Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

Diritto internazionale 4

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· Gerarchia fonti int:
1) norme consuetudinarie, con 1 bis) principi generali di dir (comuni ad ordinam interni)
2) tr, con fondamento della sua obbligatorietà nella norma consuetudinaria pacta sunt serranda
3) fonti previste da acc (atti delle oi)
· Una norma di grado inferiore può derogare ad una norma superiore solo se questa lo consente: le consuet sono così vinc da non poter ess derogate da tr? No, secondo opinione comune consuet sono “flessibili” e perciò derogabili da acc
· Data flessibilità consuet e dato carattere ratione personarum dei tr, si può dire che onsuetud hanno caratt gen, mentre dir parttizio finise col prevalere sul consuetudinario perchè dir partic finisce col prevalere sul generale
· Anche per 1 bis) princ gen di dir comuni ad ordinam interni vale regola della derogabilità mediante acc, come dimostra [art 27 Conu]: “St membro del CS deve astenersi dal voto se questione lo riguarda”, ma limita tale obbligo a questioni di minore imp: no per a) proposta di espulsione dall’Onu, b) adozione misure coercitive a tutela della pace; norma che protegge le grandi potenze, che hanno anche ir di veto, contro princ gen nemo judex in re sua
· Se tutti concordano per flessibilità consuet, lo fanno anche per inderogabilità ius cogens (norme congenti): [art 53 CV sdt 69]: “è nullo qualsiasi tr che al momento della conclusione è in contrasto con norma imperativa del di gen”, dovendosi intendere per “norma imperativa”: “norma accettata e ric dalla com int di St come norma inderogabile”
· Tale ius cogens è però sempre modifiabile da norma cogente successiva
· [art 64 CV sdt 69]: “qualsiasi nuova norma imperativa che si forma, fa venir nullo ed estinto ogni contratto in contrasto con essa”; art è nella parte relativa alle cause di estinzione dei tr, + [art 66 CV sdt 69]: “controversia circa invalidità acc per contrarietà ius cogens può essere decisa da CIG su ricorso unilaterale di una delle parti” (solo): è norma di carattere eccezionale dato che tale possib non esiste per nessun altra causa invalid/estinz, che ad oggi non ha trovato applicaz
· la CVsdt69 parla i ius cogens ma non indica quale è, né a far lue sulla materia aiutano LavPrep, né dalla dottrina la quale è solita procedere ad esemplificazioni; tale gruppo di norme va perciò individuato in [art 103 Conu]: “in caso di contrasti tra obblighi assunti in base allo Statuto ed obbl in base ad altro acc, sono prevalenti quelli derivanti da Statuto”: gli St, anche se non sempre si sono comportati lealm verso organi Onu, mai hanno messo in dubbio prevalenza princ della Conu: non è più semplice disposizione pattizia, ma come norma consuet cogente
· la riprova di art103conu come ius cogens è fornita da [art 30 CV sdt 69]: “le norme successive abrogano le anteriori, ma fa espressa riserva art 103 Conu
· [SCISO] ha rilevato che art103conu sancisce prevalenza obbl derivanti da Conu su altri, ma non l’invalidità di questi ultimi: import pratica di tale precisazione: ipotesi in cui obbligo da Conu sia temporaneo, alla fine gli altri torneranno validi; è più plausibile perciò l’inefficacia dell’acc incompatibile anziché la sua invalidità
· lo ius cogens int è da intendere in termini di inderogabilità e non di invalidità
· le norme [Conu] dalla quale discendono veri e propri obbl per St, e quindi rientranti in art 103, non sono molte:
1) divieto della minaccia e dell’uso della forza nei rapp int [art 2 p4]: princ secondo opinione comune condivisa diventato princ consuet con [sent CIG 86 Usa-Nicaragua] caso attività milit-paramilit in Nicaragua; eccezion fatta per autotutela individuale e collettiva nel solo caso di risposta ad attacco armato [art 51]
2) princ della ollaboraz St in campo ec e soc [art 56]: da cui si può ricavare divieto di comportam che ledano irrimediabilm ec di altri St e ogni possibilità di collaborazione
3) princ del rispetto della dignità umana nel settore umanitario [art 1 p3] + [art 55], rafforzato dalla prassi
4) princ autodeterminaz popoli [art 1 p2], nel settore della deolonizzaz, che nella prassi non ha assunto significato corrispondente a suo nome, ma quello meno esteso di “condanna della soggezione di un popolo ad un Gov straniero”
· contrario al 1) princ del divieto uso forza c’è [art IV Tr di Garanzia 1960 rel a Cipro]: autorizza uso forza a Grecia, UK e Turchia in caso della modifica situaz Cipro; letto alla luce però degli art2p4-51conu, è da escludere che autorizzi uso della forza dei 3 Paesi all’infuori dell’attacco armato altrui; a parte uso forza “interna” (polizia) che non rientra in Conu
· maggior fondam contro uso forza ha [art 6 Tr Amicizia Urss-Iran 1921], tr dichiarato decaduto dall’Iran nel 1979: “dir intervento Urss se i fosse invasione Iran o Urss fosse minacciata”, e intervento non era sottoposto a consenso Iran
· [RONZITTI]: “divieto uso forza ha carattere cogente, ma non vi rientrano gli interventi umanitari”, ossia azioni violente dirette a salvare vite umane ei propri/altrui cittadini; perciò tali interventi violerebbero divieto uso forza ma non in quanto ius cogens bensì come illeciti minor generis (con conseguenza che tr che li prevedono sarebbero applicabili); la tesi per quanto suggestiva [CONFORTI] non l’accetta poiché ius cogens riguarda art103conu, il quale non prevede intervent umanit come eccez uso forza
· invalidità per contrasto 4) princ autodet pop è stata prospett da [GIARDINA] per [AccCampDavid78] e [TrPace Egitto-Israele79] rel a sorti abitanti striscia Gaza; ma anche qui i 2 acc dovrebbero ricev interpr conforme princ autodet
· solo se da princ gen si scende a norme più circoscritte è possibile dare senso a art103conu: si ricava che tra settori di comp Onu l’unico che ha obblighi a carico degli Stati è il mantenim pace; per coop ec e soc si limita a disciplinare pot di raccomandazione organi; gli obblighi rel ad art 103 sembrano perciò quelli connesi al pot del CS [Cap VII Conu] in particolare di decidere misure non implicanti l’uso della forza
· norme che regolano cause invalidità/estinzione tr sono derogabili? No, anch’esse inderogabili: regolano la struttura dell’acc e non il contenuto: sono su un piano superiore nel senso della forza formale al tr stesso: qualsiasi clausola contrattuale che stabilisca una deroga ad esse ne resta pur sempre soggetta!
· Per gli atti delle oi, il limite oltre il quale non possono erogare a norme dei tr che ne prevedono l’emanazione va risolto caso per caso: in ogni Statuto vi si possono trovare norme sia derogabili che cogenti
· La regola fondam secondo cui tr possono derogare a consuet tranne ius cogens è da estendersi anche alle fonti previste da acc; in caso di dubbio deve ritenersi però – se non lo fa già lo statuto – che lo statuto imponga l’osservanza del di gen

IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA INTERNAZIONALE E INTERNA (POLIZIA) DEGLI ST NEL DI

· Il di consuet, pattizio – anche da fonti previste da acc – si snoda tutt’intorno all’idea che ci debbano ess dei limiti all’uso della forza da parte degli St: distinzione: a) forza int: di tipo bellico, con operaz militari [Dich aggressione data da Dich Ass Gen Onu], b) interna: è intesa come pot di Gov, esplicato sugli individui e sui loro beni; non si può identificare semplicem come forza materiale e quindi solo come polizia/esecuz forzata beni e condanne penali, cioè come “jurisdicion to enforce”: anche sent dich giudice/l con provvedim concreto possono costituire un comportam illecito
· Finchè a comando astratto non segue applicaz a caso concreto non si può parlare di violaz del di: il contenzioso è sempre su questioni concrete; att astratta non interessa di neppure quando forma conv int (violaz con non adozione legge?!)
· Lascia perplessi [sent TPIEx-Ju 1998]: Tpi ric che normal “St che non prende misure legisl e ammve per adempiere ad obbl int non incorre in resp int finchè non ci sono casi concreti contrari a detti obbl”; ritiene però che le cose siano ≠ nel caso del divieto int di tortura per l’imp del divieto; ma non c’è prassi in tal senso
· Il pot di Gov è perciò a metà strada tra astratta att normativa e esercizio coerizione materiale: per [CONFORTI] alla luce della prassi l’att di mero comando, anche se indirizzata a persone det e vertente su questioni concrete, non ha rilievo nel di se non accompagnata dall’agire coercitivo
· Es azione coercitiva intrapresa: [Anti Terrorism Act 1987 Usa caso chiusura Missione OLP c/o NU]: la L. provocò conflitto con NU in quanto consid contraria a conv regolante rapp Onu/Usa rel a sede Onu(per i più su Miss già iniziata)
· Sia per forza int che interna, ciò che è delimitato dal di è l’azione concreta su persone e beni; si dice anche che certi fenomeni (internet) essendo incoercibili, svolgendosi in spazi e modalità non colpib o intercettab, sfuggono a pot di Gov
· Se si attribuisce a consuet lo scopo di limitare pot statale, si è attaccati a concezione “classica” del di, secondo cui assicurerebbe la mera coesistenza fra St; ciò mentre è certo che valori di coop e solidarietà tra St sono perseguiti massicciamente: il di come limite al pot di Gov è solo uno schema entro cui vanno tutte le norme ≠ dalla forza int dello St

LA SOVRANITA’ TERRITORIALE

· 1° consuet su limitaz pot gov St è sulla sovranità territoriale: si affermò quando cessò il SRI e ogni forma i dipendenza anche formale dei singoli St a Imperatore/Papa: [QUADRI]: “il territorio era tutto: gli individui erano pertinenze del territorio. Il potere dello St sulle persone e sulle cose non era che una derivazione del potere sul territorio”
· ogni St ha obbligo di non svolgere su territorio altrui azioni coercitive: in ogni caso violazione sovranità territoriale c’è solo se si ha: a) presenza fisica, e b) non autorizzata, dell’organo straniero sul territorio
· illecita anche se moralm giustificabile fu la cattura da parte di agenti israeliani del criminale nazista in territorio argentino, illeceità affermata con [Ris CS 1960 caso Eichmann]
· presenza/esercizio di pubbl funzioni di organi stranieri è autorizz in serie di ipotesi tipiche: a) diplomatici, b) consoli, c) regime delle capitolazioni: alcuni St che venivano ritenuti poco affidabili sotto l’aspetto dell’ammne della giustizia (Imp ottomano, Cina) consentivano agli europei di essere giudicati dai consoli dei loro St; regime cessato totalm post-2GM
· St libero nel proprio terr di fare ciò che vuole, di disporre come crede delle risorse naturali; tutto questo in linea di princ perchè di fatto la libertà dello St, nata come libertà assoluta, è andata via via restringendosi con sviluppo di
· I limiti a libertà St fanno parte di norme conv che St hanno liberam accettato (libertà di vincolarsi), tranne eccezioni del di cosuet e riguardano: 1) stranieri, persone fisiche e giuridiche, 2) organi stranieri, 3) St stranieri; ma tali limiti non sono oggi così imp perchè onfluiti nelle norme che tutelano tutti gli esseri umani
· [Ris Ass Gen Onu 74 con Carta dei Dir e Dov Ec degli St]: princ della sovranità permanente dello St su risorse naturali: “dir St di scegliere proprio sistema ec, pol, soc, cult conformemente alla volontà del suo popolo, di scegliere i suoi obiettivi e i suoi mezzi di sviluppo”; attaccamento dei PVSa questi princ che dich completamente
· per acquisto sovranità terr vale “effettività”: l’esercizio effett del pot di gov fa sorger dir eserc escl del pot di gov stesso
· molti aspetti dell’aquisto sovr terr hanno perso attualità perchè non esistono terr non anc scoperti, ma ci sono tutti St
· [Ris Ass Gen Onu 1966-67 caso Namibia]: Namibia ex-col tedesca passata al Sud Africa post-1GM a titolo di mandato della SdN e ammessa al Gov di Pretoria; Ass Gen voleva decolonizzaz Namibia, ma Su Africa non voleva collaborare: decise così di porre fine a mandato SdN avocando a sé ammne in vista della sua indipendenza: nel 1967 è creato un organo di Gov del terr, il Cons NU per il Sud Ovest Africano (Namibia) composto da 11 St membri: tale Gov nn era effettivo data la persistente presenza sudafricana in Namibia; questa è indipendente solo dal 1990 post-fase costituente
· [DOTTRINA STIMSON]: Segret St Usa, 1932: tentativi fatti tra le due GM di limitare portata princ effettività e disconoscerre espansione territoriale fruttoo i violenza o gravi violazioni di norme int
· oggi la prassi è anc nel senso che effettivo e consolidato terr conquistato omporti acquisto sovranità terr; terr a) illegittimam acquistato, o b) non rispettato princ autodet pop, o c) sempre che ci sia contestazione gran parte St com int: nei casi a) b) c) gli St saranno tenuti a “isolare giuridicamente” St violante obbl int
· vi è sempre perdita sovranità da parte i uno St e acquisto da parte di un altro (il princ effettività è sempre decisivo)
· l’espandersi della sovranità sul terr di altro St comporta, salvo ≠ pattuizioni, il passaggio delle proprietà pubbliche e private: [CV sssimdb,a,ds 83]: princ che la proprietà di dir interno segue la soret della sovranità terr e, come per i debit contratti con altriSt, opera trattam partic per St già sottoposti a dominio coloniale, attribuendo loro non solo i beni nel terr, ma anche mobili e immobili che si trovino all’estero e la Potenza se ne era appropriata durante regime coloniale; è chiaro che applicandosi alla lett una norma simile si inciderebbe su consistenza musei (ferma opposiz St sviluppati)

I LIMITI DELLA SOVRANITA’ TERRITORIALE: 1) EROSIONE DEL DOMINIO RISERVATO, 2) RISPETTO DEI DIR UMANI, 3) PUNIZIONE DEI CRIMINI INT, 4) LIMITI RELATIVI A RAPP EC E SOC, 5) PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, 6) TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI, 7) TRATTAMENTO DEGLI ORGANI STRANIERI (PARTICOLARMENTE AGENTI DIPLOMATICI), 8) TRATTAMENTO ST STRANIERI, 9) TRATTAM DELLE OI

