”; b) tale volontà può essere “implicita” solo quando l’oggetto dell’obbligazione e della norma coincidano perfettamente sia per materia/sia per soggetti ai quali è diretta
§ es [Legislaz Usa 1971-76 oper autorizzaz importaz cromo della Rhodesia del Sud]: si imponeva a operatori giuridici Usa vs [Dec CS 68 rel blocco ec tot con Rhodesia Sud] (legislaz inammissibile in It per quanto detto)
§ ptinc di carattere interpretativo secondo cui tr prevale, è un “prin di specialità sui generis”: che non va confusa con specialità ratione personarum/materiae, poiché questo è applicabile anche quando adattamento ad un tr avvenga con procedim ordinario
· norme patrizie immesse potranno essere soggette a controllo di costituzionalità ed annullate se violano Cost, come dimostra [sent CC 79 su tr estradizione It-Fr 1870] o [sent CC 96 su tr estradizione It-Usa 1983]: annullam ritenendo costituz illegittimo OdE tr per parte in cui consentiva estradizione per reati sanzionati con la pena di morte vs [art 2 C]: “dir alla vita”
· se da punto di vista formale leggi di esecuz sono sempre subordinate a C, la giurispr della CC ha più volte fatto ricorso a tr riguardanti materia costituz ed in partic alle Conv Int DU, con ausilio interpretativo di singoli artt della C
· quest’ultima partic del ricorso alle Conv Int DU si va diffondendo in molti ST: es [sent 87 CS Zimbabwe]: utilizza CEDU50, di cui St non è neanche parte, per escludere applicazione di pene corporali in base a norma vietante trattamenti disumani
· adattamento a tr implica anche adattamento a fonti da esso previste? In partic OdE di tr istitutivo oi implica l’adattam alle Dec delle oi, oppure è necessario specifico atto interno di adattamento? È probabile innanzitutto che lo stesso tr preveda espressamente applicabilità Dec Oi; ciò si verifica per l’It per le Dec delle Com Europee, cosa da non mettere in dubbio
· ma se, come avviene di solito, il tr nulla dispone in materia, iul problema va risolto solo alla luce dell’ordinam interno: tutto ciò che può ricavarsi dal tr è la volontà che le dec vinc siano rispettate ed eseguite, ma null’altro
· occorre riconosc che prassi italiana, al pari della > altri St, è orientata nel senso dell’adozione “singoli atti di esecuz” per ciascuna dec oi, che di solito vengono fatti con “procedim ordinario”, e divengono a) L, ma più spesso: b) D.L., c) Regolam Ammvi
· simile prassi non appare però decisiva per concludere: per [CONFORTI]: “l’OdE del tr Istitutivo Oi in quanto copre anche parte che prevede la competenza di quella oi ad emanare dec vinc per St parti, già gli attribuisca piena forza giuridica interna
· emanazione di singoli atti di adattamento in forma ord serve a fini: a) di maggior certezza, b) a integrare contenuto non sempre SE della dec; ma per quanto riguarda la forza formale delle dec detta emanazione è superflua
· prasi per lungo tempo seguita in It: riformulazione in specifici atti legislativi interni gli stessi regolam comunitari, che per espressa disposizione TrCE, hanno “diretta applicabilità”
· dec int è dunque applicabile “prima e indipendentem” da spec OdE e nei limiti in cui la norma sia completa; sembra applicabile perciò: 1) misura della chiusura delle frontiere ai residenti della Rhodesia Sud in ormai abrogata [Dec CS 68], nonostante legge italiana avesse omesso, nel riformulare detta Dec, di menzionarla; altro è il probl dei residenti italiani in Rhodesia, vs [art 16 C]; 2) le norme SE della [Dec CS 77 rel a divieto di esportazioni armi verso Sud Africa]
· non è detto che i comportamenti individuali vietati da Dec possono trasformarsi automaticam in reati, qualora la Dec non liconfigura come tali e non stabilisca le pene relative; in questo caso pervale princ [art 25 C]: “nullum crimen, nulla poena sine lege”
· per quanto riguarda Oi si può anche ricorrere ad [art 11 C]: “l’It consente alle limitazioni di sovranità necessarie per assicurare pace e giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce Oi rivolte a tale scopo”: il consenso alle limitazioni di sovranità giustifica l’introduzione da parte del legislatore di norme facenti capo ad Oi

