Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

Diritto Pubblico Comparato - Libertà di associazione

Condividi
· libertà d’associazione: 1) Cost. comparate 2) CEDU 3) Carta Europea
· se studio le norme costituzionali di un paese, da sole non bastano: ubi societas ibi ius: bisogna conoscere anche la prassi, i costumi, le consuetudini,…
· lo si fa entrando in quella società e cambiando il proprio punto di vista, entrando nel dibattito pubblico


· l’idea Usa è che il diritto di proprietà è l’estensione dell’individualità umana, opposto al nostro, dove il singolo esiste a prescindere, volontariamente e non legato alle cose
· regime = 1) norme 2) valori 3) regole del gioco 4) strutture di autorità, che insistono in un determinato momento in un dato luogo [aspetto diacronico e contestuale]
(la rivoluzione industriale è cambiata: non c’è se non è ecocompatibile)
· (es. alla fine della fiera cattolica c’è il perdono, in quella calvinista la dannazione)
· si è molto criticato il sistema di De Gaulle, ma è quello che ha funzionato
· la logica d’importazione da altre democrazie spesso non funziona (come in Grecia; ha funzionato invece in Spagna)
· sono importanti anche sistemi paralleli, come i partiti o il buon senso civico
· le cleavages di ROKKAN, che pur ci sono ma non fanno esplodere la società, si ricollegano alla prima variabile: il senso di appartenenza, più è alto e meno fratture ci saranno (molte fratture in Belgio; RENAN: “la nazione è il plebiscito di ogni giorno”)
· la dizione omogeneità/disomogeneità di Rokkan richiama consociativismo/competitivismo di LIJPHART
· la nostra società non è più un puzzle, ma un sistema a coriandolo

· libertà = rapporti individuo-autorità nella storia del costituzionalismo (storia delle società e del diritto di quelle società): l’individuo si autonomizza (all’inizio è un cittadino inferiore); poi si estende il suffragio [dilemma del bilanciamento]
· problema ricostruzione 1) storica 2) giuridica (problema della struttura di autorità) = ubi societas ibi ius: problema della nascita/manifestazione della società e della formazione del diritto al suo interno
· diritti e libertà sono co-essenziali al costituzionalismo = art. 16 Dich. Fr. Dir. Uomo e Cittadino 1789 = separazione poteri + garanzia diritti = fedus
· prima la logica era fondata su concetto individuo: esistenza dell’individuo, dell’uomo in quanto tale c’è solo dopo (a prescindere)
· prima il concetto di individuo è estensione del concetto di bene, come si vede da COKE o da MORO (Utopia); relazione, dalla Magna Charta, con a) status b) sistema di difesa
· sarà il no taxation without rapresentation che sarà esportato in Usa (collegamento con beni)
· questo tipo di logica viene a rompersi con la Rivoluzione art. 16: rottura del modello monolitico classista
· anche il rapporto individuo-autorità cambia: dal servilismo/vassallaggio (legame di appartenenza: clan, casta, città,..) vs. garanzia dei diritti e tutela dell’autorità dell’art. 16 = l’autorità non è più un monolite, si trasforma, deve tutelare e perciò c’è un problema di rappresentanza (momento di confronto)
· “la legge è uguale per tutti”, figlia del lex terrae, dove tutti siamo dentro allo stesso ordinamento, in un sistema di eguaglianza, nessuno è esterno all’ordinamento di riferimento e non c’è posizione di gerarchia
· declinazione dell’autorità che si segmenta perché non è abituata alla nuova situazione imposta: il confronto non è sostanziale ma formale (i diritti sono concessi, octruayé), ma poi diritti e libertà non sono la stessa cosa (non c’è il diritto di esercitarli)
Libertà come facoltà di poter fare, di poter esercitare un diritto? No, perché così riduco anche la sua libera scelta di non fare
· il mondo anglosassone è diverso: fa riferimento alle Carte, la prima la Magna Charta, l’ultima il Bill of Rights estende l’individuo alla funzione: chi non è utile alla società (matrice calvinista del bene e del male, ricco e povero - Coniugi Arnolfini di Van Eyck - , ci sono delle esclusioni), ma è estremamente realista, più cruda, ma concezione più attaccata alla società; più passa il tempo – HUME e scuola scozzese 1600 – più il concetto di autorità si scorpora dall’individuo
· l’evoluzione: Europa capisce che non c’è solo formalismo, gli anglosassoni che l’individuo non è solo estensione dei beni: il punto comune è 1) la struttura istituzionale, il resto del diritto recupero del modello istituzionale con modello orizzontale non verticistico 2) le modalità del rapporto rappresentativo (TOCQUEVILLE)
· il concetto di rappresentanza (MILL) fa perno proprio sul chi rappresenta cosa (individuo-autorità) che si esplica prima nel mondo anglosassone (200 anni): per BERLIN non c’è rafforzamento dei diritti, ma di libertà (e solo in un continuum poi i diritti); più l’individuo si scorpora dalla società più si rafforza, ma si rafforza non guardando alle istituzioni e non al singolo (Sherman Act, nascita della concorrenza: problema dell’acciaio) [individuo è società e nella società, visione collettivista ed economicista]: migliorando la società si migliora l’individuo e viceversa (e riequilibrio sul sistema dei diritti) [fautori del modello ateniese: concezione platonico-aristotelica di repubblica con una prospettiva di giustizia sociale (equal commonwealth), con diritto di partecipare alla vita dello stato (assegnazione cariche) e di deliberare in quanto appartenenti alla politéia vs. fautori del modello romano: il free commonwealth non poteva sacrificare del tutto i private interests ai public interest (il governo era così limitato)] ["migliorando la società si migliora l'individuo e viceversa" [precetto massonico del migliorare la società-macrocosmo individuo-microcosmo]: continuum libertà-diritti più pragmatico e sostanziale; l'ideologia estrinseca il rapporto est-ovest tramite la terza via inglese a filologia ed ermeneutica comune, con lo scopo di creare valore aggiunto (come lo si faceva nel settecento col "discorso sull'autorità") al proprio ordinamento]
· il sistema Usa va in crisi con ROSA PARKS (alzarsi dall’autobus), Kennedy ha mandato la guardia federale contro la nazionale dell’Alabama per far entrare neri all’università: i neri furono liberati perché intraprendevano, come oggi gli ispanici
· la prospettiva è rovesciata in Europa: primi diritti e poi libertà, ma solo formali (meno pragmaticismo!)
· Magna Charta Libertatum, poi Bill of Rights: prima libertà, poi diritti: è questo il pragmaticismo Usa
· la formazione di ideologia spinge al praticismo l’Europa: quando la libertà viene agganciata alla realtà sociale (PELLIZZA DA VOLPEDO, “Quarto Stato”; si vuol tagliare la testa – Francia -, destituire – Russia -, o perdere la guerra)
· se i due mondi si parlano il lessico comune è: maturazione di processi, fino alla 1GM, si capisce che il sistema istituzionale sostanziale non funziona: collegamento col fallimento degli organismi internazionali (SdN, utopismo democratico di Wilson e 14 punti)
· non c’è – con tale fallimento – la terza via, o si è Usa o Russia, il modello è anglosassone o europeo: in nessuno dei due casi la prova della libertà non funziona (in Russia ma anche in Usa col macchartismo) = l’ideologia estrinseca il problema; lo schema est-ovest GF (anche con paesi non allineati 1955) non va bene per risolvere il problema
· per questo chi è a metà tra i due mondi recupera il tutto: sono i giuristi inglesi, costretti al dialogo dagli scambi commerciali (colonie e commonwealth): costrizione a filologia ed ermeneutica comune costretti dall’imprenditorialità; si confronta con India, Canada, Nuova Zelanda, Israele, Australia, alcuni Paesi del sud America: ordinamenti ibridi che hanno assimilato dall’Uk [e infatti proprio AMARTYA SEN è indiano]
· tutto questo porta a Carte non più meramente formali, dove non trionfi né solo il diritto formale né la libertà sostanziale (es. Canada col Quebec, SudAfrica, New Zealand col diritto per i Maori – importanza delle minoranze v. Mill, Cile di Bachelet che desecreta il segreto di stato di Pinochet per recuperare la libertà del e nel diritto)
· è la responsabilità che rende il rapporto fra individuo e autorità sostanziale, in base anche al libero arbitrio-libertà di scelta (infatti più la libertà economica la sgancio dal concetto di responsabilità più crea problemi – caso Enron): principio che si fonda su elementi comuni inoppugnabili ed attendibili (standard); il principio di responsabilità è la tutela di sé stessi [il pericolo può essere una eccessiva atomizzazione individuale]

· con la rottura dello schema monolitico dell’autorità nel rapporto con l’individuo – segmentandosi -, nel passaggio da sudditi a cittadini, subentra la libertà di riunione ed associazione: c’è però la convinzione che nel testo di costituzionalità vi sia la risposta alle richieste sulla libertà; il sistema della concessione delle carte non funziona: la vera prima libertà, che fallisce dopo il test, è quella di riunione ed associazione (il potere frammentato derivante dall’autorità Una, fa sì che tutti vogliono poter ragionare sul potere – Il caffè di VERRI,… -, con lo schema dei salotti, anticamera della libertà d’associazione/riunione)
· il problema del costituzionalismo è anche che la libertà di riunione/associazione è una sola (substrato comune, ma diversi – artt. 17-18): il tempo libero dei “caffè” [élan vital cittadinocentrico] – sistema di tipo borghese – diventa un tempo politico con l’autonomizzazione di tali libertà, e l’espansione dei campi su cui poter parlare (massa critica – valenza a sé stante)
· assunzione di un livello più alto con la rottura dell’assolutismo e l’avvento del liberalismo (anche se non tutela tutti i diritti), anche se la riunione era declinante/recessiva poiché minava lo Stato: divieto di tale libertà (gestione attenta di Bismarck, attenzione prima delle Trade Unions in Uk, forte anche in Francia), accompagnata, successivamente, dai fermenti rivoluzionari delle avanguardie sociali: di questa libertà se ne appropria chi – dentro lo stato liberale – vuole attaccare lo stato liberale (per la repressione del sistema “borghese”); la borghesia ha i suoi caffè, non ha bisogno di andare in piazza
· il periodo storico non era autenticamente liberale: lo stato, autoproclamatosi liberale, deve far i conti con chi di quelle libertà concesse si è appropriato, istanze che partono dal basso della società (persone sbagliate); uccide l’idea di sovranità coesa: autoannullamento per via dell’uso rivoluzionario delle libertà concesse [al contrario dell’effetto non degenerato Usa – sano – visto da Tocqueville]
· dopo Sèdan e la Comune, la Terza Repubblica del dopo-Mahon(impossibilità per il presidente di scogliere l’assemblea: assemblearismo), con Gambetta e i Repubblicani (1876) si ha il sistema dell’alternanza: vera prima repubblica in mezzo alle monarchie; rottura di schemi e dogmi di fede, tra cui, il primo, i rapporti con la chiesa cattolica (vedi radicali – discorso 1885 di Brisson) con la legge 1901 Waldeck-Rousseau e l’incameramento dei beni ecclesiastici; e i primi strumenti utilizzati sono proprio le libertà di riunione ed associazione (accompagnato dall’estensione del suffragio; passaggio da uno stato monoclasse ad uno pluriclasse – MASSIMO SEVERO GIANNINI]
· criterio di distinzione riunione/associazione: tempo episodico della riunione vs. tempo strutturale associativo; comma 1 e 2 art. 18 Cost. Italia: limiti per il singolo che non vadano contro l’associazione (rapporto col singolo e fra singoli), e limiti per l’associazione che non vadano contro il singolo (rapporto con lo stato-apparato/autorità e fra associazioni) [prisma di GUZZETTA]
· il fenomeno associativo – a parte la Cri che nasce durante la seconda guerra d’indipendenza – nasce con la concezione della carità nella 1GM, al fine di sanare le fratture sociali causate dalla guerra, per poi però degenerare con il fenomeno dei reduci; nel 1919-20 con la proporzionale si vieta la riunione (spontaneità e meno controllabile) ma non la associazione (istituzionalizzata, controllabile, ma – soprattutto – vincolata/indispensabile per i partiti)
· la strutturazione della associazione diventa lo strumento di governo del regime liberale, poi cristallizzato nel corporativismo fascista (1927, col giurista PANNUNZIO) (categorizzazione cristallizzata extra-individuale); evolutosi poi nelle formazioni sociali di matrice cattolica nella Costtuzione, intermediazione tra basso-vertice governati-governanti per MORTATI, poi “cinghia di trasmissione” per GRAMSCI
· il PdA e il PPI che vanno in esilio rappresentano proprio la predominanza, a quei tempi, dell’associazione intesa come corporazione, sull’individuo “libero” [morte dell’individuo, anche tramite l’iscrizione al partito – che diventa di massa e tutte le associazioni diventano sue emanazioni] [sana associazione sociale (art. 14 rsaa) Usa / Uk vs degenerazione assolutista (anche se non illuminata) europea - tranne il breve periodo Brisson-Waldeck-Rousseau coadiuvato dal gof - come lo si vede dalle masse rivoluzionario o dalla categorizzazione cristallizzata corporativa fascista, poi superata dalla formazioni sociali della 1a repubblica]
· il recupero delle istanze del singolo non avviene nelle associazioni, ma nel partito: art. 49, tramite il metodo democratico, ma sempre interno (singolo fra singoli, singolo nell’associazione; non più cooptazione); ad ogni modo i liberali come OSTROGOSKI e MICHELS parlano di deriva partitocratica, che uccide lo stato liberale (modello corporativo “comodo” che uccide lo stato liberale, dice EINAUDI) (non ritorna uno status quo-ante ma si parla dell’individuo nel partito)
· l’idea di partito è quella di organo dello stato, rilievo tale dell’art. 49 sebbene non riconosciuti: funzione sociale che non tutti possono avere (e nemmeno tutti i partiti!), bacini di rappresentanza territoriale per sussidarietà autonoma funzionale, che – essendogli vicino – ridà libertà, almeno apparente, all’individuo
· la cittadinanza attiva corrisponde all’associazionismo del terzo settore – sempre per sussidarietà e con complessità sistemica (Italia Nostra, misericordie, no-profit) [torna l’idea di comunità e bene comune]
· ora siamo in una fase di riflusso: va privilegiata l’idea del singolo, del singolo all’interno dell’associazione, o della cittadinanza attiva? Situazione problematica, l’individuo ha preso coscienza di sé: logica consumeristica: tutti siamo parte di qualcosa, ma questo qualcosa non va privilegiato, altrimenti lo faccio a discapito di altri – l’unica cosa che ci deve accomunare è l’essere cittadino, a prescindere; è lo “spirito della comunità” (OLIVETTI) , la cittadinanza, a rendere espressiva la libertà d’associazione

