Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze, Norberto Bobbio

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L'associazionismo come strumento per una multi-level governance

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Per una comprensione del concetto di multi-level governance

È aprioristicamente innegabile che, ad oggi, le regole del gioco non si fermino alla democrazia procedurale, fondata sul principio di maggioranza, al contrario, sono collocate all’interno di un continuum di convivenza organizzata-terreni comuni-autocomprensione sistemica in una unità collettiva luhmannianamente intesa, sottendendo anche la funzione integrativa smendiana. I cataloghi dei diritti costituzionali non sono monodimensionali ma presentano, piuttosto, virtualità di equilibrio e contemperamento, infatti le Costituzioni si spostano dal fulcro del principio di legalità al fulcro di garanzie dei diritti, tanto che il legislatore è una unità problematica perché risulta un compromesso fra coalizioni-interessi diversi all’interno di policrazie dove l’elemento principale è il confronto; anche per questo Costantino Mortati – contro uno stato di legislazione – voleva un nesso garanzie/rigidità costituzionale, cogliendo il problema garanzia-diritti posti dal legislatore come una meta-garanzia rigida del pluralismo.

Governance e Government

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Le innovazioni introdotte dal concetto di governance, come una particolare metodica per  controllare e comprendere meglio il processo di presa decisionale collettiva, rendono la stessa ben distinta dal concetto di government. Di per sé non esclude l’allocazione autoritativa di valori attraverso il controllo gerarchico, ma è considerata più ampia, includendo la diffusione dei centri di autorità, la ricerca di soluzioni in condizioni di non delimitazione, o la partecipazione di attori non statali nell’allocazione dei valori.
L’innovazione introdotta dall’Unione Europea, come specifica espressione di governance without government, ed in particolare come forma di multi-level governance (Marks and Hooghe, 1999) o di network governance(Kohler-Koch, 1999), fanno sì che l’U.E. stessa sia considerata un caso speciale  ed il più avanzato modello di governance che abbia mai limitato la sovranità degli Stati, attraverso l’integrazione, fino ad un livello mai visto prima nella storia contemporanea. Impone limitazioni alla sovranità degli Stati membri, ed acquisisce funzioni quasi-statali senza poter esser pienamente considerata uno Stato.
La novità sta nel tentativo dell’U.E. di applicare nuovi approcci di gestione dei problemi politici nel sistema europeo di multi-livello, salvaguardando però il più possibile l’autonomia nazionale e cercando di favorire l’impianto di processi bottom-up nelle politiche regolatorie.
Il termine governance ha intrapreso la sua carriera terminologica in campo economico, da dove è poi stato ripreso nell’ambito della Scienza Politica, descrivendo una prospettiva innovativa di political decision making: si tratta, dunque, di un nuovo modo di governare, differente dal modello gerarchico, in cui le autorità statali esercitavano il loro controllo sovrano sulla popolazione ed i gruppi che componevano la società civile (Mayntz, 2003, p.1).
Governance si sostanzia in un insieme di norme, come attività intenzionali e finalizzate della collettività, che sostengono i meccanismi disegnati per assicurare la sicurezza, la prosperità, la coerenza,la stabilità e la continuità di uno Stato, di un ordinamento. (Rosenau, 2001, p.171).

La liberta' di associazione cosi' come inserita nella multi-level governance europea

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Concetti riassuntivi della libertà d’associazione così come inserita nella multi-level governance

Ø      Dimensione sistemica di un universalismo dei diritti su base cooperativa ed interdipendente, con tensione omologativa/differenziativa
Ø      Cultura secolarizzata dispersa nelle cleavages di una società pluralistica dove emerge l’idea di cittadinanza attiva e di società del rischio (individualizzata)
Ø      Networking multilivello all’interno di una società pluriclasse, con democrazie difficili da mantenere in equilibrio in un sistema complesso
Ø      Moltiplicazione dei canali associativi, tra cui lobbistici, all’interno di un espace organizé di II tipo, a reciproche influenze
Ø      Élan vital di un ethos che porta ad un ethnos multiculturale
Ø      Teoria dei poteri impliciti secondo cui la tutela dei diritti dell’uomo è un obiettivo insito nel diritto comunitario (caso Bosman, Preambolo Atto Unico, art. F.2 TUE non consolidato)
Ø      Le virtù del terzo settore attivano la partecipazione dei cittadini all’interno di una matrice cosmopolita kantiana
Ø      Ricomposizione da parte della CGCE e della CorteEDU verso uno standard europeo, attraverso una politica cultural-costituzionale
Ø      Natura di una vera e propria Costituzione dei Trattati (parere 1/1991 CGCE)
Ø      “Dovere di solidarietà” del gruppo sociale nei confronti degli altri, nel loro rispetto, con la scelta di una organizzazione e degli scopi/interessi non confliggenti
Ø      una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà può sopperire al deficit democratico europeo, tramite una non-concentrazione del potere, decentramento e armonizzazione (artt. 1 TUE e 5 TCE)