· 1) EROSIONE DEL DOMINIO RISERVATO: tendenza di ad ingerirsi nei rapp interni a comunità stat con norme che riguardano intera com int senza distinzione tra cittadini, stranieri, apolidi: la comp interna-domestic jurisdiction – materie di cui il di si disinteressa e quindi per le quali St è libero da obblighi – è progressivam erosa
· libertà St imporre/concedere cittadinanza: tradizionalm rientrante nel dominio riservato, non è più senza limiti: si è consolidato il princ della [sent CIG 55 caso Nottebohm] che “non può ess considerata legittima l’attribuzione della cittadinanza in mancanza di legame effettivo individuo/St”

· 2) RISPETTO DEI DIR UMANI: azione dei Gov nei confronti dir e dignità umani tradotta in atti imp dal punto di vista pol, ma con scarso valore giuridico, come:
a) [DUDU 48],
b) [Atto Finale della Conf Helsinki su Sic e Coop in Eu - AFCHsSCE],
c) [Carta dei Dir Fondam dell’UE – CDFUE];
oppure sulla predisposizione di numerose Conv:
su scala universale: [2 Patti NU] a) [1 sui dir civ e pol – sdcp], b) [sui dir ec, soc e culturali – sde,s, c]: ratificati da quasi tutti i Paesi della com int dall’Afghanistan fino allo Zimbabwe, anche St che non hanno grande familiarità con tutela persona umana: non è ingiustificabile che tali st abbiano aderito per mera propaganda
su scala regionale: c) [Conv Eu per la Salvaguardia dei Dir Uomo e le Libertà Fondam - CESDULF],
d) [Conv Interamericana sui Dir Umani – CInterUsaDU],
e) [Carta Africana dei Dir Uomo e dei Popoli – CADUP]
e inoltre: [Conv sulla Prevenzione e Repressione del Genocidio 48], [Prot sui rifugiati 67], [Conv sui Dir Pol della Donna 52], [Conv sugli Apolidi 54], [Conv delle NU sui Dir del Fanciullo]
· norme consuet su dir umani, precisam dei pgddrdNC: protez di un nucleo fondam e irrinunciab di dir umani = “gross violation”: violazioni gravi e generalizzate (pratiche di Gov partic disumane): 1) apartheid, 2) distruz tot o parz di gruppo etnico, razziale o religioso, 3) tortura, 4) trattam disumani e degradanti; sulla contrarietà allo ius cogens di tali pratiche concordano tutti gli St e si è pronunciata, anche se incidentalm, la cig [sent CIG 70 affare Barcelona Traction]
· nonostante tante dich e norme le gross violation continuano ad ess praticate: tortura: [art 1 Conu contro tortura 87] e [CEDU]: “si distingue dai trattam disumani e degradanti solo per la maggiore intensità delle sofferenze fisiche e psichiche”; [sent CorteEDU 99 caso Selmouni vs Fr]: “esigenza sempre più sentita proteggere dir uomo omporta che trattam prima ric come disumani e degradanti, possano poi qualificarsi come trotura”
· obbl St di rispettare dir umani non è solo “negativo/di astensione”, ma anche obbl “positivo/di protezione”. Lo St deve vegliare affinché violaz non vengano commesse da individui nel suo terr, attraverso tutte misure idonee reprimerle
· a mat dir umani si appl “regola del previo esaurimento dei ricorsi interni: violaz delle norme consuet sui dir umani non può dirsi consumata finhè esistono nello St rimedi adeguati ed effettivi per reprime violaz e offrire congrua riparazione; tutte le conv sui dir umani contengono la regola del previo esaurimento

· 3) PUNIZIONE DEI CRIMINI INT: tema che si intreccia con quello dei dir umani; la loro caratteristica è che danno responsabilità propria delle persone fisiche che li commettono: regole che si indirizzano direttam agli individui concorrendo alla formazione della loro soggettività int
· oggi tentativo di istituire Trib specializ per loro repress: istituiti e funzionanti: a) [TS-ExJu], b) [TS-Rw]; solo progettato: c) [CPI]; ma per la > parte punizione affidata a Trib Interni nell’esercizio della sovranità territoriale
· categoria dei crim int individuali è abbastanza recente: inizia post-2GM, anche se qualche forma c’era anche prima disciplinata però in maniera ≠, come: a) pirateria: qualsiasi St poteva catturare nave pirata e punire membri equipaggio, b) crimini di guerra: attualm costituiscono imp componente crimen iuris gentium, ma una volta era poco esteso: la punizione dei criminali era limitata a St belligeranti e si riteneva dovesse cessare con fine ostilità (clausola di amnistia)
· distinzione crimini individuali: ripartizione da [Acc di Londra 1945 – istituz TribNorimb]:
1) “crimini vs pace”, 2) “crimini vs umanità”, 3) “crimini di guerra”
· [artt 5-8 St CPI Roma98novig]: prevde 4 crimini:
1) [art 5]: “crimini vs pace“ = aggressione: non c’è una definizione, che è rinviata ad una futura modifica della conv: per ora non esiste prassi significativa, se si eccettua punizione criminali nazisti del TribNorimb; per [CASSESE]: “l’aggressione è qualificabile come crimine int individ solo quando è scatenata su larga scala e produce gravi conseguenze”, che per ess commessi necessitano perciò di grossa orgne, di solito statale, univa che è in grado di proporre attacchi estesi e sistematici a popolaz civile: ne consegue duplice resp int: a) dello St, b) dell’individuo-organo
2) [art 6]: “genocidio” – considerato a parte ma ricompreso in 3) “crimini vs umanità”: ripresa definizione tradizionale: genocidio = distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso
3) [art 7]: “crimini vs umanità”: omicidio, riduzione in schiavitù, deportazione, privazione libertà, tortura, violenza carnale, prostituzione forzata, apartheid, atti disumani, persecuzioni
4) [art 8]: “crimini di guerra”: riproduce crimini vs umanità, si riferisce anche a atti tipici del t di guerra, ma perseguibili, a ≠ del passato, anche cessata guerra, corrispondenti a violaz [CG 49] sul dir umanitario i guerra, arruolam forzato i prigionieri, presa di ostaggi, attacchi vs obiettivi civili,…; anche questi atti cmq per ess considerati crimini int individ devono far parte di un programma politico o comunque ess condotti su larga scala
· non è escluso che crimini vs umanità che comportino gravi sofferenze e sono attacco esteso e sistematico possono ess commessi da gruppi di privati non organi di St [11/9]: in realtà però larga parte com int per far salva la lotta dei MLN è contraria all’equiparazione pura e semplice del terrorismo ai crimini vs umanità
· dir consuet: punizione reato comune ≠ crimine int: universalità della giurisdizione statale: ogni St può procedere a punizione indipendentemente da dove è stato commesso crimine, pur dimostrandosi collegam con lo St del giudice, normalm attraverso la commissione del reato nel terr dello St (“territorialità della L. penale”) => lo St è libero di esercitare sua giurisdiz su suoi cittadini, mentre lo straniero può ess sottoposto a giudizio penale solo se sussiste un collegam con lo St del giudice: questa limitazione viene meno quando si tratta di crimine int; la ratio è che lo St che punisce il crimine persegue un interesse proprio di tutta la com int; inoltre:
a) puniz criminali int può aver luogo anche quando il colpevole è stato catturato all’estero illegittimamente [caso Eichmann] e [sent CassazFr 83 caso Barbie], violando sovranità st in cui si trovava
b) St è libero di escludere prescrizione dei crimini int; tale imprescrittibilità è prevista da molte leggi st, nonché da sent interne che l’hanno appllicata sostenendo che sia imposta dal di gen; è mq da sostenere che un pddicrdN che impone l’obbl di considerare come imprescrittibili i crimini vs umanità sia in via di formazione
c) St può limitarsi a concedere estradizione e St che intende punire criminale
· in tutti questi casi lo St può ma non deve farlo (facoltà)
· la situaz è ≠ per dir pattizio essendo numerose le conv che contengono la regola “o estradare o giudicare” (aut dedere aut judicare), come [art 5 Conu contro Tortura 87], e le conv.i sulla repressione del terrorismo nelle sue varie forme come [Conv Montreal 71 sulla Sic Aviaz Civile]; d’altro canto sul piano pratico distinz può/deve non è imp perchè in mat penale gli obbl int restano inattuati se mancano norme interne che indichino precisam fattispecie delittuosa e pene
· univers giurisd pen si vede in [sent CappUsa 85 caso Demanjuk-Petrovski]: si trattava di stabilire se Israele potesse punire criminale nazista; e nella [sent HoL 99 estradiz ex-CdS Pinochet]
· universalità della giurisdizione civile: affermata dalle corti statunitensi, sia pure sulla base di norme interne in materia di resp civile extra-contratt, può considerarsi come avallata dal di gen
· sempre più spesso nei Paesi dove è eliminato Gov che ha commesso violaz gravi dei dir umani come Pinochet in Cile/Sud Africa post-apartheid si tende a stendere un velo sul passato con 1) “leggi di amnistia”, o 2) la creazione di “Commni di verità e riconciliazione”; tutto ciò riguarda St dove violaz è stata commessa e quindi non è idoneo ad impedire altre violaz in altri St
· perciò crimine int è punib anche senza collegam con giudice St: ciò però non significa che criminale può ess giudicato anche “in contumacia” = non fisicam presente sul terr dello St giudicante; la prassi non autorizza ciò: tutti i casi: A) hanno riguardato individui presenti sul terr, B) tale presenza al processo è anche applic a TPI essendosi sempre fatto per TS-ExJu ed essendo previsto da [art 63 St CPI], C) lo stesso princ aut dedere aut judicare muove dal presuppst che non si giudichi in contumacia => finendo per ess, il giudic in contumacia, non interess della com int ma imperialismo giurid
· puniz crim int individuali può riguardare organi supremi dello St come CdS, CdG, singoli Min: si pone allora il problema della compatibilità con le immunità di cui tali organi godono per il dir consuet o pattizio