· la libertà di associazione è funzione della forma di stato (autorità-popolo-territorio); si parla di Stato-comunità (rapporto autorità-popolo; con Mortati in primis) e di Stato-apparato (rapporto fra Stato-apparati substatali). Il massimo legame con la forma di stato si ha nel modello nazifascista
· dissociazione con la libertà di riunione esternata nel rapporto con l’autorità piuttosto che con l’individuo; la storia del costituzionalismo ci dice che nel secondo dopoguerra c’è la nascita del partitismo di massa: poliedricità della libertà d’associazione (inclusivamente individualista e organicista, ) – con funzione intermediatrice - inserita sempre nella forma dello Stato per mezzo 1) delle formazioni sociali 2) dei partiti politici gestenti l’indirizzo politico (logica gestione del rapporto individuo-autorità, forse forzatura razionale nel regime)
· senza quel principio di responsabilità [L’etica protestante e lo spirito del capitalismo – Weber – che comunque si basa proprio su questa responsabilità], con la libertà d’associazione (flessibile) nel regime (rigido), l’individuo – seppur velatamente – perde la propria individualità autonoma; il fiscal federalising Usa può essere un metodo (defiscalizzazione – politicamente scelta – per le associazioni e le no-profit), ma con la nascita del partitismo di massa ciò, ad es. in Italia e in Francia, non avviene [una Francia che comunque assorbe meglio ed è intraprendente rispetto alle fratture, anche per via della più lunga strada costituente)
· ad es. che non ci sia il principio di rappresentatività sono le crisi extra-parlamentari italiane, che, fino al voto palese, contro quelle gestibili dal voto parlamentare; o, i “governi balneari”; lo stesso avviene in Francia, con l’uomo di partito De Gaulle che paradossalmente proclamava l’antipartitismo [anche se è stato sempre contro un suo partito personale]
· con la crisi dello stato sociale, si offre di svolgere funzioni para-statali agli enti socio-economici-no-profit (defiscalizzazione) radicati nel e col territorio, e in maniera autonoma (idea di cittadinanza attiva, responsabilità sociale, sussidarietà)
· libera scelta di associarsi più forte e sentita nel mondo anglosassone (forte nelle università est-Usa da Yale ad Harvard), più legata alla forma di governo (modo di allocazione del potere istituzionale) per via della defiscalizzazione, sebbene l’idea della sussidarietà fosse invece di matrice continentale (Rerum Novarum); meno, di certo, in quello continentale, dove appare più una comunità astratta
· siccome le associazioni portanti l’idea di cittadinanza attiva non diventeranno mai partiti, la degenerazione c’è: le lobbies (pressione sulla politica)
· il vantaggio tra associazioni anglosassoni [degenerante in lobbies]-comunità astratta continentale [mitigata da una parte di senso si responsabilità], sembrerebbe il nostro se non fosse per il nostro legame vizioso e morboso coi partiti; vs. self-made-man anglosassone, associazione in senso proprio e dove non c’è partitismo (legami sociali pre-politici che rafforzano l’idea democratica)
· da noi invece c’è il riflusso della politica come delusione (antipolitica): non si esce mai dal rapporto individuo-autorità; mentre in Usa-Uk è la libertà di associazione che entra nella forma di governo, con l’individuo come emergente (dove però il rischio è che il singolo faccia parte di una associazione istituzionalizzata per la gestione del potere, coadiuvata ancora all’autorità, dipendente dai finanziamenti – e quindi lobbistica o para-lobblistica, che di nuovo annullerebbe l’individuo)
· sistematizzazione nei modelli teorici in Italia della libertà d’associazione con CRISAFULLI ed ESPOSITO (1930), anche se non considerano le frontiere del diritto, che è pluralistico [SANTI-ROMANO: stato istituzionale con pluralismo di ordinamenti – a livello substatale e para-statale]: non è perciò un ottica ottimale, poiché riconoscono il pluralismo, ma non quello sociale, che così finisce per essere una sorta – come oggi è – di melting-pot indifferenziato – e quindi non specifico né specificamente sintetizzato (calderone del terzo settore): ancora non esplosione di tale libertà, ma sempre funzionalizzazione alla forma di stato; e il titolo V Cost. (sussidarietà) non rende la variabilità della libertà d’associazione attraverso le autonomie funzionali (università, fondazioni, CCIAA,…), che pur essendo costituzionalmente riconosciute, sono vuote: inesistenza di un principio di sussidarietà orizzontale (solo, invece, verticale) (problema della legge sul terzo settore e sulla cooperazione, e quello del federalismo fiscale di tutto ciò che è substatale)
· allocazione del tempo del singolo: la libertà di scelta del singolo si basa sul suo tempo libero, da cui nasce la filosofia della flessibilità (“società liquida” di BAUMANN, se però ha quel principio di responsabilità basato sul bene comune)
· integrazione dell’altro attraverso il modello associativo (es. sent. sul cacciatore contro violenza ed armi associato a cacciatori): significa multiculturalismo, ma anche rompere il modello costituzionale italiano basato sul concetto di cittadinanza; si ricomprende la libertà di non associarsi o di uscire dall’associazione, con i limiti posti dalla e nella associazione (partitica, per scopo, per issues – in Italia poco affermato, tutt’al più comitatologia -, lobbies, versante sociale e caritativo che sopperisce alle mancanze statali – anche questo meno regolamentato rispetto agli altri paesi)
· pluralismo associativo come luogo di potere e sua allocazione, non si deve perciò esaurire nel modello partitico per rafforzare il proprio tasso d’identità [evoluzione della società con crescita di identità collettive: se mette a repentaglio la solidità dei partiti di massa (vedi diffusione poteriale associazionistica per mezzo della cittadinanza attiva), cambia anche la funzione di intermediazione individuo-autorità, con prevalenza degli aspetti particolaristici e parziali su un tutto che fa sintesi; i partiti – per autoconservazione – diventerebbero puri portavoce delle somme, svincolati così da una forma gestaltica, non sempre coerenti con sé stessi e con le istanze rappresentate]

· la matrice italiana della libertà d’associazione non è banalmente solo lo SA, ma a partire dalla legge francese del 1901 c’è uno snodo: nell’utilizzo successivo al 1948 l’idea era delle formazioni sociali (art.18), ma questo sembra un modello neutrale; la divaricazione sta a monte: è l’idea non dell’associazionismo per issues americano, ma prende il via sempre dall’associazionismo politico (l’idea è preciò prettamente politica); l’idea di una formazione sociale neutrale è falsa: il costituente è epr lo più cattolico, cui si sovrappone il quadro dell’associazionismo maturo, che però confligge con il tipo [crittotipo?] politico [GRAMSCI, “Contro la legge sulle associazioni segrete”: non vi è libertà se l’associazione è di natura politica]
· la libertà d’associazione non è altro dalla politica, per questo ne escono anche le leggi repressive; alla fine della costituente, la situazione è la stessa di prima, non si è fatto qualcosa di diverso: il portato di questa indicazione non è – poi – basata sul consenso collettivo, ma su una interpretazione dei costituenti
1) la libertà di associazione rappresentava in quel momento la via migliore per far partecipare i cittadini alla politica (anche le donne), per questo è contingentamente politica [non si privilegia l’individuo, ma la struttura]: il quantum e il genus della libertà è dato dall’alto, e privilegia l’individuo all’interno della società (MARITAINE), reinterpretata però nell’ottica politica in ambito relazionale (bocciofile, associazioni giovanili, sindacati,…)
2) la persona non è sé stessa nell’individualità, ma come relazionata – che rimanda al rapporto autorità/cittadino – e al modello consociativo lijphartiano, consociativizzato però nel ramo della politica (democrazia israeliana, spagnola franchista, regime greco, tedesca fino all’82 di Kohl, oltre che italiana) e basato esclusivamente su quel rapporto [in previsione di un individuo pericoloso]: libertà sociale governata dal partito
· la libertà ex-legge 1901 francese rappresenta un punto di rottura, ma è diversa dal caso italiano: la logica non è tutta politica; la persona è individuo, senza etichettature socio-associative [nella IIIéme force francese – comunista/socialista/repubblicano-democratici – c’è un discorso politico, ma non comprime la società, e quando lo fa, nella IV Repubblica, questa cade e si esterna il gollismo]; la democrazia è competitiva: il singolo sceglie in un’ottica in-out sociale, un individuo che una volta fatto cittadino è lascito a sé stesso [modello non socializzato]
· dal 1948 in poi rimangono quei partiti che vedono l’associazionismo politico come totalizzante, e non gli altri (il PdA – che non aveva un’idea espansiva: niente bocciofila, centro anziani,… - cade): si cercavano gli allineati a quel sistema scelto e codificato a) non si può regolare l’associazionismo politico, blindarlo, perché sarebbe troppo rigido e ci sarebbe una rivoluzione [una flessibilità apparente senza leggi è stata necessaria]; negli anni ’90, rotto questo schema, e privato di ideologia – finta o vera che sia – ha portato ad una solitudine individuale: dal momento in cui il cittadino si sente libero, la sent. 189/1989 Corte Cost. sentenzia “nessuno può essere iscritto ad una associazione se non per libera scelta” [diritto al recesso]: libertà di scelta in-out (in entrata e in uscita) [non come Mattei che finanziava tutto l’arco politico per tutelarsi]
· non c’è un partito politico che si democratizza al suo interno: il metodo democratico dell’art. 49 è stato sempre interpretato come nel momento elettorale; un singolo incapsulato che pian piano emerge sempre più grazie ad una democratizzazione effettiva prima inter-partitici, poi intra-partitica, il singolo ritrova la propria libertà effettiva, e va contro il sistema (partiti leggeri, monomandatari-individualistici basati sulla persona,…) [con sviluppo del terzo settore]
· il ritorno al modello individualista è un ritorno al modello anglosassone ancora però non maturo: l’individuo – a parte il discorso economico-lobbistico – pur associandosi, rimane individuo, leggerezza del modello, poco incisivo e poco utile all’interno della società; infatti, lì non è partito nemmeno un modello di finanziamento da terzo settore (le misericordie non funzionano), la sussidarietà orizzontale-verticale non arriva al privato sociale,…
· il loro sistema è tarato nell’incapacità del singolo di associarsi e vivere nell’associazionismo, perciò il loro sistema di welfare è contingente e pragmatico in base alle esigenze; quello sud-europeo di welfare preventivo che spesso non funziona o è costoso; il sistema intermedio è quello scandinavo, compresso dalle esigenze geo-politiche in base ad una GF est-ovest, dove non si doveva creare un modello partitico perché era schierarsi: un sistema di welfare che funziona ma che è costoso (alto debito), compenetra individualismo e associativismo: il modello è frammentato o consociativo-competitvo al tempo stesso, di democrazia sociale che apre alla democrazia deliberativa
· l’Olanda – calvinista, giuridico, meltin’pot per eccellenza – ha tentato di copiare – all’interno del suo modello individualista e aperto allo stremo – il modello scandinavo senza riuscirci: affiancare partiti ad un associazionismo libero non gli è riuscito
· come non riesce, in Europa, di instaurare il modello anglosassone per issues (ambientalisti, Verdi,…), anche se il mono-tematismo ha rotto il modello dell’associazionismo partitico, e la sua realtà totalizzante (scorporizzazione e singolo come global player)
· non esiste sistema sociale al mondo dove l’idea di libertà associativa all’interno delle democrazie è matura: nessuna è scevra della sua storia religiosa, culturale e – a maggior ragione – politica (se il sistema è consociativo, anche quella libertà sarà consociativa); quando si tenta di aprire alla società – ad esempio con le class action, esse rappresentano sempre una proiezione individuale
· la libertà di scelta è fondamentale, tenendo conto dell’avanzamento e della relatività del diritto, fino ad arrivare ad argomenti etico-estremi come la scelta di vivere o morire