Il principio di sussidarieta' nel diritto nazionale ed internazionale e l'integrazione europea: dal diritto alla societa'

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Caretti Paolo, De Siervo Ugo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 2002, p. 87
Principio di sussidarietà art. 5 Tr. Maastricht dell’Ue, funzione di freno all’ampliamento dell’area degli interventi comunitari, a tutela delle competenze degli Stati membri
Tr. Amstram 1997 con ulteriore valorizzazione della cittadinanza europea rispetto ad Amsterdam
Tr. Nizza febbraio 2001
Dichiarazione di Laeken 15 dicembre 2001
Carta Europea dei diritti fondamentali del dicembre 2000 (proclamata a Nizza)
CEDU Roma 1950, con Protocolli, fino all’11 del 1 novembre 1998 , con radicake riforma della Convenzione e fusione dei due organi di controllo, Commissione e Corte Europea, in una Corte unica

Conforti Benedetto, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 176

Riferimenti a connessione diretta rispetto alla libertà d’associazione così come inserita nel problema della multi-level governance europea (riferimenti costituzionali e giurisprudenziali)

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Art. 2 TUE
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
— promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire
a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio
senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di
un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità
dalle disposizioni del presente trattato,
— affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una
politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di
difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni
dell'articolo 17,
— rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante
l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione,
— conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia
assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto
concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità

Diritto comunitario e scambi internazionali

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Micheletti Matteo, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: interpretazione per principi generali e pluralismo giuridico, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, anno XLII, n. 2, aprile-giugno 2003, Milano-Parma-Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 298-301
[Il riconoscimento del pluralismo in essa contenuto è piuttosto modesto, l’impostazione del documento risulta poco più che ottocentesca, in quanto manca il riconoscimento generale dei gruppi sociali quale elemento di edificazione dell’ordinamento europeo; la libertà di associazione trova una disciplina stringata (art. 12) –  ed è insieme alla libertà di riunione -: è riconosciuta a tutti i livelli, ma è chiaro che l’interesse della norma è rivolto alla formazione di sindacati e partiti politici (lo stesso De Siervonota la mancata considerazione di ruoli specifici delle confessioni religiose); anche le formazioni sociali pubbliche difettano del riconoscimento di uno specifico ruolo, tanto che si pongono unicamente come limite alla vis expansiva della Carta: così è nel preambolo, ove si afferma che l’Unione contribuisce al mantenimento ed allo sviluppo dei valori comuni, «nel rispetto (…) dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale» [corsivi nostri]; l’unico reale ricnoscimento di una legittimazione dei soggetti infrastatuali, poi, sta nel richiamo al principio di sussidarietà, contenuto nel quinto paragrafo del preambolo e nell’art. 51 della Carta; m tale principio nell’esperienza sinora sviluppatasi, non è apparso in grado di assicurare un ruolo effettivo agli enti regionali e locali, in quanto arbitri delle citate formazioni comunitarie sono rimasto gli Stati nazionali. Infatti, la partecipazione dei rappresentanti delle entità infrastatuali, ai sensi dell’art. 203 CE, è rimessa alla volontà di questi ultimi, poiché il diritto istituzionale Uesi ispira al principio di «neuatralità». Non si sono messi in discussione i precedenti orinetamenti del diritto europeo, sicchè alle formazioni sociali, sia private che pubbliche, non viene affatto riconosciuto un ruolo attivo di csotruzione dell’ordinamento, tanto che il diritto di associazione e la sussidiaerietà sembrano configurarsi piuttosto come un limite alla «sovranità delle Istituzioni, in ottica non differente – in ultima analisi – da quella dei vecchi diritti pubblici subiettivi», dogmatica sviluppata da Laband e Jellinek, come pretesa della legalità dell’azione amministrativa e sottomissione dello Stato alle regole che esso stesso si è dato: anche la Carta si muove in questo senso perché le libertà si pongono come limite al potere delle Istituzioni (assimilate alla sovranità statale), mentre la dimensione sociale della persona umana non è affatto un building block. Ma la formazione dei gruppi sociali è espressione insopprimibile della dimensione sociale della persona umana: nelle odierne società complesse [DISCORSO SULLA COMPLESSITA’ SISTEMICA] in cui è sempre più difficile aggregare la totalità dei componenti intorno a grandi valori condivisi, il ruolo delle formazioni sociali non può essere ignorato, anzi deve assurgere ad elemento base delle nuove dottrine della democrazia. L’elaborazione scientifca ha messo in luce che la dimensione infrastatuale, legata alle collettività intermedie, e quindi la Carta, per Micheletti, pone dei gravi problemi in relazione al tipo di ordinamento europeo che si sta venendo ad edificare. Il mancato riconoscimento di un ruolo positivo di costruzione di tale ordinamento alle formazioni sociali (pubbliche e private) rischia infatti di ocndurre all’affermazione di un sistema che nasce gà «vecchio» - poiché risulta basato su di una concezione fondamentalmente ottocentesca delle esigenze della persona umana -, e che pertanto potrebbe rivelrasi incapace di far fronte alla necessità della società contemporanea.