· 4) LIMITI RELATIVI AI RAPP EC E SOC: molti sono i limiti della sovranità st da parte del “dir int ec”: momenti di > interesse nella disciplina rapp St industrializz/PVS; trattasi di un settore dove non ci sono norme consuet ma molte 1) conv, ma è anche vero che molti princ sono stati enunciati da: 2) Ass Gen, 3) UNCTAD, 4) da altri organi Onu e oi a carattere universale, come i princ in: a) [Dich sul NOEInt], b) [Carta dei Dir e Dov Ec St – CDDES], c) [Dich della Conf Rio 92], d) [Dich 50° Anniv NU] che oltre a riepilogare princ delle dich preced sottolinea la necessità che tutti St partecipino attivam a globalizzaz, e) [Dich sul Dir allo Sviluppo] dove AGO considera lo sviluppo come dir umano
· è anche vero che tuto ciò non si è tradotto in norme consuet produttive di precisi dir/obbl, ma sono solo princ di carattere programmatico che descrivono solo come rapp PS/PVS debbano essere convenzionalmente regolati, come:
a) “acc sui prodotti di base”: tendono a stabilizzare p del prodotto e renderlo remunerativo per lo St produttore di solito PVS ed equo per gli St consumatori, b) conv con princ del “trattam preferenziale dei PVS”: le concessioni ai PVS, tariffarie e non, non sono soggette a reciprocità nei confronti del PS concedente od altro PS, c) iniziative dirette a predisporre codici di condotta delle attività delle imprese multinazionali
· tendenza alla liberalizzaz del commercio int, e in patic all’abbattim degli ostacoli alla libera circolazione e alla integrazione delle economie statali su base regionale; vari tentativi in dottr sono stati fatti per individuare norma gen, e i più interessanti riguardano le sanzioni previste dalla legislaz antitrust (ma in gioco c’è sempre il trattam di interessi statali) e sulla libertà di concorrenza (norme strumentali), come [Acc Usa-Austr 82] e [Memorandum Usa-Can 84]
· lo St non deve mq interferire negli interessi ec essenziali degli St stranieri, e cmq devono ess oggetto di una 1) “ponderazione” [LUZZATO], 2) avere il sopravvento se meritano maggior tutela [MEESSEN], e 3) lo St deve esercitare il proprio pot in una materia entro limiti “ragionevoli” [MANN, ROTH]; tutto ciò per reagire a pretesa Usa di imporre obbl a imprese di tutto il mondo ad es con [misure embargo gasdotto siberiano 81-82] o [misure su commercio con Cuba 96], pretesa che ha sempre trovato opposizione altri St, in partic Ue, poiché è “imperialismo giuridico”
· in questo consuet vi dice che è vietato esercitare potestà Gov sugli stranieri in assenza di “contatto adeguato con com territoriale
· un nutrito movimento convenzionale è quello che da anni 1920 va promovendo l’ILO per Lavoro e Sicurezza Sociale

· 5) PROTEZIONE DELL’AMBIENTE: limiti a libertà di sfruttamento delle risorse naturali del terr per ridurre attività inquinanti o che arrechino danno a terr e risorse presenti
· [Dich Stoccolma 72] e [Dich della Conf Rio 92]: problema dei “rapp di vicinato”: lo St ha obbl di evitare che suo terr venga usato per arrecare danno a terr di altro St; ciò riguarda soprattutto: a) afflusso di acque dal terr contiguo, e b) immissioni di fumi e sostanza tossiche da att industriali (partic acutezza post-Chernobyl); le 2 Dich non hanno i per sé forza vincolante, però esse corrispondono al di consuetudinario, come ha fatto notare – frettolosamente – anche la CIG
· però è azzarato ricostruire norme consuet per obbl a St per usi nocivi terr: l’unica eccezione può essere fatta per “acque comuni” per le quali è vietato qualsiasi utilizzo nocivo, come codificato da Commne di di Onu tramite [Conv sul Dir all’Utilizzazione dei Corsi d’Acqua 1997novig]
· forse può anche dirsi che dir osuet prevede “obbligo di informare St di imminente pericolo” da inquinamento per predisporre misure preventive adeguati, ma per resto no punti di riferim per dire della vinolatezza St al non uso nocivo del territorio; in fondo unico caso citabile [sent Arbitr Usa-Can 41 affare fonderia di Trail], fonderia canadese sul confine che ha danneggiato con fumo coltivaaz di contadini Usa: ma St erano giò d’acc che un certo risarcim fosse dovuto
· nel caso dell’Energia Atom St sono stati sempre restii ad ammettere loro responsabilità
· invece PVS sono sempre rimasti attaccati al princ della sovranità permanente sulle risorse naturali: vs loro sfruttamento
· non bisogna confondere obbl St su piano int con quello individui, o quello dello St sul piano interno
· si discute della validità consuet del princ del “chi inquina paga” che è un princ di di previsto dalla [Dich Conf Rio 92], ma che viene usato dai giudici interni come princ di resp interna affinché resp inquinatore pos ess fatta valere all’interno
· lo St è obbl dal di gen a gestire razionalm le risorse del proprio terr secondo i criteri: 1) dello sviluppo sostenibile?, 2) della resp intergenerazionale?, 3) dell’approccio precauzionale: evitare di invocare non ceretezze scientifiche per ritardare adozione misure antiinquinam? In assenza di prassi consolidata, la risp è sempre 1) 2) 3) negativa
· [sent CIG 97 caso Gabcikovo-Nagymaros Slovacchia-Ungheria]: la cig nell’indicare come attuare acc per costruzione di una diga sul Danubio, le invita a tener conto del princ dello sviluppo sostenibile
· fin qui era dir consuet ≠ dir pattizio: per usi nocivi del terr gli acc sia bilater sia multilater si sono andati moltiplicando, anche se è raro che comminino divieti precisi ma solo obbl di coopm di informaz, di consultaz tra le parti, ispirandosi sempre più ai criteri 1) ss 2) ri 3) ap sopra citati; vedi [interventi UNEP] e [Conv Bonn 76 sulla protez del Reno].
· Anche materia più generale della “gestione razionale risorse” il numero delle convenzioni va crescendo