· libertà d’associazione in Europa:
art. 18 Italia
art. 22 Spagna
art. 46 Portogallo
art. 12 Grecia

legge 1901 Francia (e riferimento art. 4 Cost. V Rep. – sui partiti politici)
art. 9 Germania
art. 12 Austria Legge Fondamentale 1867

art. 27 Belgio
art. 8 Paesi Bassi
art. 26 Lussemburgo
art. 78 Danimarca 1953

cap. II art. 1 Cost. Svezia
art. 13 Finlandia

art. 11 Human Right Act Uk
art. 40 comma 6 punto 1 e 3 Irlanda 1937

art. 48 Estonia
art. 102 Lettonia
art. 35 Lituania
artt. 12-58-59 Polonia
art. 20 Carta Libertà e Diritti Fondamentali Rep. Ceca
art. 29 Rep. Slovacca
art. 42 Slovenia
art. 63 Ungheria
[Romania, Bulgaria, Cipro?]

art. 42 Malta

I e V emendamento Usa
art. 11 CEDU (Convenzione Europea Diritti dell’Uomo)
art. 12 Carta Europea dei Diritti Fondamentali (Nizza) 2001
· ma insieme agli artt. Cost. va letta l’attuazione pratica della legge, considerata la modificabilità del diritto (e la sua relatività), connessa al periodo storico di riferimento: l’art. che fa sintesi è l’art. 11 CEDU che fa retrodatare la libertà d’associazione con la sua matrice originaria: la libertà di riunione, non c’è distinzione fra le due; le libertà infatti sono negative (incardinamento nell’autorità politica: l‘individuo riceve la libertà, concessagli dall’alto) e positive (incardinamento nell’individuo: libertà di scelta): la CEDU non sposa la tradizione nuova, bensì
1) la libertà come collettiva e concessa (negativa)
2) in sostanza non mette la libertà negativa del non associarsi, ma si affida alla giurisprudenza: sent. 1993 Sigurdur Sigurjonsson vs. Islanda 1993, ma anche sent. 1999 Chassagnou [fotografia italiana] dove si afferma che l’iscrizione nell’associazione comunale della caccia, senza una propria scelta, è illecita
3) dentro l’art. 11 non ci sono poi gli ordini professionali e le categorie lavorative, non rientrano – a differenza dell’Italia – nella libertà d’associazione e dunque non nella libertà di scelta del singolo; l’idea italiana del lavoro è basata sulla libertà di scelta del singolo ad associarsi, l’idea della CEDU non si basa sull’ingresso n un’associazione, ma l’ingresso all’ordine è automatico laddove si eserciti quel lavoro [ottica diversa dell’albo e delle rendite di posizione – con tutela di casta nell’idea italiana, senza automaticità]; l’idea Usa è ancora diversa: una liberalizzazione dove l’iscrizione all’ordine non è necessaria, e dove la non iscrizione rende più libero l’accesso in entrata, senza vincoli tariffari e regolamentari dell’albo [competizione] vs. comunque idea CEDU che l’ordine professionale lo prevede
· art. 270-270 bis-271 cp Italia, disciplinano – tra l’altro – l’associazionismo nei corpi di ordine pubblico e militari, e nella PA, che – all’inizio più, oggi un po’ meno – era limitato per paura di attentati all’ordine e all’unità nazionale; anche se la variabilità negli ordinamenti c’è, l’idea permane in tutte le Costituzioni e nella CEDU: interdizione per alcune categorie alla libertà d’associazione (es. art. 98 Cost Italia di interdizione dei dipendenti PA di iscriversi ad un partito politico)
· pertanto nella sent. Rekvenky Italia vs. Ungheria 20 maggio 1999 - Corte di Strasburgo ha dato ragione all’art.40 Cost. Ungheria, che vieta l’iscrizione ad associazioni politica ai membri della polizia [nel particolare]
· nel caso generale invece si guarda a a) limiti legati a scopi legittimi: classica restrizione della libertà (sicurezza nazionale, santà pubblica,…) b) limiti legati al fine di mantenere il modello democratico (il regime tutto, scopo più nobile ma più difficile – es. Usa vs. Guantanamo o Uk nelle restrizioni sull habeas corpus dopo gli attentati) come nel caso Batah Suna Spagna (per indipendenza dei Paesi Baschi: la democrazia spagnola si sente in pericolo e perciò pone in essere – e che va al di là del suo art. 21 libero – che la blinda), o nella sent. Refah Partisi {partito della prosperità] vs. Turchia - Corte di Strasburgo: partito sciolto con voto a maggioranza, perché stava diventando sempre più contro la laicità dello stato
· la frattura sta nel fatto che si sta privilegiando sempre più la libertà del singolo a discapito dellla libertà collettiva, sino al rischio di diventare eccessivamente protezionistaica di sé (es. Usa: a) caso dei giapponesi in California reclusi senza motivo nel dopo-Pearl Harbour, b) restrizione della libertà d’associazione ai socialisti durante il macchartismo, c) restrizione del principio dell’habeas corpus post 11/9)
· in questo la CEDU fa il contrario, privilegiando la libertà collettva e quindi negativa, e l’interpretazione – tramite la Corte di Starsburgo – viene sempre confermata
· nuovo problema con l’Est Europa che si pone sotto il cappelllo della CEDU: l’esplosione del pluripartitismo crea per loro un problema di gestione; in questo la sent. caso Gorzelik vs. Polonia 2001 – Corte di Strasburgo: l’ Unione del popolo di nazionalità slesiana – per l’indipendenza della Slesia – è una associazione antidemocratica perché mina l’unità nazionale; lo stesso accade nel caso Sividopulos vs. Grecia: in ogni caso si difende – con interpretazione conservatrice – la concezione di libertà collettiva/negativa, il regime democratico, l’unità nazionale
· siccome nella CEDU confluisce l’UE-25 – ma anche altri Paesi – anche la linea interpretativa della libertà d’associazione è diversa: appoggiando una certa inea, la CEDU influisce nel concepire il regime democratico in un certo modo, attraverso la libertà d’associaizione (collettiva e negativa); il tutto in un continuum max - democrazia protetta della Germania – min - sono le democrazie anglosassoni (la democrazia sociale italiana, per esempio, non sembra richiedere una blindatura associativo-partitica): anche il modello che era i più espanso in assoluto – art. 21 Spagna – è stato compresso
· la fotografia CEDU di connessione libertà d’associazione-riunione è ripreso costiuzionalmente da Irlanda 1937 – art. 40.6.1-3 (Cost. lunga e conservatrice: rilievo a famiglia, formazioni sociali e associatve, molto piramidale]: espressione piramidale statica e rilevante delle due libertà, sostenuta dall’autorità politica, e Svezia (cap. II art. 1): all’opposto, massima esaltazione della libertà ndividuale, di scleta, in cui l’autorità non c’entra nulla
· la blindatura austriaca (art. 12 L.F. 1867) è diversa invece dalla francese: mentre in Francia si fa perno sull’individuo, in Austria lo si fa sulla concessione dell’ordinamento; sent. 13 luglio 1971 Conseille Francaise: che dà giudizio preventivo su disegni di leggi [non a legge approvata, è perciò un giudizio politico] da approvare/bocciare a maggioranza: principi riconosciuti come parametri sono i principi delle leggi della Repubblica (e cioè la 1901, nel modello individualista) purché si perseguano fini legittimi
· Belgio-Danimarca- Grecia-Lussemburgo-Portogallo-Finlandia: viene esclusa l’autorizzazione all’esercizio della libertà, dove in altre costituzione è prevista (o tacita)
· non tutte le persone sono titolari del diritto d’associazione: non è la popolazione, ma il popolo cioè i cittadini; non tutti i singoli [cosa, questa, che non compare nel modello anglosassone]
· Italia- Germania-Spagna-Portogallo: invece dei fini legittimi della legge francese, parlano di casi che non vanno contro la legge penale
· essendo il riferimento la legge, va valutata la sua relatività rispetto al periodo storico; nel caso Grecia, oltre alla legge, la Cost. ti dice anche come associarti, però nella democrazie più protette è peggio perché rimanano solo alla legge – che però diventa una legge ad hoc (Austria); o in senso più generale l’ordinamento costituzionale che lascia a qualsiasi libertà d’interpretazione delle più restrittive (Polonia); la rivoluzione dei Capitani d’Aprile (Portogallo) [Cost. lunghissima 280 artt.] fa pensare alla non possibilità di costituire associazioni di tipo politico che riconducano ad idee fasciste o razziste [ordinamento che si auotprotegge dalla propria storia)
· Malta-Slovenia-Rep. Ceca: riprendono di pari passo l’impostazione collettiva/negativa CEDU
· Idea dello scioglimento dell’associazione: in molti paesi è previsto dall’autorità giudiziaria, con ulteriori problemi in merito a motivazione (comma 4 art. 22 Spagna-Danimarca-Estonia-Grecia-Polonia) o meno
·        l’art 12 Carta di Nizza (Diritti Fondamentali) parla della libertà d’associazione a tutti i livelliorizzontale e verticale (anche civismo e no-profit) – anche se poi non segue una pratica reale perché incoropora dentro di sé l’art. 11 CEDU: da una parte l’UE tenta di incorporare un idea anglosassone + idea di intervenire – tramite la Corte di Lussemburgo – direttamente come UE all’intero della libertà d’associazione (sino alla CGCE)
·        la Carta di Nizza, pur dovendo ancor essere posto a ratifica da molti ordinamenti, è il parametro degli stessi ancor prima (come nel caso del Tribunale Cost. Spagnolo)
·        la Carta di Nizza riprende inoltre l’art. 191 Tr.CE 25 marzo 1957 [I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento]
·        e significativo è il caso Martines vs. parlamento europeo 2001 – Trib. Io grado: il parlamento europeo è libero di decidere o meno se costituire un gruppo parlamentare anche fuori dall’idea delle famiglie politiche internazionali esistenti [che sono comnque associazioni]: si può andare fuori dal partitismo internazionale e guardare invece all’associazionismo transnazionale
·        la Commissione Europea nel 1992 ha dato il via ad un progetto di studio sulla libertà d’associazione per delineare una forma giuridica ad associazioni transnazionali composte da 2 o più stati dell’UE, del terzo settore o cooperativa, non lucrativa, mutualistica [una forma superiore, con standars comuni non lucrativi]: ciò non è passato, ma si è riuscito a farlo per fini lucrativi – linea economicista – individuando quegli standard comuni (ad es. avvocati)

