· trasformismo individuale degli eletti (transfughismo), risalendo alle sue cause plurime e nel quadro della transizione italiana, caratterizzata simultaneamente da bipolarismo e frammentazione; la grande maggioranza della dottrina difende intransigentemente il classico principio del divieto di mandato imperativo
· Curreri teme che non si considerino adeguatamente i costi di questa posizione, che finisce per legittimare l’opportunismo individuale
· il divieto di mandato imperativo dovrebbe essere ridimensionato, tenendo conto della realtà di una democrazia fondata sulla mediazione dei partiti e del principio della sovranità popolare: l’art. 67 italiano non può essere interpretato a prescindere dagli artt. 1 e 49
· storicità del principio del divieto di mandato imperativo, che è più volte mutato, nonostante l’apparente continuità: a favore del Sovrano per vedere approvate le sue proposte, poi del Parlamento inglese per sostituirsi al Re, poi della borghesia rivoluzionaria francese per identificarsi nella Nazione e quella tedesca della sovranità dell’organo
· col ridimensionamento della figura del Sovrano si passa dalla rappresentanza triangolare rappresentato-rappresentante-Sovrano a quella bilaterale rappresentato-rappresentante
· spicca il famoso discorso di BURKE agli elettori di Bristol,a favre del divieto del mandato imperativo (contro il carattere giuridicamente vincolante), che impedirebbe il raggiungimento del bene comune; in Inghilterra ciò non impedisce un rapporto reale e costante coi rappresentati
· in Francia il principio si afferma con la rottura rivoluzionaria sulla base del concetto rigido di unità nazionale (elezione come scelta dei “migliori”) che nega il pluralismo; Il radicalismo democratico francese (Rousseau, Costituzione giacobina del 1793) in opposizione alla teoria della rappresentanza, valorizza la democrazia diretta per via referendaria
· in Germania ciò si inserisce nella teoria organicistica del rapporto tra Stato, organi dello Stato e popolo, con esiti prevalentemente analoghi a quelli francesi: esiste un’unica volontà, quella dello Stato, espressa dai suoi organi.
· senza suffragio universale e partiti di massa quei dilemmi erano insolubili.
· i partiti di massa dell’epoca del suffragio universale nascono nel Paese e poi si proiettano nelle Assemblee (nel suffragio ristretto il contrario: nascono nelle assemblee); le Costituzioni odierne, che per lo più ne trattano in modo specifico e privilegiato rispetto alle altre associazioni, riflettono in buona parte questo loro ruolo decisivo di “parti totali”; ciò accade del resto anche dove le Costituzioni non lo ammettano esplicitamente
· significativa la Cost. belga che vede i parlamentari sia come rappresentanti dell’intera Nazione sia dei loro elettori: la Nazione si trasforma nel popolo vivente: per svolgere questo ruolo è necessaria la democrazia interna ai partiti, che però rischia di essere elusa se ciascun eletto è poi libero di agire a prescindere dalle deliberazioni interne; la rappresentanza diventa perciò collettiva, non nel senso che sia diretta tra eletti ed elettori, ma dentro un continuum che coinvolge elettori, partito ed eletto (legato con un doppio mandato che lo lega al partito proponente e all’elettore)
· le Costituzioni odierne comprendono sia norme liberali classiche a partire dal divieto di mandato imperativo e dalla rappresentanza nazionale sia norme centrate sui partiti e la sovranità popolare: nelle caratteristiche complessive della forma di Stato democratica, secondo Curreri, il primato va dato a queste ultime, a cui le prime vanno subordinate, reinterpretandole senza negarne il valore
· in Italia si è ritenuto - sent. n. 7/1964 C. Cost. - che il mandato politico sia legittimo, ma che non debba essere giuridicamente vincolante; Curreri mette in discussione questo assunto, anche ammettere un certo valore giuridico al mandato non significa affatto che esso debba essere assoluto e schiacciare il parlamentare sul partito
· forme di rilevanza e di limitazione del rapporto tra eletti ed elettori si rinvengono nella disciplina di ineleggibilità, e di quello tra eletto e partito in vincoli presenti in alcuni ordinamenti come l’impedimento a costituire gruppi diversi dalle liste presentatesi alle elezioni o gruppi nuovi in corso di legislatura (Spagna)
· in realtà la libertà assoluta dell’eletto è legata alla scelta del nostro ordinamento di non porre un vincolo alla democraticità interna dei partitianche la crisi dei partiti non va sopravvalutata: è un dato permanente dei partiti perché cambiano le istanze da rappresentare, e comunque non esistono alternative efficaci che non siano diversi modelli di partito all’organizzazione stabile delle arene parlamentari e governative
