Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

Enciclopedia Giuridica - Libertà di associazione

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· Le società parziali, residuo del vecchio assetto politico per ceti, furono considerate incompatibili con la progressiva affermazione della sovranità dello Stato sugli ordinamenti particolari
· Pensiero recepito dalla corrente giacobina della Rivoluzione Francese che vedeva nelle società intermedie il retaggio di privilegi particolari; meno repressive sono le correnti liberali dell’800
· Nella società a visione contrattualista l’individuo era un soggetto passivo, e il contratto era l’esclusivo fondamento del vincolo associativo [la stessa L. 1901 era intitolata al contrat d’association]

· La tolleranza dell’associazionismo volontario era ridimensionata dal forte sospetto rispetto ai partiti politici
· C’era una forte carica di ideologia che faceva vedere i fenomeni associativi come un potenziale alternativo, una sorta di stato nello stato
· L’art. 32 SA menzionava solo il diritto di riunione e non quello di associazione, anche se non si dubitava che quest’ultima fosse allo stesso modo garantita, vuoto colmato col D. Lgs. 796/1848 che abrogava l’autorizzazione preventiva (artt. 483-486 c.p. Sardo 1839)
· I disegni di legge del 1852 e del 1862 sono imperniati sulla sorveglianza da parte delle autorità pubblica delle associazioni, visto il proliferarne, sciogliendo con ampia discrezionalità quelle pericolose per l’ordine pubblico
· Il garantismo vero per le associazioni arriva nel periodo post-unitario, tanto che limiti a tale libertà suscitarono ostilità in parlamento (impaccio ed intralcio delle corporazioni religiose)
· Si abbandona la legislazione di pubblica sicurezza e le restrizioni vanno nel c.p. 1889, configurando singole fattispecie di reato (non più in base all’ideologia) ma su mezzi violenti-ordine pubblico
· Restrizioni ulteriori vi sono con la svolta autoritaria di fine secolo e le leggi eccezionali 1894
· Movimenti sindacali ed età giolittiana aprono all’associazionismo, soprattutto in veste sindacale, al fine di rispecchiare la complessità sociale piuttosto che l’accordo contrattuale
· Legge fascista 3 aprile 1926 introduce l’ordinamento corporativo: supera l’antitesi società-Stato con l’inserimento delle strutture professionali all’interno di strutture pubblicistiche, e repressione dell’associazionismo privato
· In particolar modo la L. 1925 colpisce la massoneria/partiti politici, trasfusa poi nel T.U. di p.s. 1931, con pubblicità per le associazioni, e autorizzazione del Ministero dell’Interno per la costituzione di associazioni a carattere internazionale, nonché potere prefettizio di scioglimento
· Accanto ai reati del vecchio c.p. 1889, nel nuovo c.p. 1930 (art. 270) si parlava di associazioni sovversive: in sede preparatoria non quelle criminose, bensì che “propagandavano idee politiche proprie”
· Art. 2 Cost.: dottrina cattolica delle società intermedie (carattere sussidiario dello Stato), dottrina marxista in funzioni delle molteplici relazioni materiali e spirituali di una società, dottrina della sinistra democratica in base al fabianesimo anglosassone
· Il principio delle formazioni sociali dell’art. 18 è legato alla preclusione solo per i fini vietati alla legge (penale) [e con i limiti costituzionali stessi]
· Il secondo comma art. 18 che vieta 1) associazioni segrete 2) quelle che perseguono scopi politici con un’organizzazione a carattere militare, vuole mettere al riparo da poteri occulti e da un clima intimidatorio
· Ma le formazioni sociali dell’art. 2 sarebbero sostanzialmente diverse dalle formazioni associative: il problema sta nella stabilità dell’istituzione; nell’associazione si hanno interessi comuni ma non si dà origine ad una entità trascendente che travalica la forma dei voleri individuali [organismo vivente vs. aggregato e prodotto meccanico di Tonnies]
· Mentre i limiti ex art. 18 sono negativi, i valori propagandati dall’art. 2 positivi: promozione di uno spirito solidarista tra i membri
· Quindi il genus sono le formazioni sociali, in cui si inseriscono le associazioni nell’ambito di altri aggregati (istituzioni, famiglia, scuola, religione,…) con elementi compresenti di volontarietà e necessarietà
· La differenza tra confessioni ed associazioni sta nella volontarietà e soprattutto all’elemento sociologico: radicamento della confessione nella coscienza sociale (anche se potrebbero essere confuse)
· secondo talune interpretazioni – PACE e NIGRO - l’art. 18 parla di fenomeni collettivi proiezione della sfera individuale: secondo questa interpretazioni rientrano nella sua tutela, perciò, non solo le associazioni volontaristiche a scopo comune ma anche quelle autoritativamente costituite dai pubblici poteri (come la comunità militare) (vedi la sent. CC 1984 contro l’appartenenza obbligatoria alle comunità israelitiche)
· in effetti la giurisprudenza va proprio in questo senso
· riunione vs. associazione = compresenza fisica vs. vincolo ideale dei soci: nella prima diventano massa, nella seconda restano individui (la riunione non è elemento sufficiente per l’associazione, anche se questa spesso se ne serve, talvolta reciprocamente connessi)
· l’art. 18 ha funzione residuale rispetto agli artt. 20-39-49?
Lo status dei partiti è proprio legittimato dalla connessione artt. 18-49 (quest’ultimo li specifica, soprattutto rispetto alla democraticità), anche se le proiezioni parlamentari dei partiti sono considerate a sé da dottrina e giurisprudenza