·        il criterio unificante la riunione ed associazione era temporale: progressivamente c’è lo scorporamento dello stare insieme che non è più temporale ma giuridico, con spostamento verso il come stare insieme
·        la libertà di riunione è rischiosa perché perseguibile dall’autorità politica, a differenza della libertà d’associazione, tranne che per motivi politici che era vista anti-sistema (fino a cristallizzarsi in corporazioni); poi distinzione tra sostenitori di una libertà controllata per mezzo di una autorizzazione vs. associazione come formazione sociale
·        nel caso CEDU 1950 si pone una normativa tendenzialmente unificante tramite l’art. 11: torna all’idea originale associazione vicina a quella di riunione, e ciò produce degli effetti nella Carta di Nizza 2001 (con due organi diversi Strasburgo-Lussemburgo, con Corti diverse e Paesi aderenti diversi); laddove però la Carta di Nizza è più completa ed è l’evoluzione della prima, poiché la realtà della libertà d’associazione è a) dinamica b) che si esplica nel partito politico c) trova una corrispondente nella forma di Stato (compressa se rigida, estesa se flessibile): ma qual è la forma di Stato UE? La definizione classica popolo-territorio-sovranità non è adatta, e od ogni modo l’UE considera come cardine principale – nel libro bianco sulla governance – tale libertà, vista come forma di governo su un territorio
·        governance multi-level europea: effetto cuscinetto delle formazioni sociali tra le tensioni alto-basso in una gerarchia o principio di sussidarietà verticale, cui però si aggiunge una sussidarietà orizzontale. Non si sa quale sia la forma di Stato UE, ma si tratta comunque di dover gestire 27 Stati, e lo si fa in un’ottica multi-livello, tale da utilizzare le formazioni sociali come forma di governo sul territorio, come fosse un “governo locale”
·        se l’UE vuole utilizzare tale libertà come forma di Stato, però si è persa la forza del singolo, tanto che la sua utilizzazione calata dall’alto fa si che ci sia un declino delle associazioni europee e anche non profit: se si vede lo sviluppo del terzo settore aumenta a livello singolo statale, ma diminuisce a livello europeo [gestalticamente il tutto non è più la somma delle parti o un valore aggiunto], e ciò perché l’UE sottrae forza al singolo (es. nei partiti europei transnazionali)
·        fase prematura dell’associazionismo europeo espressione dell’autorità politica, che parte dall’alto: associazione vincolata [autorizzazione esclusa solo in Belgio-Danimarca-Grecia-Lussemburgo-Portogallo-Finlandia] vs.
fase matura: la libertà d’associazione parte dal basso, meno strumento di governo e più partecipazione attiva a quel governo (ottica del principio di sussidarietà orizzontale)
·        nell’UE non si può andare in Corte di Giustizia se non si rispetta il principio di sussidarietà!: è un principio cui si tende, anche se la Corte in parte è reticente poiché si perderebbe parte della governance dall’alto (a livello dei singoli stati si dà però per assodata)
·        la libertà d’associazione è diversificata all’interno degli stati – al di fuori dei partiti – ma non all’interno dell’UE, che ragione ancora come “governo dall’alto”, sino ad annullare, in parte, l’individuo
·        il tasso minimo consentito all’individuo, fa sì che le associazioni siano sempre più svincolate dal partito ma comunque vincolate alla forma di Stato in cui si è cittadino (ad es. in Italia: rispetto della legge penale) a livello statale; ma l’UE è sotto il minimo, non garantisce nemmeno questo, anche perché all’interno dell’UE ci sono stati anch’essi sotto il minimo, vincolati ancora dall’autorizzazione. Lo “spazio di libertà-sicurezza-giustizia”, così si chiama, è ancora il sotto il minimo
·        storicamente la situazione si sblocca 1) tramite la giurisprudenza delle Corti del Paese interno dove è prevista l’autorizzazione o della Corte di Giustizia di Lussemburgo, o 2) tramite un regolamento UE che imponga, ma che spingerebbe il ricorso degli Stati
·        perciò si tenta di introdurre nei parlamenti dei Paesi “ad autorizzazione”, però con lo scopo di dimostrare l’utilità della non-utilizzazione (l’Italia è virtuosa, secondo l’art. 18): e lo si fa mettendo in primo piano la spinta valoriale verso l’individuo estrinsecato dall’autorità; in questo caso però lo Stato risponderebbe che l’autorizzazione è a tutela della democraticità del Paese (es. partiti antisistema per Germania)
·        in questo però si potrebbe garantire la democraticità tramite il contenitore UE, che di per sé la garantisce; ad oggi però questo non si può fare poiché i flussi migratori odierni hanno minato la sicurezza si quella stessa democraticità garantita dall’UE per mezzo dell’ingresso dei Paesi dell’Est
·        la libertà d’associazione trova perciò espansione nell’UE solo se dimostra di aver sanato i conflitti nell’UE stessa e nei loro Stati (fenomeno migratorio, ma anche ambientalismo – es. tossicità degli impianti della Polonia, Stato più forte dei Paesi dell’Est -,…)
·        c’è però un problema: la libertà d’associazione non è un diritto transnazionale, ma è un diritto intero: l’espansione di tale libertà avverrà solo per consenso (unanime) e non a maggioranza [anche se la libertà d’associazione è un diritto primario del singolo!: l’individuo è meno libero]; l’UE si occupa più dei diritti collettivi che non quelli del singolo (autodeterminazione del sesso, associazione, aborto, matrimonio,…)
·        ed inoltre se negli altri diritti c’è un trascinamento e un’influenza degli altri Stati nell’espansione di certi diritti (es. matrimoni fra gay), non c’è per l’associazione perché porta in sé in germi dell’ambiguità dicotomica libertà collettiva-singola
[ma le istituzioni chi devono favorire l’individuo in quanto persona, il gruppo in quanto complesso di interessi individuali, o ambedue alternativamente o contemporaneamente? C’è il rischio che favorendo uno si indebolisca l’altro e che rafforzandoli insieme si indeboliscano ancor di più i loro punti deboli?]
·        perciò nell’UE si riconosce la libertà d’associazione solo se si parte dall’alto, meno pericolosa, senza accordare le libertà del singolo; la questione si aggira uscendo dal modello partitico ed entrando in quello no-profit, che però è pericoloso: il no-profit si può cum-fondere – o avere la percezione di con-fondere – con modello lobbistico
·        c’è il dilemma del modello classico Usa del “chi paga i servizi”? La libertà di associazione serve al singolo o allo Stato? Se serve al singolo non deve surrogare alla funzione dello Stato (che deve garantire i servizi minimi), ma è un’attività collaterale; ma se io con l’associazione ho intenzione di surrogare lo Stato per sue carenze, è ovvio che tale associazione confligga e sia imitata dai vincoli statali, UE che si sente privata di funzioni (ad es. non posso fare associazioni partitiche, associazioni contro la democrazia, che neghino l’UE, per il recupero di aree urbane,…)
·        gli Usa soffrono del problema opposto: la molecolarizzazione delle opportunità associative del singolo che sconfinano nelle lobby e nelle fondazioni
·        le associazioni europee le possono fare i cittadini europei, ma l’UE utilizza la dottrina più restrittiva, quella tedesca, restringendo i canali di partecipazione: questo non è in contraddizione con il sistema multi-level e il Libro Bianco della Governance? HABERMAS dice che in UE manca una opinione pubblica europea; l’UE si rifugia ancora in un’idea di corporativismo e singole e limitate issues
·        la CEDU è molto più tradizionalista di Nizza, anche perché più datata: però è proprio la CEDU e la Corte di Strasburgo che sradica la libertà d’associazione collettiva monolitica e calata dall’alto; non è una Convenzione comunitaria, ma aderiscono la maggior parte dei Paesi, e non con il consenso UE, sta recuperando la dimensione individuale: 1) dilatando il settore no-profit 2) tramite sent. Batah Suna-Refah Partisi
·        inoltre la CEDU tramite la Corte ribadisce con le proprie sent. anche uno sviluppo della democraticità interna agli Stati (come ha già fatto in Usa la sent. Usa Boy-scouts vs. Dayle 2000); e in parte lo ha fatto anche la CIG e la CGCE di Lussemburgo
·        non c’è quindi, in questo di deficit di diritti, una proposta dall’alto dell’UE, ma a livello trasversale delle Corti; col consenso e l’attivismo dei Paesi più virtuosi, che però vogliono una libertà transnazionalizzata che ancora non è
·        e la transnazionalizzazione della libertà d’associazione deve passare – e gli Stati vogliono che si passi – per la transnazionalizzazione delle società economiche [vedi progetto del c.c. europeo] [dopotutto l’UE è nata in aspetto economico con la CECA]
·        l’UE non capisce che più si dilata il modello associativo, più si espande anche la democrazia, perché attutisce i colpi – come formazioni sociali – dell’alto e del basso, includendo una maggiore ottica partecipativa del cittadino europeo [tanto che la libertà d’associazione deve essere sempre meno funzione della forma di Stato]

· sent. 1993 Sigurdur Sigurjonsson vs. Islanda 1993 =
Sigurdur prende la licenza di tassista nel 1983 e il 26 settembre 1984 entra come membro nell’associazione dei tassisti e il 14 febbraio 1986 dice di non voler più esserne membro, poiché dal 5 febbraio l’associazione dice che avrebbe tolto il suo taxi cabin per il non pagamento della tassa annuale: “acquisto della licenza senza prima accertarsi dell’appartenenza all’associazione, di cui non voglio far parte”; invece l’associazione gli ritira anche la licenza così si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che dice che è legittimo non rimanere iscritti; il sistema dell’associazione era eccessivamente rigido
· questo caso trascina anche la modifica delle costituzioni nazionali, in cui non c’è scritto nulla sul diritto di non associarsi: il diritto di non associarsi diventa nelle Costituzioni più forte del diritto di associarsi, per arginare il fenomeno del tesseramento, laddove l’associazione mira (positivamente al rafforzamento delle formazioni sociali) negativamente a creare un qualcosa cui è difficile uscirne [una federazione è tale quando c’è il diritto di secessione, di “uscire”]
· il diritto dello stare insieme è anche quello di non stare insieme, seppur dalla nascita di è costretti alla prima associazione, tramite l’idea di cittadinanza, di cui non si ha la facoltà di uscire; lo stesso vale per la cittadinanza europea
· il modello Usa vede nel modello join/non-join (molto più forte di noi) l’esempio massimo di libertà, legato al I emendamento, alla libertà di espressione; una sorta di idea contrattualistica della società
· ma non c’è al mondo una idea contrattualistica così forte che ti permetta di scegliere la cittadinanza, è impossibile nella vita non essere associati a qualche cosa; non c’è mai una libertà di associazione che è direttamente derivante dalla libera scelta del singolo (maglie strette della misura associativa; anche la CorteEDU parla si “sproporzionalità” dell’associarsi nel caso Sigurjonsson)
· noi paghiamo il costo del non associarsi (“tutti i diritti hanno un costo” – HOLMES) e questo costo non è mai monetizzato; un’associazione polarizzata nella sua essenza, poiché l’iscrizione non viene cancellata nemmeno quando non faccio più nulla o non ho più legami con quella associazione
· quindi a) costa uscire quando io non volevo entrare b) costa prendere delle decisioni
· uno Stato sociale si aspetta che partecipi di più, e che quindi ti associ di più, a differenza di uno Stato meno sociale; però non c’è mai un assoluto filosofico di non-associazione, considerato anche il fatto che l’iscrizione comporta dei diritti e dei doveri (es. sciopero degli iscritti alla categoria?)
· ad esempio in determinati lavori l’iscrizione ad una associazione è automatica (nel relativo sindacato; ad es. i lavoratori del Parlamento e del Senato, albo dei giornalisti,…)
· le vere democrazie sono quelle che scaricano sul cittadino tutto: i pro della libertà di scelta, ma anche il costo di star sempre a scegliere; e ancorché si sta andando sempre più al modello individualista – individuo più responsabile/consapevole, idea di cittadinanza attiva -, ciò non si sta verificando nella libertà d’associazione
· è l’idea di una corporazione che dà dei diritti in più che la non-associazione non dà (albo dei giornalisti, corporazione universitaria,…)
· e laddove decida di non associarmi, nessuno mi rimborsa il prezzo della scelta di non associazione, tanto che il singolo diventa una monade in uno Stato tendente all’individualismo con dicotomia monade-associazione, ma non è più una persona; tendenzialmente con l’individualismo si perde l’idea di associazione, ma – contestualmente – quella di comunità si può vivere senza essere in una comunità?]
· il modello è sempre quello Usa, individualista, che deve riscoprire l’idea di comunità, che a quel punto viene dal singolo, dal basso (a differenza del modello europeo che viene dall’alto) [vedi la Cristiania copenagheniana, flower power hippie anni’70, ad ogni banlieu dei sussidiati statali]; in questo noi siamo conservatori: si tollera il diritto della secessione degli Stati ma non quello dei singoli, e nessuna giurisprudenza dice quale è il limite estrinseco della libertà di dissociazione (il limite minimo è proprio la cittadinanza, ad oggi una idea di doppia cittadinanza)
· di solito nelle Costituzioni non c’è il diritto di non associarsi e laddove ci sia è trattato in maniera lasca cioè semplicemente “si riconosce il diritto di non associarsi”, ed inoltre è consentito di uscire solo da quelle associazioni non rilevanti (non si possono non pagare le tasse, non fare il servizio militare se coercitivo, costo del non votare fino a qualche anno fa,…)
· non c’è una Costituzione europea (a parte Uk con common law) che identifica la libertà di associazione = manifestazione di espressione dell’individuo, ma sempre = rapporto autorità/individuo; e noi non ci riusciremo mai a farlo poiché si metterebbe – secondo le logiche europee – a rischio la democrazia di uno Stato (a quel punto nessuno vorrebbe più pagare le tasse!)
· come uscirne? Il punto minimo che lo Stato consente al singolo, si ritorna alle sent. sui partiti politici (paramilitarizzati, eversivi,…): paradossalmente il paradigma è che la libertà di associazione minima = modello del partitismo politico
· per questo il modello Usa non è mai uscito dal contrattualismo seicentesco ri-contrattualizzato in matrice individualista, quello europeo si ripresenta ancora col modello del rapporto autorità/individuo (conservatorismo spagnolo o turco ad esempio)