· 4) AL DIR COMUNITARIO: ai tr istitutivi delle Com Europee, l’It si è conformata, come per qualsiasi altro tr, con normale OdE dato con legg ordinaria; ma adattam al dir comunitario ha seguito strade ¹ da quello dei comuni tr
· si assicura al dir comunitario prevalenza sulle norme nazionali: tipicità per vincoli di carattere federalistico, facendo leva si [art 11 C]: promozione oi per assicurare pace/giustizia fra St; si fa riferim a [trCE], similari sono [TrCECA] e [TrEURATOM]
· si tralascerà [TrUE] che pone partic problemi di adattamento
· per effetto dell’OdE non solo hanno acquistato forza giuridica norme TrCE, ma anche, via via, norme regolamenti comunitari: nessun dubbio, poiché [art 249 TrCE] prevede esppresamente che “regolam siano direttam applicab in St membri”; ciò, sebbene si traduca in It di una fonte di tipoi legislativo non prevista in C, non comporta sua violazione
· fenomeni di rinvio permanente da parte di nostre leggi a norme di altri ordinam (es L. straniere da parte delle norme di di privato) devono intendersi implicitam ammessi da Cost; in ogni caso può seguirsi tesi CC: “art11C, consentendo limitazioni di sovranità da parte delle Oi, legittimi la parziale sostituzione degli organi comunitari al Parlamento
· ciò cmq non significa che tutti Regolam siano SE anche per quanto riguarda “contenuto”: vi sono regoam che nascono incompleti che abbisognano di atti statali di esecuz/integraz, lasciando ampi spazi di discrezionalità ad autorità statale
· in ogni caso conseguenza è sovrapposizione Regolam/leggi interne: per lungo tempo legislatore italiano – prassi da tutti condannata – ha provveduto a recepire Regolam del tutto SE (completi), producendo situazione assai caotica
· pre molto tempo, opinione più diffusa è stata che [ar 249 TrCE] prevedendo diretta applicabilità soli Regolam, per 1) Direttive, e 2) Dec: non erano considerate automaticam applicabili con OdE, ma necessitavano ogni caso di atti di adattamento ad hoc
· in prassi simili atti, al pari di quelli per Regolam incompleti, ara veste della a) legge, b) d.lgs., c) d.l., d) atto ammvo
· la norma della Dirett/Dec non è pertanto oggetto di mero rinvio, ma viene integralmente riformulato
· la materia è ora disciplinata da [L. 86/89] su “norme gen di partecipaz dell’It al processo normativo comunit e sulle procedure di esecuz degli obbl comunitari”: entro 31Marzo di ogni anno il Gov deve presentare a Camere un “progetto di L. comunitaria” contenenti disposiz per attuazione Regolam/Direttive/Dec non ancora eseguite, eventualm con apposita delega legisl a Gov
· [art 249 TrCE]: per “altri 2 atti”, cioè Dirett e Dec, prevede obbligatorietà; è vero che per le Dirett l’obbligatorietà è applicata al risultato, mentre per la forma e i mezzi sono competenti gli organi nazionali, ma si tratta allora di stabilire quali effetti fanno da corollario a tale obbligatorietà del risultato
· tesi di [CONFORTI] è che: “Regolam/Dirett/Dec sono tutte sullo stesso piano per quanto concerne la loro diretta applicabilità, e l’emanazione di atti interni di esecuzione è necessaria solo per integrare loro incompletezza; la Dirett, essendo incompleta per definizione, può produrre immediatamente solo gli effetti conciliabili con l’obbligo di risultato”
· 3 effetti diretti delle Direttive riconosciuti da [CGCE]: 1) giudici interni devono interpretare norme nazionali disciplinanti materie ad oggetto di una Direttiva, alla luce di essa; 2) quando la Direttiva chiarisce la portata o dà un’interpretazione di un Tr, tale interpretazione è da considerarsi come vincolante; 3) poiché Dirett impone a St l’obbligo di risultati, ma non quello di emanazione di atti esecutivi ad hoc, gli individui possono invocarla innanzi ai giudici nazionali per far valere i suoi effetti
· secondo CGCE però, poiché [art 189 TrCE] la Direttiva impone obblighi a St, può essere invocata solo contro lo St (effetti verticali), e non anche nelle controversie fra loro (effetti orizzontali); ha perciò solo “effetti verticali”
· CGCE ha anche detto che Direttive che fissano un termine per loro trasposizione in dir interno, St ha però obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla Direttiva stessa