· 6) TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI: 2 princ consuet:
1) allo straniero non si possono chiedere prestazioni e comportamenti se non c‘è sufficiente attacco straniero/com territ: l’intensità del pot di Gov su straniero e suoi beni deve ess proporzionata all’intensità del suo attacco sociale; ad es no prestazioni di natura politica (obbl servizio militare), fiscale, vincoli ad attività commerialii, sanzioni penali per reati che non hanno collegamento con St terr e suoi sudditi (salvo crimen iuris gentium)
2) “obbligo di protezione da parte dello St terr”: lo St deve predisporre misure idonee a a) prevenire, e a b) reprimere offese contro persona/beni dello straniero
· b) misure repressive offese allo straniero: occorre che St: disponga di normale apparato giurisdizionale affinché straniero possa far valere proprie pretese, contro “diniego di giustizia”: tale illecito si ha quando la giustizia è negata per difetto di tale orgne tenuto conto come modello l’ammne della giustizia di uno St medio
· PP - “Protez Persona” dello straniero aveva spec rilievo quando St era libero da vinc int relativam a protezione cittadini e apolidi rientranti nel suo “dominio riservato”, oggi però confluita nella protezione della persona umana in quanto tale
· PB - “Protezione Beni”: i beni possono essere legittimamente sacrificati dal punto di vista del di
· PI - “Protezione I” stranieri: rivendicazioni riguardo la sovranità permaente su risorse naturali dei PVS provengono da folto gruppo di St; si tratta di fare sforzo per operare una sintesi tra posizioni PVS-pro libertà St / PS-pro max protezione I stranieri => vincono PVS! = [art 2 CDDES]: “ogni St è libero di disciplinare gli I in conformità a proprie leggi, regolam, obiettivi di pol ec e soc” per evitare abusi passati per sfruttamento terr sottoposti a dominio coloniale; può essere considerata come attuale regola di consuet, a patto che tale libertà St, che sembra senza limiti, abbia invece il limite di garantire un’ “equa remunerazione del K straniero”
· Nella mat trattamento I stranieri va inquadrata disciplina delle “espropriazioni” e delle altre misure restrittive della proprietà, in partic delle “nazionalizzazioni”: prassi in mat prima della 1GM con grandi a) nazionalizz sovietiche e arricchita post-2GM con quelle b) St Est, e poi delle c) compagnie petrolifere da parte St Arabi, e infine quelle d) Usa latina
· Nessuno dubita libertà espropriare/nazionalizz beni stranieri, e neppure se siano necessari motivi di pubbl utilità visto che ciò è implicito in esse
· ma l’unica questione riguarda l’indennizzo: è lo St espropriante che lo deve dare? Si per le nazionalizz considerato che nessuno St si è mai schierato contro tale obbligo, essendo visto che: a) è previsto da [Dich di princ sulla sovranità permanente sulle risorse naturali 62] adottata dall’AGO, b) l’indennizzo si ricollega all’equa remunerazione del K come unico limite alla libertà dello St in materia di I stranieri
· se ciò è verò, però c’è molta confusione in prassi/dottr circa a) modalità pagamento, e b) quantum indennizzo: la tesi dei PS è che dovrebbe ess sempre “Pronto, adeguato, effettivo” ma essa non è mai riuscita ad affermarsi; oggi viene corrisposto nei modi più vari ed è oggetto di transazione tra St espropriante/St dello straniero espropriato
· è stato poi sostenuto da Gov in [caso Cile per nazionalizz rame] e [caso Trib Iran-Usa] che indennizzo debba ess corrisposto senza causare indebito arricchimento a danno compagnie espropriate, ma anche indebito arricchimento delle compagnie stesse che potrebbero arricchirsi non valutando i profitti derivanti dallo sfruttam risorse locali
· per ordine di idee simile vedi [art 2 CDDES] che prevede che: “lo St deve valutare indennizzo tenendo conto di ogni circostanza che giudichi pertinente” (indebiti arricchim)
· di illecito non può parlarsi qndo è dimostrab seria volontà di ragg acc con espropriato: che lo fissi o che prev sent arbitr
· se l’acc interviene fra St può anche sacrificare, per altri vantaggi, gli interessi del privato espropriato: mera appliaz del princ secondo cui uno St è libero di tutelare o meno proprio suddito che abbia subito un torto all’estero
· “debiti pubblici” St predecessore/stranieri caso mutamento terr: dottrina tradiz di fronte a prassi incerta, era favorevole a succ St nel deb pubbl, ritenendo che rispetto dir acquisiti rientrasse nel dovere di protezione degli stranieri
· ma tale prassi ha incontrato decisa opposizione PVS (loro deb con PS post-decolonizz); nella prassi recente invece, a es con smembramento Urss e Cecoslovacchia, può notarsi tendenza ad accollo da parte di St subentranti
· perciò mat tende a seguire i princ valevoli per gli St per la succ nei tr: tende ad ammettere successione nei deb localizzabili – contratti nell’esclusivo interesse del territorio – e non per deb generali St predecessore, salvo accollo preventivamente stabilito; come anche disciplinato da [CV sssmb,a,ds 83]
· nessun limite pone la consuet per ammissione/espulsione stranieri: vive in peino norma sulla sovranità territoriale, che comporta piena libertà sulle pol di immigrazione, permanente o temporanea
· nel caso espulsione si ritiene che non debba avvenire con modalità “non oltraggiose” e che venga lasciato lasso di “t ragionevole” per provvedere: ma tutto ciò non è che applicaz del dov di protez, ed in partic predisposiz misure preventive
· [art 3 Conu contro tortura 87] con norma = dir consuet: “obbligo St di non espellere/estradare persona verso St in cui rischia di essere sottoposta a tortura”; lo stesso è stato ricavato dalla CorteEDU da [art 8 CEDU 50] che prevede “rispetto della vita familiare e privata” laddove espulsione significasse ingiustific e sproporzion rottura unità familiare
· “Conv di stabilimento”: ciascuna parte si obbliga a riservare a pers fisiche e giuridiche condizioni di partic favore in tema di a) ammissione, b) esercizio att imprendit/professionali; particolarm imp sono le norme sul “dir stabilimento”, rel a libera circolaz persone in [art 52 TrCE]: quasi tot parifiaz cittadini/stranieri nell’ambito comunitario, perseguendo anche obiettivo della “cittadinanza europea” [artt 17ss TrCE]: a) libera circolaz amibito Ue, b) partecipaz ad elezioni locali nello St in cui si risiede, c) votare nello St i rappresentanti del Parlam Europeo
· se lo St non rispetta norme su trattam straniero compie illecito vs St a cui straniero appartiene: istituto della “protezione diplomatica”: lo St dello straniero maltrattato può assumere difesa prorpio suddito sul piano int, con a) proteste, b) proposte di arbitrato, c) contromisure, al fine di ottenere cessazione violazione e risarcimento danno
· “regola del previo esaurimento dei ricorsi interni” prima però che St agisca in protezione diplomatica: lo straniero deve aver esaurito tutti i rimedi previsti da ordinam St terr purchè “adeguati ed effettivi”; finché tali rimedi esistono per eliminare illecito/adeguata riparazione, le norme sul trattamento degli stranieri non si ritengono violate
· istituto della protez diplomatica (3) ha oggi carattere residuale rispetto ad altri 2 passaggi: non solo (1) esaurimento dei ricorsi interni, ma anche (2) è necessario che non vi siano rimedi int efficaci (corti int)
· lo St che agisce in protezione diplomatica esercita un dir di cui è il titolare lui stesso, e non il suddito: lo St con agisce come rappresentan o mandatario dell’individ; ciò comporta che esso può rinunciare ad agire/transigere per altri interessi; né in tal emateria viene in rilievo la personalità int dell’individuo
· altro problema è se “dal punto di vista del dir interno” Gov non è obbligato a protez diplomatica: No, per giurisprudenza interna, nel silenzio però di norme legislative e/o regolamentari
· istituto protez diplomatica è oggetto di contestazione dai PVS solo per quanto riguarda “rapp ec” con PS: [DOTTRINA CALVO]: internazionalista e diplom argentino, secondo cui “le controversie in tema di trattam stranieri sarebbero di esclusiva comp dei Trib Locali” (anche se attualizzata solo per rapp ec) contro la pretesa PS di intervenire militarmente giustificando intervento con protez sudditi; ad essa si sono per lo più ispirati St Usa Latina, anche inserendo nei contratti con imprese una clausola di rinuncia alla protezione del proprio St
· alla stessa “dottr Calvo” si ispira [art 2 CDDES] dove a proposito nazionalizzaz dice: “ogni controversia rel a indennizzo deve essere regolata in conformità a legislaz interna e dai Trib dello stesso St, salvo acc diversi”
· ricorso a dottr Calvo non va drammatizzato: nessuno può costringere St accusato i violaz norme su stranieri a trattare la questione sul piano int o arbitrale se esso non ha assuntop obblighi conv prima; ma d’altro canto nessuno può vietare allo St straniero di protestare, proporre arbitr, minacciare rappresaglie
· è erto cmq che istit protez dipl (IPD) è in declino per quanto riguarda difesa interessi ec e in partic I dei PVS: si diffondono infatti nella prassi gli strumenti diretti a garantire i privati contro rischi I esteri/nazionalizz e ad evitare una radicalizzazione dei conflitti di St importatori ed esportatori di K sul piano int
· il Centro Int per il Regolam delle Controverie in mat di I [ICSID] si affianca a strumenti classici di conciliaz/arbitr per giudicare su reclami direttam proposti da cittadini; un es recente di siffati strumenti è dato dal [Trib Iran-Usa]
· grande imp per protez stranieri ruolo giudice interno: lo straniero può ess maggiorm garantito contro le violazioni del di paradossalm attraverso esso che attraverso l’IPD da parte del proprio St nazionale; essi poss evitare il ricorso all’IPD
· l’IPD spetta infatti ad organi del pot estero, di solito dell’Esec, e quindi fortem condizionati da motivi politici
· la nazionalità delle persone giuridiche non è concetto definito e definibile come le pers fisiche dato che da legislaz interne non sempre risulta chiaro qual è il collegamento pers giuridica/St
· per quanto riguarda soc commerciali si deve aver riguardo a criteri 1) formali/legali (sede) o 2) sostanziali (> soci) per l’IPD? La CIG in [sent CIG 70 affare Barcelona Traction] si è nettam pronunc pro-1) Sede; ciò perchè non solo corrisponde al di gen, ma ha anche logica in relaz a pratica diffusa di legare Società a St “compiacenti” fiscalmente
· [sent CIG 70 affare Barcelona Traction]: la BT è Soc canadese, costituita con leggi del Canada e sede a Toronto, dichiarata fallita in Spagna dove ha esercitato produz/distribuz energia elettrica: CIG ha escluso che Belgio, lo St nazionale della maggior parte azionisti avesse titolo per agire in PD per danni causati da fallimento
· è dubbio, in mancanza di prassi certa, se regola della Sede per St Soc sia senza eccezioni: e in partic se l’IPD sia esercitabile a) dallo St a cui appartiene l’azionista, pers fis o giurid, quando la Soc si sia estinta, b) quando St violante/Soc abbiano stessa nazionalità (pers appartenente a Soc ha nazionalità ≠ da Soc, la quale ha nazionalità = St violante); fintantochè l’IPD esiste lo St nazionale dell’azionista può agire in entrambi le ipotesi a) b) (non dimostrabile contario)
· possibilità b) = [sent CIG 70 affare Barcelona Traction] in cui CIG ha dich espressam di non volersi pronunciare
· caso b) è imp se si considera che gli Invest all’estero da parte delle grandi multinazionali avvengono proprio con cost Soc locali i cui madre ha tutto/parte controllo