· N.B. la libertà di dissociazione è prevista solo in 4 paesi, laddove il Portogallo ha una Costituzione molto complicata, mentre gli altri (Lituania, Cipro, Finlandia) lo hanno previsto all’indomani della caduta del partito unico o dalla fine della loro posizione nella GF come Stati-cuscinetto; e quindi come modo di ampliamento dei diritti
· in Usa le associazioni si dividono in due tipi: 1) chiuse 2) aperte che si distinguono nel messaggio che lega gli associati che limiti inclusività ed esclusività dello stare insieme e lo rende rischioso (KKK)
· se io replico il modello micro anche nel modello macro dello stare insieme nella società legittimo anche il diritto di non associarsi anche alla società tutta, ma questo la CS ha sempre subdolamente evitato di ammetterlo
· poiché la libertà di associazione si esplica in tanti modi, tanto che le fondazioni sono un modo di espressione della libertà di espressione del singolo diverso dalle associazioni (I em.; laddove da noi fanno parte del normale associazionismo): e tuttavia le fondazioni si distinguono oltre al messaggio anche alla diversa scelta dei singoli; tanto che la giurisprudenza della CS per le due è differente: il no-profit è trattato come libertà economica (defiscalizzazione, incentivazione, aiuti) e non come libertà d’espressione
· da noi invece è una libertà del singolo [v. art. 18 comma 2]
· anche il range di associabilità alle primarie, stabilite dai partiti ai livelli statali, può essere stabilito: siccome serve l’iscrizione per la votazione, lo si può fare associandosi momentaneamente o per un tempo più lungo; le primarie sono già una scelta associativa a) sent. Alabama: le primarie sono chiuse e quindi vincolate all’associazione b) sent. Texas: le primarie sono semi-aperte e quindi non vincolate all’associazione ma alla discrezionalità del direttivo del partito
· sent. Boy Scouts of America vs. Dale 2000 Usa: Dale – boy scout ad alto livello - fa outing e dichiara di essere gay, la notizia ha rilevanza pubblica, col dilemma se tenerlo dentro o no si va in corte, e secondo i principi scout, viene escluso; col ricorso alla Corte del New Jersey, questa da ragione ai Boy Scouts: ragiona in base al modello clubbistico della discrezionalità di far entrare o no in base ai valori da propagandare come esempio, tanto che Dale in CS perde ancora, ma non in base al tipo-modello di associazione che sono i boy scout ma poiché Dale ha toccato un limite: quello dato dalla libera espressione non di Dale, ma del libretto-statuto dei boyscouts; la libera associazione fa sì che si accettino quei principi, altrimenti si limiterebbe la libertà d’espressione dell’associazione stessa, tutta
· questa perciò non c’è un modello libero di associazione ai boy scouts, poiché quando c’è un modello educativo, questa diventa chiusa, una scelta che si riflette e sostanzia nella società tutta
· per questo in Usa, in parte, si annulla la libertà del singolo: il problema è che qui si parla di diritti civili, anche se la fase storica della CS è conservatrice; anche se questa sent. è diventata il parametro in-out dell’associazione. Il diritto di Dale non può emergere perché non aveva fatto outing dentro l’associazione, denunciandola come lesiva della libertà associativa – per violazione dei diritti civili [anche se la corte è chiara: se l’intenzione originaria è contro – non nel nostro caso – l’associazione stessa, più o meno subdolamente, l’esclusione è prevista – es. entro nel pro-life con l’intenzione di predicare l’aborto]; e Dale non si sentiva un cattivo boyscout perché era gay, si sentiva dentro l’associazione e non contro i suoi valori
· la giurisprudenza continentale la metterebbe subito sul piano dei diritti civili, ed infatti questo da noi non accade
· in parte una dissenting opinion sottolinea il fatto che ad ogni modo un associato deve saper leggere l’asset valoriale dell’associazione

· in art. 40 Irlanda, il diritto d’associazione può essere ristretto per il buon costume, ma non deve avere “class discrimination”: che è stato oggetto di numerosi interpretazioni; la Cost. è lunga-conservatrice-vecchia (1937) incardinata in una matrice cattolica (es. diritto di non abortire) valued oriented
· nel mondo continentale le libertà vengono descritte minuziosamente, in quello anglosassone no: incardinate nelle Cost., che però mutano [relatività]: l’ex P. CC, BALDASSARRE, dice che le nuove Costituzioni devono contenere le libertà non in maniera stringente, causa il rischio di interpretarle erroneamente
· la Cost. Irlanda 1937, impregnata di un set valoriale forte, tanto che si trova un forte limite inverso sulle non-discriminazioni di classe, tanto da assurgerla ad una Costituzione comunista: la libertà di associazione è un derivato delle formazioni sociali (filtro autorità alto-basso) che compongono il conflitto individualista-collettivista [ancora prima e ancora più marcata dell’interpretazione italiana]; sposa talmente una logica delle formazioni sociali, tanto che è l’unico Stato che ha visto una terza Camera totalmente Corporativa (sull’esempio bavarese)
· questa introiezione della formazione sociale porta alla realtà corporativa - fini, che a sua volta porta alla non-discriminazione di classe: si vietano limiti corporativi [supportati da forti dottrina e giurisprudenza] nelle associazioni
· la Corte irlandese viete la gerarchizzazione corporativa secondo tale art. perché limita l’espandibilità della associazionabilità e della società tutta: nel caso dell’associazione dei professori, essendo dei professori, uno studente non può entrare (pur riconoscendo, la Corte, il non dover fare corporazione); nel caso delle imprese che vogliono fare lobby all’interno di una associazione, nel regime di common law irlandese – ma con una Costituzione diversissima dai sistemi common law -, si fa uso di questo sistema (come in Usa) per tutelare il sistema lobbistico
· questo fa sì che c’è un sistema di common law che guarda al corporativismo, e allo stesso tempo un modello associativo che va contro il corporativismo: autolegittimazione di lobbies che si fanno classe-corporazione, che per loro natura sono chiuse
· le associazioni irlandese vivono di questo limite: seppur non si possono avere associazioni di classe, contraddittoriamente si può fare lobby: la tradizione corporativista non si è esaurita, soprattutto nelle interpretazioni dei singoli (dialogo governo-parlamento)
· la difesa delle Corti è che la parola “classe” è diversa da “corporazione”: se si è classe, si può anche scegliere di non istituzionalizzare-cristallizzare il nostro essere classe in Corporazione
· però la società non si sente suddivisa in classi, però si trova l’opposto, cioè l’esistenza di lobby: ma gli irlandesi questo hanno fatto finta di non vederlo, tanto che le lobbies sono diventate molto più forti delle associazioni
· e in fin dei conti è più vantaggioso essere lobbies che non partito, perché non devo rendere conto nessuno e guardare al voto; è più facile finanziarli, ed inoltre non perdono mai
· questa cosa si ritrova nell’art. 102 Lettonia: le other public organization sono assimilabili anche alla tradizione corporativa: mix di idee che può esistere
· la libertà d’associazione – come libertà matura di espressione e relazionalità del singolo - è ancora sotto attacco
· ciò traspare anche nell’art. 12 comma 5 Grecia che parla di cooperative, anticamera delle Corporazioni: c’è sempre un favor che avalla una libertà di associazione che tende un modello corporativo [non basterebbe il modello no-profit come previsto dallo stesso articolo?]
· nell’art. 12 comma 1 Bulgaria parla della salvaguardia di interessi per le associazioni, che anch’essi si rifanno ad una idea corporativista (in parte sindacale, nel cui interno non c’è comunque un tasso identitario: per la propria espansione tenta di parlare per tutti, e non per una determinata categoria)
· anche se un Sindacato poi difendesse una categoria, per avere un tasso di democraticità associativa sarebbe necessario che tutte le categorie avessero la loro rappresentanza sindacale, ed essa avrebbe lo stesso peso per tutti
·        l’associazione assumerebbe così una idea personalistica, tanto che si potrebbe arrivare a dire che non c’è una Costituzione pura nell’UE [interpretazione sentita da tutti], tanto che l’unica “cosa” che non tratta dell’idea delle lobbies, poiché nata sulle istenze di una democrazia partecipativa, è la Carta di Nizza: azzera ogni forma associativa non indirizzata in termini valoriali (escludendo cioè gli interessi economici)
·        essa non sposa n’è il modello corporativo, né quello estremamente individualista, con un continuum – nel mezzo – in gradi, ma spinge sulla democrazia partecipativa, anche con 1) libro bianco sulla governance 2) perfino eccessiva trasparenza sulle procedure e sull’acquisizione delle informazioni; con aderenza solo ai valori-issues che vogliamo difendere
·        l’approccio del cittadino-consumatore e di cittadinanza attiva è anche quella data dal Presidente Erzog al momento dello sua stipulazione; è il tronfo dell’identità del singolo che si fa cittadino, ed è sostanzialmente un diritto di cittadinanza