· Giurisprud CGCE è in linea di massima da approvare, ma sembra assurda l’ipotesi di limitazione ai soli effetti verticali: essa è interpretazione letterale [art 249 TrCE] che confonde St come soggetto di di/St come soggetto del proprio ordinam interno; il probl è di adattam e non di destinatarietà: o sis esclude che direttiva penetri in St, o viene ammessa, e quindi è invocabile da tutti
· a) Si può ritenere che qualora Dirett tocchi materia lasciata dal dir interno alla discrezionalità PA, la sua inosservanza da parte della PA possa essere invocata come “eccesso di potere” = mancata realizzaz di un fine pubblico riconosciuto da ordinam St
· b) Se materia è coperta da “riserva di legge”, l’esistenza di Direttive può sopperire all’inerzia del legislatore interno
· c) effetto che CGCE riconosce a Direttive non direttam applicab: “per quelle inattuale i singoli possono richiedere risarcimento da manacata attuazione, purché esse prevedano diritti”: ciò si ricavare dal “sistema del TrCE” e da [art 5 TrCE], in base al quale St sono tenuti ad adottare misure necessarie per esecuzione obblighi comunitari; la motivazione non è delle più limpide e dimostra come le corti, soprattutto CS come CGCE, possono far dire ciò che vogliono a norme da interpretare
· “efficacia diretta acc 3CE/St terzi” deve riconoscersi, semprechè tali acc contengano norme complete, che non siano destinate ad essere completate da atti degli organi comunit; anche qui vale princ che adattam a tr significa anche adattam degli atti che tr considera vinc, come si è anche pronuncita [sent CGCE 82]; ad es: [art 300 TrCE] “vinc per St membri acc stipulati da CE”
· rango norme comunitarie: sul punto CC ha più volte cambiato opinione: l’ultimo con [sent CC 84] è filo-comunitario ma basato su forti pressioni CGCE; CC non solo ritiene che 1) dir comunit direttam applicabile prevalga su L. interne, sia anteriori che posteriori, ma anche 2) che qualsiasi operat giuridico e giudice deve disapplic L. St in caso conflitto con norma comunit dirett appl
· tutto questo discenderebbe automaticam da [art 11 C] che riconoscerebbe coordinam tra dir interno/comunit secondo la ripartizione di comp volute da TrCE, impedendo che norma interna incompatib venga in rilievo: obbl giudice non applicaz dir interno
· in precedenza 1) [sent CC 75] e 2) [sent CC 170/84] ha affermato che L. contrarie a norme comunit direttam applicab violasser art11C e fossero perciò illegittime, ma fu fortem osteggiata da CGCE per i suoi effetti paralizzanti: gli operatori giurid interni non avrebbero potuto applic norma comunitaria prima che la L. fosse annullata, annullamento che tra l’altro ha efficacia ex nunc
· 1) [sent CC 75]: furono stigmatizzati suoi effetti paralizzanti con [sent CGCE 78 caso Simmenthal]: pronunciata per reagire a paralisi, che riassume il nuovo indirizzo giurisprudenziale CGCE, a cui oggi CC si è ormai avvicinata
· 2) [sent CC 170/84] CC si occupa soltanto dei Regolam, mentre 3) [sent CC 85] estende argomenti svolti nella precedente a tutto dir comunit “immediatamente applicabile”, ivi comprese le sent della CGCE; anche se è vero che in sentCC84 si respinge tesi invalidità e si vuole annulam norma, ma è anche vero che anch’essa arriva al risultatao dell’automatica disapplicabilità della norma interna ad opera del giudice, attraverso la tesi della “inoccupabilità” da parte del dir interno dello spazio del dir comunit
· secondo [Corte di Lussemburgo]: atti legislativi interni contrari a dir comuunit nemmeno dovrebbero considerarsi come validam formati, e ciò spiegherebbe possibilità di “isapplicarli automaticam” senza ricorrere ad organi di giustizia costituzionale
· sembra che CC abbi afatto dire ad art11C, dalla formulazione assai generica e sfuggente, riguardante non solo le Com Eu ma qualsiasi Oi, cose ¹ in tempi ¹; in realtà né [Lav Prep art11C], né la lettera, né il suo spirito, avallano tesi CC: tutto ciò che può ricavarsi da tale norma e dalla formula delle limitaz di sovranità in esse contenuta, è che le Dec delle Oi possono aver efficacia anche senza atti di esecuz ad hoc