· 7) TRATTAMENTO ORGANI STRANIERI (PARTICOLARMENTE AGENTI DIPLOMATICI): limiti a potestà di Gov nei confronti agenti diplomatici si concretano nelle immunità; la mat è regolata da una conv di codifiaz promossa dalle NU, la [CV sid 61] che corrisponde largamente al dir consuet
· la presenza dell’ad è connessa all’esercizio delle sue funzioni, am è subordinata – come per tutti stranieri – a volontà St terr sia per ammissione: a) gradimento, poi b) accreditamento; sia per espulsione c) consegna passaporti e ingiunzione di lasciare entro t ragionevole il Paese
· immunità diplomatiche:
1) “Inviolabilità Personale”: l’obbl dello St si confonde con generico dovere di protezione stranieri; consiste soprattutto nella sua sottrazione a qualsiasi misura di polizia (fermo, arresto, perquisizione)
2) “Inviolabilità Domiciliare”: sia a) sede missione diplomatica, sia b) abitazione privata; una volta si fngeva che la sede dell’ambasciata fosse extraterritoriale (dello St dell’ad): in realtà non è così, è terr St ricevente (vedi nascite)
3) “Immunità dalla Giurisdizione Penale e Civile”: atti ad in quanto a) organo dello St ≠ in quanto b) privato =>
a) “organo St”: “immunità funzionale o ratione materiae”: ad non può rispondere in giudizio penale o civile per atti compiuti durante esercizio funzioni; è prevista per garantire ad ad l’indisturbato esercizio della sua att, ma soprattutto perchè i suoi atti non sono imputabili direttamente a lui ma sono atti dello St straniero;
- per questo esenzioni dalla giurisdizione anche una volta che siano cessate le sue funzioni come ad;
- l’ad non solo non può essere sottoposto alla giurisdizione dello St accreditante, ma neanche a quella di un terzo St
- [sent CCTedesca 97 caso BruntZ]: incriminazione ex ambasciatore Siria presso DDR, ear accusato di aver fonito nel 1983 assistenza a terroristi per preparaz attentato a Berlino ovest; la CCT afferma che immunità ad continua anche dopo cessazione funzioni, ma poi ritiene attraverso discutibile interpretazione [art 40 CV sid 61] su “transito ad in St ≠ da accreditante per raggiungerlo” che St ≠ da St accreditante, nella specie la RFT, non siano vinc a rispetto immun funzion
- [art 40 CV sid 61]: prevede “solo inviolabilità personale negli St attraversati per recarsi o rientrare da St accreditam”
b) “ad come pr”: “immunità personale o ratione personae”: sempre immunità da giurisdiz penale e civile, tranne per quella civile in 3 casi: c1) azioni reali su immobili, c2) azioni successorie e riguardanti att profli dell’ad, c3) azioni riguardanti le domande riconvenzionali;
- la ratio di tale immunità riguarda però solo garanzia per libero esercizio funzioni (non c’entra St)
- ne consegue: caratt esclusivam processuale immunità: l’ad deve osservare legge: immune solo finché esplica sue funz
- [art 39 CV sid 61]: “quando missione è finita immunità sussistono finché ad non lascia il Paese, o cmq dopo ragionevole lasso di t necessario a tal fine”; la norma può ritenersi conforme al dir consuet
4) “Esenzione Fiscale”: sussiste esclusiavmente per le Imposte Dirette Personali
· “Agenti Diplomatici” =
1) Capi-missione: a) ambasciatori, b) Min plenipotenziari, c) incaricati d’Affari
2) estensione a tutto il personale diplomatico della missione, e rispettive famiglie
· [art 37 CV sid 61]: “immunità anche al personale tecnico e ammvo della missione, con esclusione degli impiegati che siano cittadini dello St territoriale”
· per il di consuet tali immunità spettano anche a: 1) CdS, e, quando si recano all’estero in forma uff, 2) CdG e 3) Min degli Esteri
· [Ordinanza Trib Roma 87]: consid le immun dei Min degli Esteri “per consuet e estensione analogica regole sulle imm dipl”
· l’immunità dalla giurisdizione ratione personae copre qualsiasi atto: dunque anche eventuali crimini int
· ≠ è il caso della immunità funzionale che si ritiene debba soccombere ai crimen iuris gentium in quanto ius cogens: poiché di solito sono commessi proprio dagli organi supremi dello St sarebbe assurdo proclamare impunibilità ad coperto da immunità; è il caso dell’opinione della maggioranza dei giudici nella [sent HoL 99 estradiz ex-CdS Pinochet]
· per qualsiasi altro organo statale il di non prevede partic immunità: neanche i consoli godono delle immunità diplomatiche; per loro si ritiene soltanto a) l’inviolabilità dell’archivio consolare, b) l’immunità funzionale
· la prassi di riferimento è quella in tema di intrusioni non autorizzate di agenti statali in terr straniero, ad es nel caso di sconfinamenti aerei o di cattura di criminali all’estero; in ogni caso valgono le norme sul trattamento degli stranieri
· agli organi e agli individui inseriti in Missioni Speciali, la [Conv sulle missioni spec – sms 69] estende le immunità diplomatiche; non sembra però che tale Csms69 corrisponda a dir consuet, e comunque è finora ratificata solo da una 30ina di Stati