· il problema del finanziamento dei partiti è comune a varie democrazie e si estrinseca in sostanza nella spalmabilità del rimborso che riesce al sistema di tutelarsi: se i finanziamenti sono spalmati nel lungo periodo la tollerabilità del sistema – ivi inclusa la società civile – aumenta; è anche per questo che le elezioni in Italia, ai vari livelli di governance, sono asimmetriche
· il problema delle associazioni non riconosciute (partiti, sindacati) riguarda il loro vantaggio di non essere registrati e quindi di non dover essere sottopost agli obblighi giuridici corrispondenti alla registrazione; però, i rapporti che instaurano tali associazioni sono prettamente assimilabili a quelle di un normale contratto
· le cooperative sono le associazioni più tutelate dal c.c., così come dal D. Lgs. 6/2003 in vigore dal gennaio 2004, per la messa in vendita di beni a prezzi vantaggiosi e suscettibili di favorire di esenzioni fiscali, al fine della mutualità e non della speculazione privata; il principio della porta aperta fa sì che non ci siano limiti per i soggetti all’ingresso (solo limite numero dei soci: 9)
· comunque la tutela e la nascita delle cooperative non si trova da nessuna altra parte così forte come in Portogallo: in Grecia c’è una cosa simile, ma in Italia vi sono residui corporativisti; Salazar non guardava tanto alle corporazioni, ma in Costituzione c’è questa tutela perché c’è la paura che il Paesi si spacchi; schema su quale (come in Irlanda) l’UE redistribuisce i fondi strutturali – e tuttavia vieta all’art. 46 la ricostituzione del partito fascista [vero e proprio art. e non disp. Trans.]
· i comitati – persone che si riuniscono per ottenere fondi per una causa qualsiasi – sono molti, ma l’unico legittimato ad andare in CC è il Comitato per il referendum abrogativo, con al richiesta di 500mila firme
· c’è una particolare categoria con particolari agevolazioni fiscali: le onlus, regolamentate dal D. Lgs. 460/1997 che fanno da cuscinetto Stato-individuo, e quindi hanno dei vantaggi fiscali notevoli
· il termine “morale pubblica” ricade per lo più nelle forze dell’ordine ma anche nei “defensor del pueblo” sudamericani o rumeni, anche tedeschi, organi pubblicistici che difendono il cittadino dalla PA grazie agli interessi legittimi, ma anche diritti soggettivi; da noi c’è la versione attenuata di “difensore civico” con molti meno poteri (e solo interessi legittimi), e appellabile solo al titolare dell’interesse leso
· la distinzione associazione/partito è sottile: a Cipro, non c’è un obbligo di registrazione dei partiti, tanto da configurarli spesso come partiti se partecipano alla electoral machine; in generale, ma le associazioni, tutte, hanno finalità politiche: in primis, influenza dell’opinione pubblica
· in sostanza, grande favor partitico; in Rep. Ceca e Slovacca riconoscono che i partiti sono distinti dallo Stato, e prevedono espressamente la non (ri)costituzione del partito unico; gli unici due Paesi che lo dicono espressamente; le altre costituzioni tutt’al più si rifanno ad ideologie (in genere fasciste)
· particolarità della Romania: tutela di minoranze etniche che vogliono costituirsi in partito: se tutte insieme raggiungono almeno la soglia del 10%, tutte hanno diritto almeno ad un deputato ciascuno [al momento attuale sono almeno 18] [laddove per tutti gli altri la soglia di sbarramento è al 5]
· caso partito Ungherese con sent. CorteEDU 1999: la Romania secondo la Corte ha violato gli artt. 11 e 14 della Convenzione perché non ha riconosciuto il partito comunista ungherese; il ragionamento rumeno era quello di escluderlo perché il comunismo sarebbe significato un ritorno all’indietro, ma siccome dentro la Costituzione rumena non c’è la previsione anticomunista, allora il non aver permesso il partito comunista ungherese è discriminatorio
· in Romania, comunque non basta rientrare nel set “minoranze” per avere un deputato, ma fare almeno il 10% [range 0,1%-10%]: però il numero delle associazioni è limitato? Se ne possono fare all’infinito? La moltiplicazione dell’accesso fa sì che ci sia una frammentazione parlamentare, e in Romania è fortissimo, un diritto di tribuna, che potrebbe moltiplicarla all’infinito, non essendoci un limite per costituirsi minoranza
· ciò si chiama diritto di tribuna – proposta raffinatamente da George Vedel tra IV e V Rep. in Francia, fatta per avere una finestra oltre la soglia del 12,5% che in primis poteva essere fatta per il fascismo lepeniano, ma anche per il centro-socialismo-comunismo – e se ne parla costantemente in Parlamento (anche in Uk)
· caso Gorzerick vs. Polonia: Gorzerick voleva creare un’unione si Slesiani in Polonia che gli avrebbe aperto una finestra in politica; ma la democrazia polacca è chiusissima, tanto che la rifiuta dicendo che gli slesiani non sono mai stati un’etnia vera e propria. E la CorteEDU, però, da ragione alla Polonia: rimanda all’interno dello Stato la questione perché non vuol dare uno standard di democrazia per uno Stato, ma tutelarli nel senso di decidere il grado di blocco della democrazia. Essa va a lavorare proprio all’interno del comma 2 art. 11 sulla libertà d’associazione, ma anche sui “limiti consoni ad una società democratica”: limiti non eccessivi: ma l’eccesso ha una gradualità; la Corte parla comunque di non minare lo Stato, ordine e salute pubblici, di proporzionalità: grande elasticità dell’art. 11 ad ogni modo
[in questo caso sembra che l’abbia interpretato in maniera restrittiva]
· il generale il comportamento della CorteEDU è asimmetrico: a) in un Paese ex-comunista non mette mano nelle aree calde (es. slesiani), perché conosce benissimo la fragilità di quei sistemi, non dicendo cosa sia democratico e cosa no – condizione di appeacement b) i Paesi non-ex-comunisti li tratta diversamente
· il caso Refah Partisi dimostra come la CorteEDU dia interpretazioni diverse ad una stessa problematica: “il partito del benessere” era nel 1997 il partito più forte in Turchia, mai stato toccato dall’ordinamento turco, sino a quando non prende il 30%; la Turchia lo porta in CC e o dichiara illegittimo perché contrario a norme turche, fra cui la laicità dello Stato (da Ataturk); laddove anche la CorteEDU lo dichiara illegittimo per dichiarazioni non laiche lasciate dai leader (mai infatti c’erano state formalità scritte non laiche), ancorché l’ordinamento charadico era proprio contro questa laicità
· anche le Corti ragionano politicamente: non ci sono mai Corti neutrali; la Turchia sta per entrare in Europa in alternativa alla guerra di civiltà, ed entra come stato anti-anti-islamico [seppur il partito non avesse mai dato atto di non essere laico], considerando anche che la CorteEDU non è la Corte dell’UE, ma spesso i casi si confondono
· quando un partito è dichiarato illegittimo, si scioglie: nel caso Baata-Suna, mai andato il CorteEDU, riguarda li caso basco, questione interna spagnola: Henri Baata-Suna sostiene direttamente il partito basco, e la legge spagnola 2002 – non reinterpretando il mix della Cost. spagnola fra quella italiana e tedesca che configurava la stessa situazione partitica italiana – crea una democrazia fortemente protetta che fa sciogliere il partito basco, che confluisce nel gruppo misto, alzando il tasso di democraticità: la Spagna molto aperta a livello partitico, crea protezione verso il sistema liberal-democratico [la stessa Costituzione prossima, 12 dicembre 2007, a nome della Francia e della Spagna – configurando il problema ETA – fanno inserire nei reati transfrontalieri all’interno del sistema a tre pilastri, fra cui la sicurezza, il reato di terrorismo]
· ciò significa che si sta alzando il tasso di protezione di tutta l’UE, ed è poi difficile toglierlo; e allora come far entrare l’UE laddove c’è un partito islamico forte come l’AKB? Che cosa è la democrazia a questo punto?

· Canada = libertà di associazione garantita nel Constitution Act 1982 e libertà fondamentali nella Sezione 2D, che però non configurano diritti positivi e quindi l’obbligatorietà dello Stato di legiferare in merito
· le sent. della CS canadese di riferimento con
1) sent. Delisle vs. Canada 1999 [DA INTEGRARE]
2) sent. Donnimore vs. Ontario 2001: l’Atto del 1995 viola la sez. 2D perché tutela i diritti dei datori di lavoro, non per quanto vi è contenuto, ma per gli effetti: riducendo la possibilità di associazione sindacale dei dipendenti dell’Ontario, per lo più lavoranti in aziende familiari agricoli; all’inizio non avevano di rappresentare i loro interessi perché lavoranti “in proprio”, poi però la forza contrattuale di stare sul mercato – con l’ingrandimento – diminuisce, tanto da far nascere il nuovo bisogno di associarsi. La Corte decide così di sospendere la nuova legge, fino ad al venire di una nuova attività legislativa
· in base a uno studio dell’Unione Nazionale del Pubblico impiego l’associazionismo non è molto tutelato a livello federale e statale (lo dimostra il fatto che le 2 sent. sono arrivate in CS, e non si sono fermate al 1o e 2o grado
· i sindacati in Canada sono no-profit e tutelati nel Corporaction Act
· il Public Service Staff Relactions Act 1985 parla di una libertà di associazione proveniente dall’alto, quindi la sent. Dannimore vs. Ontario dimostra come sia possibile anche un associazionismo dal basso
· libertà di non associazione in Canada: sent. Lavigne vs. OPSEU 1991 : il pagamento di una quota obbligatoria per associarsi nonostante l’iscrizione non richiesta, in questo caso una associazione studentesca, (secondo la legge The Rand Formula 1946) non è legittima secondo la sezione 2D. il pagamento della quota faceva sì che era un sostentamento non richiesto che consentiva la tutela di settore; però – contro la Corte d’Appello – la CS dice che non c’è stata violazione del diritto poiché non è negata la libertà di espressione come riteneva Lavigne (solo un giudice dice che il pagamento della quota è manifestazione espressiva): il pagamento della quota non intacca il diritto a non associarsi, e comunque non si deve guardare alla sez. 2D ma alla 1 [i soldi non sono il simbolo di una scelta – come riteneva Lavigne - perché le altre idee sono esprimibili all’interno dell’associazione stessa]
· nella sent. R. vs. Advance Cutting and Coring Ltd 2001 si rivolgono alla CS perché ritenuti non competenti a lavorare nel settore non edile, poiché la competenza viene acquisita facendo parte ad una associazione con la quota, cui non volevano aderire; ma, di nuovo, la CS dice che non è leso nessun diritto poiché l’adesione non è obbligatoria, né costringe a conformarsi ad una ideologia
· la Rand Formula 1946 nasce in risposta in un Paese a grande esplosione demografica per garantire diritti sociali (che in Usa sono poco garantiti); il Canada è un po’ a metà: la CS svuota gli argomenti che sono portati dicendo che la libertà di scelta sia garantita, ma si estrinsechi anche nel pagamento di una quota; la formula di consenso sociale fa si che non ci sia il diritto di non associarsi, poiché, se non si vuol pagare la quota
· libertà di associazione in USA = la Cost. USA 1787 non ha precisa norma; ma da Tocqueville a SLESINGER è definita una “Nazione di Associati”
· le associazioni tutelate dal I° emendamento sono – poiché non tutte sono tutelate: secondo la sent. NAACP vs. Alabama 1958 sono le associazioni che mirano a promuovere idee religiose, politiche, economiche, culturali; non vi rientrano quelle che non promuovono il loro messaggio, ovvero circoli, club, associazioni “del tè”, fraternal organization (confraternite e società segrete) [questi gruppi possono incorrere a restrizioni da parte dello Stato, in accordo con un diritto contrattualistico più che legalistico].
Ivi, l’NAACP non aveva presentato all’Alabama la propria lista di associati come invece lo Stato aveva chiesto: la CS si pronuncia in favore dell’NAACP perché la segretezza degli associati va garantita per gli aderenti ad una associazione, non può prescindere dalla privacy, di quegli studenti ed insegnanti, che se avessero fatto outing ci sarebbe stato un problema per loro, trattandosi di un’associazione per le persone di colore [incentivo alle lobby segrete??? Anche se l’Alabama lo aveva chiesto per tutelarsi dal KKK]
· un tema di rilievo è la sent. Città di Dallas vs. Stanglin 1989, dopo l’ordinanza di Dallas che vietava l’ingresso in una discoteca ad una categoria protetta di persone (teen-agers); adita dal proprietario del locale, la CS dice che non c’entra l’associazionismo (1 em.), ma l’incontro è quasi casuale perché l’unica cosa che accomuna i partecipanti è il pagamento del biglietto (e non una tessera!)
· limiti della libertà di associazione in USA: nella sent. Bryant vs. Zimmermann si dice rendere noti i nomi di tutti gli associati perché gli scopi erano afferenti al KKK (a differenza della precedente) – si valuta più importante la tutela dello Stato rispetto ad una associazione sovversiva, al di là dei singoli, si guarda alla sua interezza
· così come nella sent. Partito Comunista 1961, obbligato, il PC a rivelare i nomi dei membri perché ritenuti collegati, in fasi maccartistica, all’URSS; un anno prima della crisi di Cuba
· insomma le risposte alle due sent. è la presupposta violazione della democraticità interna Usa, al di là del diritto di associarsi o meno, e della qualità dei membri
· le sent. degli anni ’80 non hanno un carico politico, come dimostra il caso Jaycees vs. Minnesota 1984: Jaycees – no profit che inseriva nel mondo del lavoro giovani maschi 18-34, secondo le scelte interne -; secondo la legge del Minnessota, anche la CS dice che la situazione andasse riequilibrata, e come nel periodo storico, di non discriminare il sesso femminile [anche se emergerebbe il problema delle quote, che però è saltato: vengono ad essere una discriminazione nella discriminazione, perché la stessa restrizione all’ingresso sarebbe discriminatoria che può essere basata non solo sul genere ma anche sulle minoranze]
· il caso Hurley testimonia il cambio culturale negli anni ’90: durante la festa di S. Patrizio, patrono dell’Irlanda, di Boston, c’è una manifestazione pro-diritto omosessuali; la CS, adita da Hurley contro l’associazione, ha stabilito che loro non potevano partecipare alla festa in queste veci perché i partecipanti a questa festa non si erano riuniti per questo, è si era stravolto il messaggio [non è comunque una decisione neutrale, visto il cattolicesimo irlandese]
· dopo l’11 settembre ci sono anche restrizioni per le associazioni islamiche, cui si può richiedere l’elenco, così come è stato per la Little Italy a inizio secolo, o per la comunità giapponese dopo Pearl Harbour
· Uk = art. 11 Human Rights Act 1998, anche se ci sono pochi riferimenti testuali e giurisprudenziali
· 1) ricalca perfettamente l’art 11 della CEDU: lo HRA fu emanato più che altro per sopperire a questa mancanza e al fatto che numerose sent. furono riversate nella CorteEDU per chiedere soldi allo Uk
2) disciplina congiuntamente associazione/riunione: anomalia rispetto agli altri paesi UE, ma lo fa perché esalta l’aspetto collettivo
3) non prevede esplicitamente il diritto negativo [è comunque la prima proposta al BoR mancante]: la pratica del closed shop è fondamentale: un lavoratore per lavorare deve appartenere obbligatoriamente ad un sindacato [quota economica canadese]. Nel momento in cui si deve adeguare al diritto continentale è difficile: qui c’è la corporazione dell’Ordine Professionale, lì non c’è una corporazione, non si certifica la bontà, ma la tutela deve essere garantita tramite l’appartenenza al sindacato. Siccome l’art. non fa riferimento solo ai sindacati, ma si riferisce a tutte le associazioni, il non-diritto di associazioni si riferisce a tutti.
· Sent. 13 agosto 1981, caso Young, James e Webster [serie A/44] : ci sono associazioni che tutelano interessi e settori, che sono tutelati, ma non è tutelato il diretto interesse del singolo. Ad ogni modo la libertà di associazione non è regolata da alcuna legge scritta; la questione era sentita fin dagli anni ’70, con l’Atto del 1970 che rigettava la pratica del closed shop, ristabilita poi con l’atto del 1974 [da Callaghan alla Tatcher, in opposizione], tanto che la sent. 1976 la CorteEDU dichiara che la sua pronuncia è valevole come caso di specie e non valevole dottrinalmente o giurisprudenzialmente, tutelando in quel caso il diritto di non associarsi secondo il closed shop, ma non riconoscendosi come influenzante il diritto interno inglese in base al closed shop