Invece l’art. 18 non integra l’art. 39 sui sindacati: si parla di organizzazione e non associazione, il fenomeno sindacale è più ampio e implica un vincolo di coalizione e una conseguente attività giuridica; ma c’è comunque connessione: non riconoscerla significherebbe depotenziare il profilo individuale della libertà sindacale
· fini vietati ai singoli dalla legge penale: esplicazione nei campi più svariati, anche se taluni parlano di esclusione per le associazioni operanti in campi che la Costituzione pone sotto un regime particolare secondo la parte III: a) settore corporativo b) assistenziale c) con esigenze e fini della produzione economica [la libertà del cittadino non è la libertà dell’impresa]
· secondo altri la libertà di iniziativa economica non ha invece una collocazione differente da qualsiasi altra forma di libertà
· il bilanciamento fra i due pensieri è che l’art. 18 non è il solo che regge la materia
· connessione art.18-disciplina privatistica: riferimento alle associazioni non riconosciute artt. 36-38 c.c.: le associazioni sono anche quelle che operano indipendentemente dal riconoscimento dello Stato, e che quindi non acquistano la soggettività giuridica.
Perso il carattere di discrezionalità politica che aveva un tempo, il riconoscimento governativo è giustificato solo come coordinamento art. 18-41, affinché, relativamente agli accrescimenti patrimoniali, “le risorse economiche non si accumulino incontrollatamente in enti che non perseguono scopi produttivi” [coop]
· la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 272 secondo comma c.p., che puniva la propaganda antinazionale, secondo la sent. CC 1966, si riferisca anche all’art. 271 che punisce chi fa attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale (così come l’art. 210 T.U. di p.s. 1931 sul potere prefettizio)
· l’ordine pubblico è invece un autonomo limite della libertà d’associazione, sia ideale (convivenza sociale) che materiale (riferito alla commissione di reati nel breve periodo) [vedi art. 18]
· i poteri dell’autorità amministrativa sono fortemente ridimensionati: le associazioni non possono essere vietati per soli fini preventivi e possono essere represse solo se in applicazione della legge penale
· il profilo individuale/collettivo di PACE-NIGRO, fa sì che ci sia una sfera di autonomia normativa e organizzativa dell’associazione che riconduce alla titolarità: se la titolarità individuale, anche secondo art. 2, è indubbia, fa sì che si pongano dei problemi sulla titolarità dei gruppi sociali, perché la tutela costituzionalmente garantita è solo quella individuale; però l’associazione in sé è un gruppo con regole in-out
· sent. CC 1962 sulla caccia fa si che la dissociazione si ricolleghi all’art. 18, anche se il problema era quello di configurarla come a) situazione di fatto b) inscrivibile nell’art 2 in espansione? La garanzia, si rilevò, è tutta interna all’art. 18
· si veda anche la sent. CC 1982 Istituto Kirner per l’assistenza ai professori della scuola media, dove la dissociazione non è riconosciuta perché l’associazione rientra nelle finalità assistenziali costituzionalmente garantite dall’art. 38, e lo stesso pagamento da parte dei soci è lecito poiché rientra nelle prestazioni patrimoniali previste dall’art. 23
· quindi fra corporazioni pubbliche e diritto di associazione vi è fondamentalmente incompatibilità; l’ammissione delle corporazioni pubbliche è giustificata dal fatto che sia esponenziale di un gruppo portatore di un interesse collettivo, e che la struttura sia ispirata a criteri di rappresentatività del gruppo medesimo
· ad ogni modo, una associazione obbligatoria non deve escludere il libero associazionismo privato
· il divieto delle associazioni segrete ha trovato interesse solo con la L. 1982: l’Assemblea Costituente le vide con l’ottica più restrittiva; si parla di occultamente di caratteri associativi-tener celata l’appartenenza-iniziazione. Mancando di legge, ci si è rifatti all’impreciso T.U. di p.s. 1931: non c’era una nozione unitaria ma derivata; tanto che la L. 1982 ha fissato direttive più specifiche: 1) collegamento profilo strutturale occultato/profilo finalistico 2) interferenza sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, PA, enti pubblici anche economici, servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. Ma così facendo sembrerebbe che ci sia restrizione in lato sensu ad associazioni politiche 3) sottrazione della materia alle leggi di polizia e ha collegato sanzioni ai singoli-scioglimenti-misure per i dipendenti pubblici
· il divieto delle associazioni paramilitari secondo gli artt. 270-270bis c.p.: attuazione con D. Lgs. 1948, contro tutti i fattori di turbamento collegati all’uso della forza come mezzo di suggestione delle idee, specie nelle convinzioni politiche (banda armata, terrorismo, eversione); eliminazione dello stato di minaccia collettiva; vi rientrano anche associazioni collaterali come quelle sportive o folckloristiche; con specificità per le associazioni dirette a trasformare violentemente l’assetto politico esistente: richiamo importante della violenza, così come da art. 270bis (terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, che ha assorbito l’art. precedente). Inoltre l’art. 270 introduce la nozione di metodo democratico accolta dall’art. 49, con un limite di ordine pubblico. In sostanza l’art. 270 è contrario ad un piano criminoso generico (con fine ideologico-politico rivoluzionario) ed eventuale di violenze, il bis ad un piano concreto, materiale, con collegamento diretto concretizzato, in particolar modo con l’uso della violenza. L’art. 272 vieta di perseguire le stesse finalità con la propaganda e l’apologia.


Fonti:
Libertà di associazione, in Ridola Paolo, Enciclopedia Giuridica

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