· 8) TRATTAMENTO ST STRANIERI: princ del “non intervento negli affari interni ed int di uno St”: princ di cui è difficile precisare esatto contenuto in quanto princ giuridico
· in realtà tale princ è venuto via via perdendo la sua autonoma sfera di applicazione con affermazione di più preganti regole gen che ne hanno assorbito la fattispecie, quali:
1) “divieto della minaccia e dell’uso della forza”; [sent CIG 86 caso Usa-Nicaragua]: la CIG non fa rientare tali att miliatari e paramilitari – che sono una forma di assistenza prestata da uno St con logistica e fornitura armi rientranti nel princ di non ingerenza – nel divieto della minaccia e uso della forza, ma al tempo stesso le considera come violanti tale principio
2) “non ingerenza con misure di pressione economica”: atte a interferire sulla pol interna ed int di uno St, ma sono difficili da verificare; e non è sufficiente per pralare di violazione l’interruzione di un programma di aiuto allo sviluppo, o la riduzione/divieto di importazioni, come sempre citato nella [sent CIG 86 caso Usa-Nicaragua]
per [CONFORTI] però “laddove tali misure siano contemporaneamente e sistematicamente prese ed abbiano come unico svopo quello di influire sullo St straniero, devono considerarsi come vietate”; anche in questo senso però sempra che il princ della non ingerenza sia assorbito dal principio, inteso in senso negativo, della:
3) “autodeterminazione dei popoli”
4) “divieto di preparazione atti di terrorismo diretti contro altri St”: ci si chiede se nel princ della non ingerenza rientri l’obbligo dello St di impedire comportamenti che turbino l’ordine pubblico: nessuno dubita come lecite le manifestazioni di condanna a sistemi e regimi di uno St straniero, ma pareri discordi quando ci sono comportam più incisivi (propaganda sovversiva,…); una regola gen non è ricostruibile, l’unica certa sembra proprio e solo il divieto di preparaz di atti di terrorismo
· problema più interessante in tema trattam St stranieri è se questi siano assoggettabili alla giurisdizione civile di uno St terr, e ess convenuto in giudizio? Fino a poco fa princ “par in parem no habet iuridicium”: immunità assoluta St stranieri a giurisiz civile
· [giurisprudenza ital e belga] post-1GM alla revisione fino ad arrivare a “immunità ristretta o relativa”: oggi comunem ammessa tanto da corrispondere al dir consuet: a) esenzione da giurisdiz civile limitata a atti “iure imperii” – atti attraverso cui si esplica esercizio funzioni pubbl statali, b) no per atti iure gestiones/privatorum”: atti aventi caratter privatistico
· non sempre facile da applicare a casi concreti: dir consuet lascia ampio margine a interprete = giudive interno: in caso di dubbio debba concludersi a favore dell’immunità; ciò trova conferma anche in giurisprud interna incline ad ampliare atti iure imperii
· uno dei campi in cui viene in rilievo problema immunità è quello rel a controversie di lavoro: giudizi instaurati da lavoratori aventi la nazionalità dello St terr per L prestato c/o ambasciate, istituti di cultura,…; fino a tempo fa si riconosceva immunità quando il Lavoro esplicava partecipazione all’esercizio di “funzioni sovrane o attività pubblicistiche” dello St estero, però si finiva per intenderla in senso molto lato per assegnarli sfera pressoché illimitata
· [Conv Eu sulle Immunità degli St – CESIS 72], promossa dal Cons d’Eu e già ratificata da vari St – no It – pur ispirandosi alla distinzione atti iure imperii/gestionis, per i rapp di Lavoro ad [art 5] adotta il criterio della nazionalità del lavoratore cumulato con quello del luogo delle prestazioni: 1) se lavorat ha nazionalità St straniero che lo recluta l’immunità sussite in ogni caso, 2) se lavorat ha nazionalità St terr, o vi risiede pur essendo cittadino St terzo, l’immunità è esclusa
· [Progetto di Conv predisposto dall’Orgne St Americani] è ancor più favorevole a interessi lavoratore – per il quale è meglio non immunità perchè così può ess tutelatola soprusi sociali St straniero – in quanto ad [art 6]. “esclusione immunità quando St Lavoro = St cittadinanza” (non c’entra 1) cittadinanza = a St reclutante)
· in [Belgio] la norma all’art6PCOSA è stata considerata da giurisprudenza come dir consuet o perlomeno consuet in formazione
· giurispr It: [sent Cassaz 89] si è allineata a nuova tendenza rifiutando immunità con riguardo a Lavoro prestato in It da cottadini italiani, ma limitatamente agli aspetti patrimoniali del rapp: con esclusione cioè delle azioni con oggetto assunzione/reintegrazione nel posto di Lavoro
· c’è ora da augurarsi che tale distinzione tra aspetti patrimoniali e non soppianti distinzione atti iuri imperii/gestionis e che si superino anche,per una maggiore giustizia sociale, i criteri della cittadinanza e della residenza abituale del lavoratore
· altro è il problema se ric tale immunità a St stranieri da giurisdiz civile urti contro i princ fondamentali della nostra Cost
· c’è immunità quando St è citato in giudizio per le “conseguenze civilistiche” della violazione di uno ius cogens (e in partic di violaz gravi di dir umani)? Si, in linea gen deve ammettersi; ≠ è il problema della prova del coinvolgimento dello St in violaz
· l’imunità può ess sempre oggetto di rinuncia da parte dello St straniero: può ess a) “espressa”, o b) “implicita”, ma in questo caso occorre sempre l’elemento della intenzionalità
· per la mancanza “elem intenzionalità” a rinuncia immun implicita si è negato in Usa una rinuncia potesse considerarsi anche implicita nel caso della violaz di ius cogens (crimini contro l’umanità) della Germania Nazista (a cui seguiva risarcim danni)
· immunità dalla giurisdiz civile nei limiti in cui è prevista per St viene anche ric agli “enti territoriali e alle altre persone giuridiche pubbliche”: ulteriore prova del fatto che a formare soggettività statale nel di concorrono tutti coloro che esercitano pot di Gov e non solo organi del pot centrale
· la [Cassaz It] ha escluso possibilità di esperire azione possessoria su immobile situato nella base militare Usa a Sigonella
· non sempre è facile stabilire la pubblica funzione di un bene: problema posto più volte di fronte a corti interne rel a “misure di esecuzione sul denaro depositato in c/c bancari”: in mancanza di destinaz specifica del conto, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che esso sia inattaccabile in quanto in princ destinato a finanziare fini istituzionali
· [Trib Fed Svizzero] ammette possibilità di misure esecutive su averi St stranieri ma nel caso di c/c aperti da ambasciate muove dalla presunzione che essi siano destinati a fini pubbl
· [L. 1926]: “atti esecutivi su beni di St esteri devono essere autorizzati dal Min per la Giustizia”: attuava una oggi inammissibile dipendenza del pot Giudiziar all’Esec: il di come il dir in gen deve oggi ess applic direttamente dal giudice (asse portante libro!)
· “Dottrina dell’Act of State”: dottr senza fondamento che pretende che “una corte interna non può rifiutarsi di applic una legge o altro atto di sovranità straniero, anche per giudizi tra parti private senza controllarne la legittimità e anche se contraria a diritto”
· tale DaoS è sorta ed è seguita soprattutto nei Paesi ommon law (Usa anni ’60 delle nazionalizz cubane che corti Usa non volevano sindacare, vedi [Sabbatino CS Usa 1964] e che fece intervenire legislatore contro DaoS)
· la DaoS è considerata una sorta di princ di “autolimitazione” da parti delle corti giustificata dalla necessità di non creare imbarazzo al proprio nei rapp con i Gov stranieri
· in realtà i limiti alla giurisdizione civile riguardano solo il caso in cui lo St è convenuto in giudizio e comunque escludono la DaoS; nessun altro limite incontra lo St territoriale in tema di trattamento di St stranieri