· Curreri teme che non si considerino adeguatamente i costi di questa posizione, che finisce per legittimare l’opportunismo individuale
· il divieto di mandato imperativo dovrebbe essere ridimensionato, tenendo conto della realtà di una democrazia fondata sulla mediazione dei partiti e del principio della sovranità popolare: l’art. 67 italiano non può essere interpretato a prescindere dagli artt. 1 e 49
· storicità del principio del divieto di mandato imperativo, che è più volte mutato, nonostante l’apparente continuità: a favore del Sovrano per vedere approvate le sue proposte, poi del Parlamento inglese per sostituirsi al Re, poi della borghesia rivoluzionaria francese per identificarsi nella Nazione e quella tedesca della sovranità dell’organo
· col ridimensionamento della figura del Sovrano si passa dalla rappresentanza triangolare rappresentato-rappresentante-Sovrano a quella bilaterale rappresentato-rappresentante
· spicca il famoso discorso di BURKE agli elettori di Bristol,a favre del divieto del mandato imperativo (contro il carattere giuridicamente vincolante), che impedirebbe il raggiungimento del bene comune; in Inghilterra ciò non impedisce un rapporto reale e costante coi rappresentati
· in Francia il principio si afferma con la rottura rivoluzionaria sulla base del concetto rigido di unità nazionale (elezione come scelta dei “migliori”) che nega il pluralismo; Il radicalismo democratico francese (Rousseau, Costituzione giacobina del 1793) in opposizione alla teoria della rappresentanza, valorizza la democrazia diretta per via referendaria
· in Germania ciò si inserisce nella teoria organicistica del rapporto tra Stato, organi dello Stato e popolo, con esiti prevalentemente analoghi a quelli francesi: esiste un’unica volontà, quella dello Stato, espressa dai suoi organi.
· senza suffragio universale e partiti di massa quei dilemmi erano insolubili.
· i partiti di massa dell’epoca del suffragio universale nascono nel Paese e poi si proiettano nelle Assemblee (nel suffragio ristretto il contrario: nascono nelle assemblee); le Costituzioni odierne, che per lo più ne trattano in modo specifico e privilegiato rispetto alle altre associazioni, riflettono in buona parte questo loro ruolo decisivo di “parti totali”; ciò accade del resto anche dove le Costituzioni non lo ammettano esplicitamente
· significativa la Cost. belga che vede i parlamentari sia come rappresentanti dell’intera Nazione sia dei loro elettori: la Nazione si trasforma nel popolo vivente: per svolgere questo ruolo è necessaria la democrazia interna ai partiti, che però rischia di essere elusa se ciascun eletto è poi libero di agire a prescindere dalle deliberazioni interne; la rappresentanza diventa perciò collettiva, non nel senso che sia diretta tra eletti ed elettori, ma dentro un continuum che coinvolge elettori, partito ed eletto (legato con un doppio mandato che lo lega al partito proponente e all’elettore)
· le Costituzioni odierne comprendono sia norme liberali classiche a partire dal divieto di mandato imperativo e dalla rappresentanza nazionale sia norme centrate sui partiti e la sovranità popolare: nelle caratteristiche complessive della forma di Stato democratica, secondo Curreri, il primato va dato a queste ultime, a cui le prime vanno subordinate, reinterpretandole senza negarne il valore
· in Italia si è ritenuto - sent. n. 7/1964 C. Cost. - che il mandato politico sia legittimo, ma che non debba essere giuridicamente vincolante; Curreri mette in discussione questo assunto, anche ammettere un certo valore giuridico al mandato non significa affatto che esso debba essere assoluto e schiacciare il parlamentare sul partito
· forme di rilevanza e di limitazione del rapporto tra eletti ed elettori si rinvengono nella disciplina di ineleggibilità, e di quello tra eletto e partito in vincoli presenti in alcuni ordinamenti come l’impedimento a costituire gruppi diversi dalle liste presentatesi alle elezioni o gruppi nuovi in corso di legislatura (Spagna)
· in realtà la libertà assoluta dell’eletto è legata alla scelta del nostro ordinamento di non porre un vincolo alla democraticità interna dei partitianche la crisi dei partiti non va sopravvalutata: è un dato permanente dei partiti perché cambiano le istanze da rappresentare, e comunque non esistono alternative efficaci che non siano diversi modelli di partito all’organizzazione stabile delle arene parlamentari e governative
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