· la libertà d’associazione nella CEDU (Roma, 1950): art. 11, analizzato nei suoi 2 commi
· Importante nonostante il carattere regionale, perché stipulata sotto l’egida del Consiglio d’Europa; la CorteEDU può essere adita da un cittadino di uno degli Stati del Consiglio
· la CorteEDU non è un’istanza d’appello rispetto alle Corti nazionali, ma un ultima istanza una volta adite tutte le Corti nazionali
· entra in vigore il 3 settembre 1953, uno dei primi passi – come da preambolo – di affermazione dei diritti in un momento difficile, escludendo diritto sociali-economici e culturali, ma dando preminenza a quelli civili e politici del singolo, al fine di evitare abusi statali
· art. 11: libertà riunitone + associazione + sindacale; i partiti pur essendo esplicitamente inclusi, non lo sono implicitamente
· legame con art. 9 (opinione e coscienza) e art. 10 (espressione)
· protegge le associazioni e i suoi membri, con due parametri di giudizio: 1) la base volontaria 2) scopi comuni; la tutela non può essere invocata laddove non ci siano perché diverrebbero istituzioni di diritto pubblico
· sent. Le Comte-Meyer: associazione dei medici, che obbligava loro di associarsi, e loro non volevano; la CorteEDU tende a prevenire l’abuso – proprio dei totalitarismi – di inquadrare privati e professioni in corporazioni
· sent. Young-James-Webster: particolarità del sistema britannico del close shop; inoltre, si afferma per la prima volta la libertà negativa; la CorteEDU rileva la violazione dell’art. 11 ma solo nel caso specifico, dicendo di non poter inferire nel diritto interno Uk. La questione è risolta tardi, nel 1993
· vedere anche caso Sigurdur Sigurjohnson 1993, che non voleva aderire al FRAMI perché non appoggiava le basi del sindacato, e sarà la prima volta che la Corte riconoscerà la libertà negativa di associarsi, come diritto del singolo, piuttosto che come libertà associativa di per sé; e ribadendo il concetto del “non fare”, il non poter associarsi
· restrizioni alla l.d.a. come da comma 2 art. 11: 1) la Corte dà importanza alla qualità della legge che prevede restrizioni purché ragionevole ed efficace 2) la motivazione deve essere data per uno scopo legittimo dallo Stato 3) si deve guardare alla necessità di una società democratica 4) si deve assicurare proporzionalità rispetto allo scopo legittimo perseguito
· quasi sempre la CortEDU rileva la violazione per ingerenza allo scopo legittimo; la motivazione più frequente è che la restrizione viene fatta per non-proporzionalità; in questo l’Italia fa un po’ da eccezione, con particolare riferimento al Goi, soprattutto in base al R.D. 1946 e al fatto che non ci sono dimensioni specifiche tali per cui si affermasse chiaramente che i magistrati non possano far parte del Goi
· caso particolare sono i partiti politici: la CorteEDU ha dato un suo indirizzo, secondo cui il fatto che un partito contesti l’ordine politico del proprio paese, non esce dalla tutela dell’art.11: i fini anti-costituzionali per un partito non sono un limite (deve essere espressione completa del paese)
· il margine lasciato agli stati in merito alla istituzionalità è ristretto secondo la Corte; più ampio è il margine lasciato ai sindacati e alla tutela dei lavoratori
· caso Ungheria 1999: la legge ungherese che pone il divieto dei membri della polizia di far parte di partiti politici viola l’art. 11? Tenendo conto della situazione storica, e dell’ex-regime comunista, la CorteEDU ha riscontrato che questa legge fosse legittima, anche perché non vietava l’associazione ad altri tipi di associazioni
· sent. Moscow Brunch vs. Russia 5 ottobre 2006: la CorteEDU ha rilevato la violazione art. 11 alla luce dell’art. 9 – violazione libertà opinione e coscienza – e 10 – libertà di espressione -; l’Esercito della Salvezza, organizzazione religiosa, registrata nel 1992, in seguito alla legge del 1997, si è vietata una nuova registrazione perché a) il numero dei suoi membri ritenuto insufficiente b) dipendente da un nazionalità straniera; si è fatta discriminazione sui suoi membri, anche perché, nonostante il nome, non era una organizzazione paramilitare
· la CorteEDU rileva se c’è stata ingerenza, in conformità dell’art. 11, operando un bilanciamento di interessi art.11/interesse generale statale, verificando la presunta sproporzione fra i due
· il fatto che l’art. 11 prevedi riunione ed associazione insieme si ritrova anche in altri documenti internazionali (Patto sui diritti civili e politici, Carta di Nizza), mentre nella gran parte delle costituzioni sono separati; qualcuno contesta l’accomunanza, perché la riunione pacifica si base sul fatto materiale dell’essere insieme: la tutela non è solo della libertà di riunione, ma anche il diritto-dovere di mantenere quella riunione pacifica, così conferendo allo Stato, oltre che l’obbligo negativo di non ingerenza, anche quello positivo di garantire la pacificità della riunione/manifestazione (ordine e sicurezza)
· ma nell’associazione c’è un obbligo positivo di garantire la pacificità di un’associazione? Pochi casi, soprattutto sent. Uranio Toxo vs. Grecia 20 ottobre 2005: il Partito Arcobaleno della Grecia difenda l’uso della lingua e il ripristino delle usanze e delle etnia macedone, ed aveva esposto nella propria sede l’emblema con una scritta che significa “Arcobaleno” in macedone; la Grecia secondo la CorteEDU ha violato l’art.11 perché le autorità cittadine non hanno permesso all’associazione-partito di manifestare liberamente lo scopo legittimo del partito
· poiché c’è il collegamento con gli artt. 9 e 10, si parla dell’art. 11 con lex specialis dell’art. 10 più generale che riguarda l’espressione (in cui l’associazionismo è inscritto); si parla di pluralismo, libera circolazione di idee ed opinioni, come da regola in una società democratica, in cui hanno libera cittadinanza non solo le idee pacifiche, ma anche idee provocatorie e che fanno scandalo (e per questo motivo non suscettibili di ingerenze statali)
· sent. Zechev vs. Bulgaria 21 giugno 2007: il ricorrente nella sua associazione proponeva il ripristino della monarchia parlamentare il Bulgaria, il cambiamento della Costituzione e il ripristino della Convenzione del 1979, abbattendo le frontiere con la Macedonia, e ripristinando lo stemma realista; la Bulgaria ha applicato l’ingerenza di non permettere la registrazione di questa associazione, sulle basi del fatto che 1) fosse contraria alla costituzione 2) che non fosse un partito politico (se lo fosse stato, sarebbe stato legittimo perché i fini che perseguiva erano da partito politico e non da associazione: svolgeva fini ed attività politici) [perché in Bulgaria, a differenza di altri Stati, ha una legge sui partiti politici]; la CorteEDU afferma che c’è il problema dell’aggettivo “politico”, è vero che la sua attività può essere considerata politica, ma latamente tutte le associazioni possono esserlo, per tastare il polso della democrazia su un paese bisogna vedere la legislazione nazionale sulla l.d.a. che è importantissima per l’effettività democratica (ad ogni modo l’associazione è stata auto-sciolta). Alla CorteEDU non importa il ritorno o meno alla monarchia, perché la transizione di regime è consentita, ma si guarda alla l.d.a., se rispetto a questa scelta si esce o no dal modello democratico
· importanza dei partiti politici: la sent. che fa precedente, con chiarimento dell’art. 11 applicato ai partiti politici implicitamente è la sent. Partito Comunista Unificato vs. Turchia 1998: il PCU era stato sciolto per 1) termine “comunista” nella denominazione 2) nel programma si propugnava di aprire il dibattito sulle sorti del popolo curdo; la CC turca lo ha sciolto perché anti-costituzionale e minante l’integrità territoriale turca; la CorteEDU ha rilevato violazione dell’art. 11, non tanto per il testo che non li prevede, ma per il ruolo importantissimo dei partiti all’interno di una democrazia, anche attraverso libere elezioni e una pluralità partitica
· l’art. 11 non si applica agli ordini professionali: manca la base volontaria!!! Sono considerate associazioni di diritto pubblico, costituite dallo Stato tramite legge per il conseguimento di interessi pubblici, attraverso cui controlla l’esercizio di professioni che hanno rilevanza pubblica; pur tuttavia la l.d.a. in termini negativi non è presente in questi ordini: il cittadino non può dissociarsi da essi, e non è violazione proprio perché non c’è la tutela dell’art. 11 [discorso anche della Rand Formula canadese, che non prevede la libertà di espressione del singolo, ma l’interessa di settore garantito dalla quota – l’unica via di è non esercitare più il mestiere]
· inoltre, sindacati: se è imposta – vedi il close shop – l’adesione al sindacato (perché non vi si riconoscono nelle idee), e se non lo si fa e si viene licenziati, con gravi conseguenze per il dipendente, c’è violazione dell’art. 11 (sent. Young-James-Webster); e passando per il caso Sugurdur Sigurjohnson vs. Islanda; si arriva, oltre al fatto che il close shop ad oggi c’è ancora solo in Uk (oggi non più), Islanda, Canada, Svezia e Danimarca, la CorteEDU nella sent. Danimarca 11 gennaio 2006 dice che il close shop non è un sistema compatibile con la CEDU: la Danimarca sosteneva che il close shop post-entry per il lavoratore non va bene, ma se è pre-entry allora è legittimo perché un lavoratore lo sa e quindi può decidere; la CorteEDU dice no: il close shop è sempre illegittimo, non dipende da niente
· nella sent. ASLEF vs. Uk 27 febbraio 2007 – tra l’altro l’ASLEF era uno dei sindacato del close shop delle ferrovia nella sent. Young-James-Webster - si afferma anche la libertà negativa di non accettare associati, come è successo al ricorrente Lee in un sistema ormai non più di close shop per via della sua appartenenza al British National Party: dopo l’espulsione dal sindacato si era rivolto ai Tribunali Interni (del Lavoro) che hanno di fatto ragione a Lee sulla non espulsione (basata solo sulla base dell’aderenza al partito); anche se c’entrava la cattiva condotta personale, il Tribunale dice che poteva essere interpretata come connessa all’attività di partito; come in molte sent. la violazione non è direttamente connessa all’art. 11/l.d.a., ma alla luce degli artt. 9 e 10/espressione: la CorteEDU, dando ragione all’ASLEF, dice però che tale libertà di espressione non è preclusa perché può sempre far parte del partito, ma il sindacato ha il diritto negativo di decidere per regolamento chi ammettere
· la libertà di associazione applicata ai sindacati fa si però che si possano regolamentare e di decidere per eventuali motivi di espulsione sulla base della contrarietà del raggiungimento degli scopi (si veda, in un caso diverso, il caso Dale vs. Boy Scout), ma non in maniera arbitraria
· nel caso italiano delle L.:. Goi, la CorteEDU ha sempre riconosciuto la violazione art. 11; mentre nella sent. COBAS 1995: i cobas sono esclusi nel 1995 dalla contrattazione collettiva, così che i 45 ricorrenti di Bari alla CorteEDU tramite Schettini, parlano di violazione art. 11 perché esso permette non solo la l.d.a. sindacale, ma anche la possibilità di agire presso lo stato per tutelare i propri interessi; la CorteEDU però dice che non c’è violazione perché l’incidenza nell’esito non avviene solo per mezzo la contrattazione collettiva, ma può esservi anche con scioperi, ecc. [è per questo che il Gov. decide chi partecipa al tavolo della contrattazione]
· limiti alla l.d.a.: sent. Refah Partisi 1997: non violazione dell’art. 11 della CC turca per aver sciolto il partito Refah, uno dei pochi casi in cui non si riconosce violazione; in altri casi, molti altri, riconosce la violazione, ma qui, perché, pur essendo partito di maggioranza in Turchia (dopo l’alleanza con centro-destra, elezioni libere e democratiche, presidente del partito è il premier) 1) situazione particolare della Turchia, unico paese con democrazia laica – che è protetta, perché è l’unico paese che ha nella maggioranza un partito islamico 2) dichiarazioni fondamentaliste islamiche fatte nel 1993-94; l’unico limite che la CorteEDU impone sono i metodi legali e l’uso della violenza, che fuoriesce dalla tutela ex. art. 11, ed in più – riprendendo tutti i legami e i principi giuridici tra democrazia partiti, nonché la concezione europea procedurale e sostanziale della democrazia – al paragrafo 43 della sent., dice che possono circolare tutte le idee politiche, tranne quelle in cui si propugna la possibilità secondo cui il popolo si privi della sua sovranità anche se lo decide a maggioranza (la democrazia è sempre la sovranità del popolo): in questo caso il partito può essere sciolto. La legge sharadica è comunque contraria alla democrazia: non si può ammettere che ogni paese si governi come prevedono i precetti religiosi secondo la shari’a, un governo non si può governare secondo la propria religione [anche se la CorteEDU non dice che si devono sciogliere i partiti che governano attraverso la religione e la shari’a, ma che gli Stati possono farlo]. Non si tratta di reprimere un’idea, ma di impedire un modello (al di là dell’effettività del raggiungimento dei propositi scharadici)
· o si sceglie il metodo rivoluzionario [kelsenianamente inteso], che è fuori della CEDU e cambi il regime, oppure la transizione costituzionale comune prevede che si rimanga all’interno del regime democratico – non lo si può fare in modo legale, e quindi serve la rivoluzione