· 9) TRATTAMENTO DELLE OI: un limite alla sovraità dello St è dato dal trattam da riservare a oi da parte dello St in cui ha sede, ma che può dar luogo a problemi anche con altri stati quando oi operano stabilmente o occasionalm in quel terr
· trattam “funzionari” delle oi: non esistono norme consuet che impongono a St di concedergli partic immunità, e tanto meno quelle diplomatiche; solo mediante conv lo St può sentirsi obbligato in tal senso, ed esse – per le immunità – non mancano in nessuna oi, sia per i funzionari, sia – reciprocamente – per rappresentanti degli St in seno a organi delle oi
· 1) “funzionari NU”: [art 105 Conu 45]: princ gen in tema di immunità, demanando ad AGO il compito di proporre a St membri la conclusione di acc per la disciplina dettagliata della materia; in questo merita attenzione: [Conv Gen sui privilegi e le immunità delle NU 46] con grande partecipaz St, e [Conv Onu-Svizzera 46], St non membro ma in cui ci sono molte sedi Onu
· generalm norme in questi acc sono di due tipi: a) o descrivono in modo dettagliato portata delle immunità, b) o rinviano alle norm di di consuet relative alle immunità diplomatiche; in Onu è il Segretario Gen che concede o rinuncia tali immunità
· 2) “Funzionari 3CE”: immunità sono più o meno simili a quelle per funz Onu, ma sono contenute nel [Prot sulle immunità e privilegi delle Comunità annesso a Tr sulla fusione degli esecutivi comunitari 65vig67]
· 3) “immunità rappresentanti St”: oltre che negli acv di ciascuna oi, in [Conv codif NU sulla rappresentanza St nelle relazioni con oi di carattere universale 75] si riconosce, in conformità a tali acc, immunità dipl ai mebri di missioni permanenti c/o oi
· immunità e privilegi funzionari sono accordati nell’interesse oi cui appartengono:oi può sempre rinunciarvi
· il funzionario è cmq protetto da misure preventive e repressive previste da norme su trattam stranieri: violaz può darluogo a IPD
· ò però vale anche per oi cui appartiene? Non si può dire che c’è consuet non essendo numerosi i casi in cui il problema si è posto: obbl di protez del funzionario sussite nei confronti della oi, ma questa può agire sul piano int solo pre il risarcimento dei danni ad essa arrecati: “protezione funzionale” ≠ IPD esercitato da St: sia per danni “funzionali” che individuo come tale (tutti)
· perciò a oi è possibile estendere per analogia norma su trattam stranieri, ma solo limitatam a danni arrecati alla funzione
· [parere CIG 49 caso Bernadotte]: era mediatore per l‘Onu tra arabi/israeliani ed ucciso a Gerusalemme da estremisti ebraici e Segretario gen aveva accusato apertam Gov israeliano di non aver adottato misure atte a prevenire i due attentati; Cig rispose che oi avesse titolo per chied risarcim danni arrecati a funzione, ma anche individuo come tale: poco e male motivata (imp Onu)
· immunità oi da giurisdizione ha cominc ad ess ricavata per estensione da norme su immun St, e può oggi consider consuet auton
· “controversie L”: vale qnto detto x St + va notato che oi più imp emanano norme organiche su rapp L e istituzione appositi Trib

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