· il volerne dedurre criterio di coordinam tra norme int/interne nel senso di una prevalenza formale ed assoluta di quelle int , e per di più limitando tale prevalenza a norme comunit, è cosa assai dubbia
· il discorso è ¹ dal punto di vista pratico: ultima presa di posizione della CC che rimette ad interprete il compito di far prevalere dir consuet, va salutata con soddisfazione: alla luce, e riprendendo, quel princ di “specialità” nell’interpretaz dei tr introdotti, che non poss mai considerarsi abrogati per incompatib da L. interne success, potendo solo derivare da volontà denunciata da legisl
· ove tale ipotesi di denuncia volontà, poco realistica, si verificasse soccorrerebbe [art 3 L. Cost. 3/2001] che ha modificato [art 117 C] – già visto con tr – che impone rispetto non solo di norme int, ma anche, espressamente dei vincoli comunit
· anche in 2) [sent CC 170/84] in presenza di L contro TrCE non potrebbe ess giudice comune a disapplicarle, ma CC che ne dichiari illegittimità per violaz art11C; oggi potrebbe farsi ricorso ad art3L.Cost3/2001 evitando di far tutto dire ad art11C
· rapp dir comunit/norme cost: [scritto CONFORTI 66]: “la partecipaz dello St alle Com Eu non comporta la rinuncia a priori di difendere princ costituz”; tale controllo deve verificarsi cum grano salis, cioè a salvaguardia delle sole norme “materiali” della C = che tutelano dir fondamentali ¹ “strumentali” = sulla formazione delle L. e sull’orgne dei pot dello St
· in serie di sent assai note CGCE ha ritenuto che tutela fondam DU non è estranea a dir comunit anche se non è prevista in TrCE, CECA, EURATOM: è rilevabile per sintesi tenendo presenti: a) “tradizioni cost comuni a St membri”, b) Conv DU vinc tali St
· prassi della CGCE ha trovato poi conferma in: 1) [art 6 p2 Tr Maastr 93]: “l’UE rispetta i fondam DU previsti da [CEDU 50]” 2) [Carta dei Dir Fondam dell’UE 2000], proclamata a Nizza da Cons UE, ma priva di forza vinc: è da considerare una sorta di Dich di Princ a livello Regionale (anche se c’è chi la considera primo nucleo di Cost St Uniti d’Eu), e attinge ai tr sui DU; c’è da prevdere che essa sarà largamente utilizzata da CGCE per ricostruzione tutela dir fondam in ambito comunitario
· parallelamente a sviluppo giurispr CGCE, anche CC dopo certa cautela iniziale, si è attestata su posizioni europeiste: a) [sent CC 65]: aveva affrontato probl se configgessero con C certe norme del TrCECA che prevedevano comp esclusiva CGCE contro i provvedim dell’Altà Autorità nei confronti dei cittadini degli St membri; ed aveva deciso di poter esercitare in linea di princ il proprio controllo; b) [sent CC 73]: CC ha stabilito che:
- ordine comunit e quello interno sono due sistemi distinti e separati anche se coordinati fra loro
- norme comunit (non qualificabili né come dir int/straniero/interno) devono avere piena efficacia obbligatoria ed ottenere diretta applicazione in tutti St membri
- ordinam comunit risulta caratterizzato da proprio complesso di garanzie statuarie e da un proprio sistema di tutela giuridica
- i Regolam comunit si sottraggono al controllo di costituzionalità perché appartengono ad ordinam comunit
§ una simile giurisprud è stata ripresa anche da Corte Cost tedesca, ma è da notare che oggi sia questa sia CC hanno ripreso, in realtà più teoricamente che praticamente, una certa distanza da CGCE; con [sent CC It 89] ad es si è riservata di verificare se qualsiasi norma del TrCE, così come interpretata ed applic da istituzioni e organi comunit, venga in contrasto con princ fondam

· 5) COMPETENZE DELLE REGIONI: quando di interferisce in materie che in It sono oggetto di legislaz Reg – sia esclusive sia concorrenti – la > parte dottr sia “statalistica” che “regionalistica” pone accento su [art 5 C] relativo ad “unità ed indivisibilità Rep”: è sostanzialm d’accordo nel ritenere che a dare forza formale al di nel nostro ordinam è il pot centrale
· tale opinione sembra essere sostenuta anche da CC, e trova espressa conferma anche in Cost in [art 10 C] su a) dir consuet; per b) tr: la medesima opinione trova conferma nella prassi dell’OdE dato con L. Ord.