· fine stato assoluto, l’uomo da suddito diventa cittadino; rottura tra dizionale rapporto individuo/autorità
· rivoluzionari giacobini contrari all’affermazione dell’associazionismo (leggi Le Chapelier): associazione come elemento destabilizzatore (anche in Rousseau, per cui è una rottura della volontà popolare)
· anche i liberali ottocenteschi si esprimono in senso ostante alla libertà; tanto che si reprime l’associazionismo di stampo politico, destrutturate; si dà spazioo solo alla spontanea iniziativa dei singoli
· superamento de artll’ostilità vs. l’associazionismo solo dopo l’anno-simbolo del 1848 (Carte concesse), anche se la l.d.a. è subito limitata, per via dei movimenti antisistema ch si stavano creando (riconoscimento formale)
· ma c’è comunque un cambiamento di visione (Mazzini parla di “diritto naturale dell’uomo”; Tocqueville: associazionismo come rimedio ai rischi della democrazia; Mill come rimedio all’ingerenza dello Stato negli affari privati dei cittadini)
· modello socialista: Marx condannava tutte le libertà dei cittadini occidentali in quanto “concessioni” del vapitalismo e quindi libertà virtuali, secondo cui la maggior parte della popolazione non aveva i mezzi economici per gestirle; ci voleva un modello “reale”, che poi sarà ripreso dal partito comunista, “chinghia di trasmissione” gramsciana come controllo capillare. Il partito comunista si sotituisce alla democrazia borghese, diventando strumento di controllo a base reale che surroga la base “virtuale”
· Francia = i giacobini contrastano l’associazionismo per 1) il ricordo del corprativismo ex-ancien regime 2) per il motivo ideologico di rottura della volontà generale; nella I Repubblica la forme più forte di associazionismo è il club, tanto che il legislatore, prendendone atto (riunioni comunque aperte al pubblico), fa si che la Cost. dell’anno III colpisce tutte le associazioni, per poi la legge del 1793 colpire l’associazionismo politico; durante il I Impero, il controllo sulle associazioni è apmliato e con il codice napoleonico 1810, si prevede una autorizzazione preventiva (controllo accentrato); la Cost. 1848 riconosce riunione/associazione, ma le confonde, e la legge del marzo 1852 le reprime, per poi il processo di apertura riprendere con la III Repubblica (art. 291 c.p.); ma le due leggi aboliva gli art. delle precedenti leggi con la legge sulla riunione 1881 e sul sindacalismo 1884, sino a Waldeck Rousseau, che gestisce l’affaire Dreyfus (che contemepra le richieste sia di destar che di sinistra); la legge 1901 sulla l.d.a (con abrogazione art. 291 e vari livelli di capacità giuridica dell’associazione), è legata anche alla legge sulla seprazione Stato-Chiesa 1904; con Vichy c’è una breve soppresisone temporanea per poi riprendere
· Italia = dal c.p. sardo 1839 si arriva all’art 32 SA 1848, che però non pervedeva la l.d.a., vuoto riempito dalla flessibilità statuaria tramite dottrina e giurisprudenza sino all’autoirzzazione preventiva del D. lgs. 796/1848; anche se si accorse tramite le associzioni anarchice e repubblicane che andava ristretta, tanto che si riconosccono maggiori poteri all’autorità pubblica, sebbene con la L. 3818/1886 all’art. 2 si parla per la prima volta di società di mutuo soccorso [appoggiate da Santa Sede con la Rereum Novarum 1891 Leone XIII, enciclica del principio di sussidierietà, purchè non di stampo marxista); nel 1906 nasce CGL, partito socialista e popolare anche grazie all’allargamento del base elettiva tramite il proporzionale del 1919; poi si arriva all’irrigidimento lento dell’associazionismo sino al culmine fascista delle Leggi fascistissime 1925 (mappatura generale della associazioni, e inserite nell’ordinamento generale, diventanto strumenti di controllo dello Stato e svuotandole); e l’ultimo pasoso si ha con la Cost. 1848: con Carlo Esposito si differenziano associzioni e riunioni
· Spagna = protezione dello Stato dai singoli, sino alla Riv. E Cost. 1869 con ampio riconoscimento, per poi nuova soppressione con la restaurazione borbonica 1875 e un nuovo riconoscimento con la Cost. 1876, con una ulteriore tutela dalla ingerenza statale, abbastanza democratica anche se legata ad elementi conservatori; nel XX sec. cambiamenti sociali con sviluppo industriale, un sistema politico corrotto nel qualli le nuove classi non si rispecchiano più, fino alla sospensione del 1923 della Cost. del 1876 da parte di Rivera, e il suo colpo di stato riuscito; è nel 1931 che viene istituita la Repubblica, anche perché i tentativi di restaurazione monarchica fallirono, e il diritto di associazione viene riconosciuto ma soprattutto in chiave sociale (sindacati); poi iniziamo nel 1936 le rivolte sociali e la dittatura franchista, sove l’associazionismo viene visto come pericoloso e quindi molte associazioni prescritte. La Cost. post franchista 1978 con l’art. 22 ci fu infine il pieno riconoscimento.
· Germania = editto prusssiano del 20 ottobre; la costituzione 1794 prevede in maniera limitata l’associazionismo; per poi essere vietate nel periodo della restaurazione e un controllo forte successivo; poi si prevede la non contrarietà alla legge penale con la Cost. del 1908 e quella di Weimar 1919, per poi essere vietata totalmente nel regime nazista e ripristinata com’è attualmente dopo.
· Olanda = si afferma con la Cost. del 1848 e del 1983
· Belgio = già riconosciuta dalla Cost. del 1831 art. 19, art. più volte emendato e attualmente vigente all’art 27
· Uk = art. 11 Human Right Act
· Internazionale = DUDU 1948, che trae origine dall’art 1 Carta di San Francisco 1945 (50 fondatori) [oggi Stati ONU 193], l’art. 20 DUDU non pone ostacoli se non solo la pacificità

· fini: comunanza del fine e volontarietà dell’accordo 1) scopo mediato (associarsi per qualcosa) 2) scopo immediato (associarsi in sé per sé: l’associazione è il fine che cercavano di raggiungere)
· associazioni politiche, economiche e sociali: il fine che è stato deciso è anche il limite
· legislazioni internazionali: art. 20 DUDU (pacificità dell’associazione, nonché libertà di non associarsi), impostazione fatta per lasciare spazio alla legislazione statale
· art. 11 DUDU: non espressa menzione della lbertà negativa, riunione + sindacati; nella Carta di Nizza ancora riunione/associazione, con i tre campi politico-sindcale-civico, con riconoscimenti importante dei partiti
· la divisione può essere fatto col blocco anglosassone e quello continentale; Uk = si intriduce nell’art. 11 dello Human Right l’art. 11 CEDU: non c’è libertà di non associarsi e riunione/associazione sono insieme vs. Finlandia (art. 13: legge primaria sulle associazioni 1989 modificata nel 2002, regolamnetazione speciale per le associazioni che usano armi da fuoco) vs Malta art. 42 (libertà d’associazione in senso ristrettivo) vs. Irlanda art. 40 (pur anglosassone è afferente alla matrice contintale: riferimento alla moralità pubblica, con il divieto di discriminazioni politiche, religiose o di classe)
· Austria = art. 12 e Belgio art. 20
· Francia = legge primaria 1 luglio 1901 e secondaria Decreto 16 agosto 1901; più la legge 1987 sullo sviluppo del mecenatismo
· Grecia = art. 12 si avvicina all’area ex-sovietica, tramite l’assetto coroporativo dell’associazionismo (vedi caso Uranio Toxo vs. Grecia)
· area ex-socialista = l’elemento corporativo raggiunge la sua massima espressione; nella Rep. Ceca e Slovacca, entrambe all’art. 20 e 29, parlano di club ed altri tipi di associazioni, ed in più si tutelano , nella Rep. Slovacca, le minoranze; nel caso Ungheria art. 63, è forte invece l’ingerenza statale, con fini contrari alla leggi nn perseguibili, oltre che col riferimento al c.c. del 1969 (più la Legge del 1989 che disciplina le azioni criminali); la Lettonia non defrinisce i fini in particolar modo, così come la Estonia, e così come in sostanza quella precedente ungherese (in genere si parla solo di sovvertimento dell’ordine); anche l’art. 25 Lituania parla di non contrarietà alla legge; il caso più completo è quello polaco ocn ben 3 art. tra cui il tipo socio-professionale degli agricoltori [vedi art.]; e la sua Legge primaria del 1989, distinguendo i vari tipi di associazione, ne distingue anche gli scopi
· parlare dei fini significa in sostanza parlare dei limiti; al di là dei limiti si configurano gli illeciti e quindi la non-esistenza dei fini; è ovvio che nell’ex-area socialista lo Stato è maggiormente ingerente, fino ad arrivare in un continuum alla maggior libertà anglosassone dove c’è la maggior libertà per il singolo; inoltre, le discipline troppo vaghe possono far sì che l’intervento del legislatore sia troppo forte, e quindi restringa troppo l’azionabilità associativa
· se uno stato dà confini, uno stato dà anche fini: l’unico punto è che la gente sta insieme non solo per i fini (o i limiti), ma anche per altri [l’associazione in sé per sé, lo stare insieme e tanto basta, tocquevillianamente intendendo]
· al di là dei limiti alla legge penale, o le associazioni segrete, ecc., nessuna Costituzione parla di qual è il fine vero e proprio; c’è un limite minimo e massimo, ma le motivazioni (individuali o meno) non sono mai esplicitatec’è 1) un modello esplicitato, di aprirsi all’altro, dell’associazione “per qualcosa” a scopo mediato (fine esplicito) 2) un modello implicito, dell’associazionarsi “per sé”, dello stare insieme (idea platonica)

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...