Diritto internazionale ed europeo: sentenza caso Bosman

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Un ottimo testo a riguardo, a questo link.

Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995. - Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Liège - Belgio. - Libera circolazione dei lavoratori - Regole di concurrenza applicabili alle imprese - Calciatori professionisti - Regolamenti sportivi sul trasferimento dei calciatori, che obbligano la nuova società calcistica a pagare indennità alla società di provenienza - Limitazione del numero di calciatori cittadini di altri Stati membri che possono partecipare alle partite. - Causa C-415/93. 

Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Peter Haberle

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L’interpretazione dei diritti fondamentali. Garanzie sul contenuto essenziale interne allo Stato

·        le realizzazioni di uno Stato costituzionale cooperativo che attui appieno le libertà fondamentali spetta al legislatore, ma in funzione positiva del contenuto essenziale, è in mano al giudice costituzionale e allo studioso del diritto costituzionale; soprattutto in quegli ambiti frammentari che devono essere ricomposti dalla CGCE e dalla CorteEDU verso uno standard europeo dei diritti fondamentali [anche quando manchi una garanzia costituzionale come l’art. 19 comma 2 GG]
·        va seguita una politica dei diritti fondamentali, sempre seguendo una dottrina della costituzione cultural-costituzionale rispetto all’espreienza concreta di ogni Stato e non astrattamente
·        se le nuove costtuzioni fossero “protette” come la GG, con riserve di legge graduate in relazione ai singoli diritti fondamentali, non apparirebbe necessaria – come invece lo è – una barriera per una regolazione generale dei limiti delle libertà fondamentali
·        ciò è particolarmente importante se le nuovre cocstituzioni vengono dopo forme di Stato autoritarie, come i Lander 1945, il GG 1949, il Portogallo 1974, il Botswana 1977
·        le garanzie del contenuto essenziale sono il contrappeso di tutte le clausole generali sui limiti delle libertà fondamentali (ad es. interesse pubblico” nel Progetto di Costituzione Svizzera 1977), perché individuano il momento assoluto del contenuto (che talvolta, invece, al giurisprudenza non centra)

Riferimenti sulla liberta' di associazione nelle Costituzioni dell'Unione Europea e USA

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Riferimenti costituzionali

Art. 191 Tr. CE 25 marzo 1957

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento

Art. 12 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza 2001

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Art. 18 Costituzione italiana 1 gennaio 1948

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

La libertà di associazione nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

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· No compiuta definizione nell’articolo, che non indica quale carattere devono avere gili aggregati collettivi per beneficiare della protezione dell’articolo
· Non manacno eprò le pronunce della Commissione e della Corte: nell’indirizzo prevalente si riferisce solo a formazioni costituite su base volontaria per il perseguimeno di determinati scopi
· Perciò se il vincolo associativo è corercitivo (es. da parte dei pubblici poteri) non si è in presenza di associazioni ma di istituzioni di diritto pubblico
· L’intento è di prevenire l’abuso – proprio dei totalitarismi – di inquadrare privati e professioni in corporazioni [sent. Le Comte-Van Leuven-De Meyer vs. Belgio 1981]


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