· Il quadro non sembra mutato nemmeno alla luce della [L. Cost 2/2001] che ha modificato Tit V- parte II Cost
· Probl del coordinam legislaz regionale/statale in materie regolate da di sia “successivo” alla sua immissione nel dir interno
· Un princ che può dirsi pacifico è quello, da parte della Reg. del rispetto degli obbl int: princ espressamente sancito in a) taluni St Regionali, b) [L. Cost 3/2001], che obbl legislatore regionale a rispetto vincoli derivanti da ordinam comunit e obbl int
· Ma sussistono ulteriori limiti a potestà legisl Reg? prassi it fino a modifica cost 2001 era in max parte attinente ad attuazione più del dir comunit che int, ma non ha mai dato una risposta certa e soddisfacente
· Ad inizi [anni ‘70] sia legislatore che CC partirono da posizioni di assoluta e inammissibile compressione delle comp regionali: muovevano da idea che tutto ciò riguardasse di /dir comunit, rientrando nella materia “affari esteri”, riguardasse solo St
· In partic secondo CC il rispetto di obbl int non doveva considerarsi solo come limite negativo = no rilievo solo con adozione da parte della Reg di atto legisl/ammvo; ma come “limite positivo” = compet organi statli a tutta att legisl/ammva per attuazione
· Ma come evitare che le reg fossero spogliate delle loro attribuzioni? Sempre secondo CC, le Reg avrebbero potuto essere ammesse a attuaz e specificaz del di/dir comunit solo mediante stumenti che garantissero a St facoltà di controllo e sostituzione: “delega da parte degli organi centrali”
· è assurdo pretendere che in epoca in cui di, e di più dir comunit, incide su vita comunità st, sia da riportare a materia “aff esteri”
· posizione CC si è poi andata modificando anche per effetto critica precedente: ha finito col riconoscere “comp autonoma ed originaria” delel Reg a partecipare, per materie di loro comp, ad attuaz del di/dir comunit direttam applicabili
· ma d’altro canto CC ha continuato a fondarsi su limite del rispetto obbl int e comunit per dedurre pot dello St di sostituirsi alle reg quando si tratta di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi medesimi
· CC inoltre non ha limitato pot sostitutivo St a 1) inerzia Reg, ma lo ha esteso in modo da lasciare incerti i suoi confini e da giustificare molteplicità di interventi degli organi centrali , come in caso di: 2) “urgenza”, 3) “esigenze di uniformità sorrette da interesse nazionale”, 4) “finalità attuative”
· Prasi successiva ha finito col non poggiare su basi solide, adottando situaz incerte e insoddisfacenti e con ricorso ad espedienti
· È da riconosce peraltro che una funzione di eliminaz di conflitti è svolta preventivam, anche sul piano pol, da [Conf St-Reg]
· A prassi fin qui descritta fanno eco disposizioni [L. 3/2001]: [art 3]: demanda a L. St il compito di disciplinare le modalità del pot sostitutivo St in caso di inadempienza Reg, + [art 6]: specificazioni pot sostitutivo Gov (unità , incolumità e sicur pubbl,…)
· Per [CONFORTI]: “sia prassi sia disposizioni continuano a fornire soluzioni incerte e insoddisfacenti”; ciò che ancora può giustificarsi è l’attribuzione agli organi centrali del pot sostitutivo solo – e solo! – in caso di “inerzia/inadempienza Reg”, vista che poi la resp sul piano int e comunit resterà in mano a St; nulla di più

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